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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8104/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società pagatrice)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto al calciatore la restituzione di una somma pagatagli, sostenendo che il pagamento fosse privo di titolo: era stato eseguito su richiesta di un’altra società per dare attuazione a un’operazione finanziaria che, secondo la ricorrente, non aveva mai avuto effettivo corso. La domanda era stata respinta dal Tribunale di Roma; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2781/2016 depositata il 3 maggio 2016, aveva confermato il rigetto con diversa motivazione. Con il primo motivo, la ricorrente denunciava violazione degli artt. 1081 e 1269 c.c., contestando la qualificazione dell’operazione come delegazione di pagamento o adempimento del terzo: sosteneva che la società che aveva impartito l’ordine non fosse debitrice del calciatore, che la società sportiva fosse estranea al rapporto e che la ricorrente avesse pagato per conto dell’ordinante senza autonomia né consapevolezza di adempiere un’obbligazione altrui. Con il secondo motivo, denunciava violazione degli artt. 2702 c.c. e 215 c.p.c.: contestava che la Corte d’appello avesse negato valore al documento prodotto, contenente l’annullamento consensuale dell’impegno al pagamento dei premi sportivi, ritenendo che le firme del calciatore non dimostrassero la sua adesione. Secondo la ricorrente, poiché il foglio recante le firme era allegato alla dichiarazione di annullamento, per disconoscerne tale collegamento sarebbe stata necessaria una querela di falso.

La decisione

La Corte ha dichiarato in parte inammissibile e comunque infondato il primo motivo: la ricorrente aveva travisato o rielaborato gli accertamenti di fatto, non riesaminabili in sede di legittimità, dai quali risultava che la società ordinante aveva delegato la ricorrente al pagamento di un’obbligazione della società sportiva e che il pagamento era stato effettuato da un soggetto giuridicamente distinto, consapevole di adempiere un’obbligazione altrui. La causa dell’obbligazione era stata inoltre accertata come esistente e riconducibile al medesimo gruppo societario. La Corte ha accolto il secondo motivo: quando si prospetta che firme autentiche siano state apposte a fini diversi e poi materialmente congiunte a una dichiarazione per farle apparire come sottoscrizioni di quel contenuto, l’accertamento della falsità materiale richiede querela di falso, che non era stata proposta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché rivaluti la fattispecie tenendo conto della sottoscrizione del calciatore della dichiarazione di risoluzione consensuale dell’accordo sui premi, restando impregiudicata la valutazione delle eventuali preclusioni maturate nel merito. Ha rimesso al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1081 c.c.

    La Corte territoriale ha affermato quanto segue: a) Centrofinanziaria ha delegato Cirio Holding al pagamento di una obbligazione della SS Lazio, sicchè: b) la delegazione di pagamento avvenne, secondo questo accertamento, in adempimento dell’obbligo di un terzo, trattandosi di società di capitali distinte;

    La Corte reputa compatibile la delegazione di pagamento con l’adempimento, da parte del soggetto delegato, di un’obbligazione della società sportiva, distinta dalla società delegante.

  • art. 1269 c.c.

    La Corte territoriale ha affermato quanto segue: a) Centrofinanziaria ha delegato Cirio Holding al pagamento di una obbligazione della SS Lazio, sicchè: b) la delegazione di pagamento avvenne, secondo questo accertamento, in adempimento dell’obbligo di un terzo, trattandosi di società di capitali distinte;

    La delegazione di pagamento, secondo la ricostruzione fattuale accolta, non esclude che il pagamento sia effettuato in adempimento dell’obbligazione di un terzo; il delegato e il delegante restano soggetti giuridicamente distinti.

  • art. 2702 c.c.

    Orbene, secondo il costante indirizzo di questa Corte, la denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis” e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”.

    La contestazione dell’efficacia documentale per abusivo riempimento richiede querela di falso quando il riempimento sia avvenuto senza un accordo sul contenuto; se vi era un’autorizzazione al riempimento, ma il contenuto ha ecceduto i patti, la querela non è richiesta per tale ragione.

  • art. 215 c.p.c.

    Per pronunciare tale falsità materiale sarebbe stata necessaria una querela di falso, in realtà mai proposta.

    La contestazione della riferibilità delle firme autentiche al documento cui sono state materialmente congiunte, quando si deduce che furono apposte ad altri fini, configura una questione di falsità materiale che deve essere fatta valere con querela di falso.

  • art. 360 c.p.c.

    La prima censura da scrutinare, quindi, travisa e per altri versi rielabora la ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello, come tale qui non riesaminabile, per addebitarle un vizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella legale assunta a supporto delle statuizioni.

    In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti mediante la prospettazione come violazione di legge di una critica che travisa o rielabora la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

Massime di principio

  • La delegazione di pagamento può essere ricostruita come pagamento, da parte del delegato, di un’obbligazione facente capo a un terzo rispetto al delegante, quando gli accertamenti di merito individuino nell’operazione tale assetto e mantengano distinta la personalità giuridica delle società coinvolte.
  • La critica alla sussunzione giuridica non può essere utilizzata per ottenere in Cassazione una diversa valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Quando si deduce che firme autentiche, apposte su un foglio, siano state materialmente congiunte a una dichiarazione per farle apparire come sottoscrizioni di quel contenuto, la contestazione della falsità materiale richiede querela di falso. La distinzione rilevante è tra riempimento senza accordo sul contenuto (absque pactis) e riempimento in violazione dell’accordo (contra pacta).
  • La Corte d’appello non può negare la riferibilità delle firme a una dichiarazione sulla base della sola mancanza di un’intestazione del foglio, quando la contestazione prospetta la materiale congiunzione del foglio di firme al documento: tale falsità materiale, se dedotta, deve essere fatta valere con querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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