Cassazione Penale, Sentenza n. 26453/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un conducente fermato il 16 novembre 2021 mentre guidava un veicolo in evidente stato di agitazione. A seguito di perquisizione del veicolo furono rinvenute due confezioni di sostanza stupefacente sotto il sedile. Gli operanti ritennero sussistente un ragionevole motivo per ipotizzare che il conducente si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e gli chiesero di sottoporsi al prelievo di campioni biologici; l'interessato rifiutò. Il Tribunale lo condannò per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari ex art. 187, comma 8, cod. strada, e la Corte d'appello confermò. In cassazione il difensore dedusse: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che il ragionevole motivo per richiedere gli accertamenti era stato desunto solo dal rinvenimento della sostanza stupefacente, peraltro non sulla persona dell'imputato, e da un generico stato di agitazione che poteva dipendere anche dal fatto di guidare senza patente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per asserito mancato rispetto della procedura di cui all'art. 187 cod. strada, perché non sarebbe emersa l'impossibilità di eseguire il prelievo di mucosa orale e la Corte territoriale non avrebbe risposto al relativo motivo di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione con cui i giudici di merito avevano valorizzato sia il rinvenimento di stupefacente sia ulteriori dati sintomatici per riconoscere un ragionevole motivo idoneo a legittimare la richiesta di accertamenti. Ha inoltre osservato che la censura mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio, estranea al controllo di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la genericità della doglianza proposta in appello e ha affermato che un motivo generico resta inammissibile originariamente, con conseguente impossibilità di farne valere l'omessa risposta in cassazione. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro tremila, esclusa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
comma 8; comma 2; comma 2-bis
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari è configurabile quando esista un ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; per il prelievo di campioni biologici rileva la disciplina procedurale propria del comma 2-bis. La Corte precisa anche che per i fatti del 16 novembre 2021 non si applica la versione modificata in senso peggiorativo dalla legge n. 177/2024.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
I motivi di ricorso sono esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
art. 187 cod. strada
La norma è richiamata come fonte della procedura per gli accertamenti e del reato di rifiuto di sottoporvisi.
legge 25 novembre 2024, n. 177
La modifica peggiorativa dell'art. 187 cod. strada non è applicabile ai fatti anteriori.
art. 125 c.p.p.
Richiamato implicitamente nella giurisprudenza sulla motivazione, in relazione ai limiti del sindacato di legittimità.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione può censurare solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non una diversa lettura delle prove.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Corte cost. n. 186 del 7 giugno 2000
L'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità esclude la sanzione pecuniaria; nel caso concreto tale assenza non è stata ravvisata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura per vizio di motivazione è ammissibile solo se investe la motivazione della decisione nei suoi profili di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non è consentita una rivalutazione autonoma del compendio probatorio o la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
- Ai fini del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari ex art. 187 cod. strada, è sufficiente che gli operanti abbiano acquisito elementi concreti che rendano ragionevole il sospetto di assunzione di stupefacenti o di stato di alterazione, non occorrendo una prova piena dell'effettivo uso della sostanza prima della richiesta di accertamento.
- Quando il motivo di appello è formulato in modo generico, la sua inammissibilità originaria impedisce di far valere in cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado; la catena devolutiva si interrompe e il vizio non è recuperabile in sede di legittimità.
- Per i fatti anteriori a una modifica normativa peggiorativa, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento del fatto, senza retroazione della disposizione sfavorevole.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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