Cassazione Civile, Ordinanza n. 29357/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IRES relativa all’anno d’imposta 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la deducibilità di costi per "management fees" sostenuti da una società controllante nell’ambito di un contratto di consulenza con una società controllata, ritenendoli indeducibili ai sensi dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986. La contribuente aveva impugnato l’atto e, dopo il rigetto in primo grado, aveva ottenuto accoglimento in appello. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (i) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere la CTR valorizzato una scrittura privata dell’11 dicembre 2007 non autenticata né registrata, oltre a documentazione di supporto ritenuta contraddittoria, e per difetto di motivazione sul requisito dell’inerenza dei costi; (ii) violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2696 e 2729 c.c., per avere la CTR erroneamente addossato all’Ufficio un onere probatorio non previsto e ritenuto sufficiente un mero indizio o presunzione in luogo di una prova certa. Nel corso del giudizio di legittimità la società contribuente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie e ha depositato istanza e quietanza di pagamento; l’Avvocatura dello Stato ha confermato la regolarità della domanda e del versamento.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell’art. 1, commi 186-205, della L. n. 197/2022, rilevando che la documentazione depositata dalla contribuente era regolare e che risultava versato l’importo dovuto. Conseguentemente ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate; la Corte ha inoltre escluso i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi, nel contesto del disconoscimento delle management fees
artt. 112 e 132 c.p.c.
invocati dall’Agenzia per denunciare errori di pronuncia e di motivazione della sentenza di appello
artt. 39 e 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamati nel motivo di ricorso per censurare la ricostruzione probatoria dell’accertamento fiscale
artt. 2696 e 2729 c.c.
richiamati per contestare la valutazione delle prove e delle presunzioni e la distribuzione dell’onere probatorio
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
base normativa della definizione agevolata della controversia tributaria che ha determinato l’estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione
Massime di principio
- Quando nel corso del giudizio di legittimità interviene la definizione agevolata della controversia tributaria e la parte deposita documentazione idonea a dimostrarne la regolarità e l’avvenuto pagamento, la Corte prende atto dell’evento estintivo e dichiara l’estinzione del processo.
- L’intervenuta definizione agevolata rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere in senso lato processuale.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola dell’anticipazione e non si dà luogo, se non ne ricorrono i presupposti, agli ulteriori oneri processuali collegati al rigetto o all’inammissibilità del ricorso.
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