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Sentenza

Sentenza n. 4127/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso sul territorio nazionale rilasciato in favore del ricorrente in data 09/05/2023 e del diniego dell'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Napoli in data 22/08/2025 e notificato in data 25/08/2025.

Giustizia amministrativa202505765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro e diniego dell'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli ha revocato il nulla osta al lavoro rilasciato ai sensi dell'art. 42 del d.l. n. 73/2022 e ha negato l'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La revoca era motivata dalla mancata presentazione dei documenti identificativi, della cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità, del certificato o della ricevuta di richiesta di idoneità alloggiativa e, soprattutto, dalla mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, poiché il datore di lavoro non aveva aderito alla convocazione per la sottoscrizione. Il ricorrente ha dedotto che il mancato perfezionamento della procedura dipendeva dalla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro e da omissioni a lui non imputabili, nonché dal ritardo dell'amministrazione nella convocazione. Ha sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso per attesa occupazione, richiamando la circolare ministeriale del 20 agosto 2007 e orientamenti giurisprudenziali favorevoli. L'amministrazione ha sostenuto che la revoca è vincolata quando non si perfeziona il contratto di soggiorno e che il permesso per attesa occupazione presuppone l'instaurazione e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro con il datore originario. Il ricorrente non ha allegato né documentato sopravvenienze lavorative o altri elementi utili al rilascio di un titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 consenta il rilascio del nulla osta prima dell'acquisizione degli elementi ostativi, ma imponga la revoca del nulla osta e del visto quando tali elementi siano successivamente accertati, configurando un potere tendenzialmente vincolato. Tuttavia, secondo l'orientamento della Sezione, la revoca non può operare automaticamente quando il mancato perfezionamento sia imputabile al datore di lavoro, il lavoratore non sia rimasto inerte e dimostri, prima della revoca, di avere instaurato un rapporto di lavoro con un datore diverso, quale indice di effettiva integrazione sociale. In mancanza, come nel caso concreto, di allegazione e prova di una sopravvenienza lavorativa o di altri elementi utili al rilascio di un titolo, il mancato perfezionamento della procedura non consente di ottenere un permesso per attesa occupazione. Tale permesso presuppone infatti un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente cessato, non la mera mancata instaurazione del rapporto originario. La circolare ministeriale del 20 agosto 2007 non può derogare alla disciplina primaria e, comunque, riguarda un diverso assetto procedimentale, anteriore al sistema dei controlli posticipati introdotto dall'art. 42 del d.l. n. 73/2022. È stata inoltre respinta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: per i redditi prodotti all'estero non era stata dimostrata l'impossibilità di ottenere la certificazione consolare né era stata presentata almeno la prova di averla richiesta, adempimento ritenuto minimo ed esigibile. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122

    “consegue la revoca del nulla osta e del visto”

    La disposizione introduce un sistema di controlli successivi al rilascio del nulla osta e configura, in caso di accertamento negativo o mancato perfezionamento dei presupposti, un potere amministrativo tendenzialmente vincolato alla revoca.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    “il nulla osta al lavoro è revocato qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo Sportello Unico nel termine di 8 giorni dall’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale”

    Il mancato invio del contratto di soggiorno nel termine previsto costituisce presupposto della revoca del nulla osta.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente cessato; non è sufficiente la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La disposizione concorre, secondo la giurisprudenza della Sezione, a fondare la necessità di considerare la situazione soggettiva dello straniero incolpevole e le sopravvenienze lavorative, evitando automatismi irragionevoli.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    “il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”

    Per i redditi prodotti all'estero, lo straniero deve allegare la certificazione consolare; in caso di difficoltà, è comunque esigibile la prova di avere richiesto tale certificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel sistema di ingresso per lavoro disciplinato dall'art. 42 del d.l. n. 73/2022, il rilascio del nulla osta può precedere i controlli sui requisiti, ma l'accertamento successivo di elementi ostativi o il mancato perfezionamento del contratto di soggiorno può comportare la revoca del nulla osta e del visto, trattandosi di un potere tendenzialmente vincolato.
  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario non è equiparabile alla cessazione di un rapporto già instaurato e, di per sé, non fonda il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998.
  • La revoca del nulla osta non deve essere applicata automaticamente quando il mancato perfezionamento sia imputabile al datore di lavoro, il lavoratore non sia rimasto inerte e dimostri di avere instaurato, prima della revoca, un rapporto di lavoro con un datore diverso, poiché tali sopravvenienze impongono una valutazione alla luce dei principi di buona fede, affidamento, ragionevolezza e proporzionalità.
  • La mera imputabilità al datore di lavoro del mancato perfezionamento della procedura non è sufficiente, in assenza di prova di una sopravvenienza lavorativa o di altri elementi utili al rilascio di un titolo, per ottenere un permesso per attesa occupazione; diversamente si introdurrebbe in via giurisprudenziale una sanatoria del soggiorno irregolare.
  • Una circolare amministrativa non può derogare alla disciplina legislativa sopravvenuta e non è applicabile a una procedura strutturalmente diversa, quando la normativa successiva abbia introdotto un sistema di controlli posticipati rispetto al rilascio del nulla osta.
  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lo straniero non comunitario che dichiari redditi prodotti all'estero deve fornire la certificazione dell'autorità consolare oppure, ove ne deduca la difficoltà o impossibilità, dimostrare almeno di avere richiesto tale certificazione; la sola autocertificazione non è sufficiente se l'impossibilità non è provata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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