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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29357/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per IRES relativa all’anno d’imposta 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la deducibilità di costi per "management fees" sostenuti da una società controllante nell’ambito di un contratto di consulenza con una società controllata, ritenendoli indeducibili ai sensi dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986. La contribuente aveva impugnato l’atto e, dopo il rigetto in primo grado, aveva ottenuto accoglimento in appello. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (i) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere la CTR valorizzato una scrittura privata dell’11 dicembre 2007 non autenticata né registrata, oltre a documentazione di supporto ritenuta contraddittoria, e per difetto di motivazione sul requisito dell’inerenza dei costi; (ii) violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2696 e 2729 c.c., per avere la CTR erroneamente addossato all’Ufficio un onere probatorio non previsto e ritenuto sufficiente un mero indizio o presunzione in luogo di una prova certa. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie e ha depositato istanza e quietanza di pagamento; l’Avvocatura dello Stato ha confermato la regolarità della domanda e del versamento.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell’art. 1, commi 186-205, della L. n. 197/2022, rilevando che la documentazione depositata dalla contribuente era regolare e che risultava versato l’importo dovuto. Conseguentemente ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate; la Corte ha inoltre escluso i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi, nel contesto del disconoscimento delle management fees

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    invocati dall’Agenzia per denunciare errori di pronuncia e di motivazione della sentenza di appello

  • artt. 39 e 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamati nel motivo di ricorso per censurare la ricostruzione probatoria dell’accertamento fiscale

  • artt. 2696 e 2729 c.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle prove e delle presunzioni e la distribuzione dell’onere probatorio

  • art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    base normativa della definizione agevolata della controversia tributaria che ha determinato l’estinzione del giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione

Massime di principio

  • Quando nel corso del giudizio di legittimità interviene la definizione agevolata della controversia tributaria e la parte deposita documentazione idonea a dimostrarne la regolarità e l’avvenuto pagamento, la Corte prende atto dell’evento estintivo e dichiara l’estinzione del processo.
  • L’intervenuta definizione agevolata rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere in senso lato processuale.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola dell’anticipazione e non si dà luogo, se non ne ricorrono i presupposti, agli ulteriori oneri processuali collegati al rigetto o all’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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