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Determinazione

Determinazione ADM 202841/2021

formalità doganali - esposizione delle voci di costo da parte degli operatori economici - pdf

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli202841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La determinazione interviene per rafforzare la trasparenza nei rapporti tra operatori economici e consumatori finali nelle importazioni effettuate per conto di privati. Impone di distinguere con chiarezza gli importi riferiti a dazio, IVA e altri tributi riscossi dall’autorità doganale rispetto alle spese dei servizi resi dagli intermediari, vietando l’uso di espressioni generiche o fuorvianti come "oneri doganali" o "costi di sdoganamento". Il comportamento richiesto è inoltre assunto come parametro per la valutazione della compliance ai fini AEO, con possibili riflessi sul rilascio, mantenimento e revoca dell’autorizzazione.

Obbligo di chiara separazione delle voci di costo nelle operazioni doganali svolte per conto di privati e divieto di usare diciture ingannevoli come "oneri doganali" o "costi di sdoganamento".

Trasparenza delle voci di costo nelle operazioni doganali per conto di privati

La determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disciplina la corretta rappresentazione, nei documenti commerciali, dei costi connessi alle importazioni di merci non unionali effettuate per conto di privati. Il provvedimento è adottato alla luce della normativa unionale e nazionale richiamata in premessa, in particolare del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione), del TULD, del Codice del consumo e delle regole sull’AEO, con l’obiettivo di garantire trasparenza verso il consumatore finale e corretta distinzione tra tributi doganali e corrispettivi per servizi di intermediazione.

Quadro normativo e motivazioni

Nelle premesse si richiamano:

  • il TFUE, per il profilo della protezione dei consumatori;
  • il d.lgs. n. 300/1999, relativo all’organizzazione del Governo;
  • il Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), con riferimento alle definizioni di autorità doganali e obbligazione doganale e all’art. 89 sulla garanzia;
  • le linee guida TAXUD sul debito doganale e le garanzie, che ricomprendono tra gli "altri oneri" anche IVA, accise e altri tributi connessi all’operazione doganale;
  • il TULD, art. 34, e l’art. 70 del d.P.R. n. 633/1972, per il rilievo dei diritti doganali e dell’IVA all’importazione;
  • il Codice del consumo, artt. 6, 7 e 22, richiamato per l’esigenza di informazioni chiare, complete e non ingannevoli;
  • l’art. 39 CDU, relativo al livello di compliance richiesto agli operatori AEO.

La determinazione prende atto che, nei rapporti con privati acquirenti finali, gli intermediari che curano le operazioni doganali spesso indicano in modo generico il proprio corrispettivo con formule come "oneri doganali" o "costi di sdoganamento", formule già oggetto di un precedente richiamo informativo rivolto al settore e-commerce.

Obbligo di esplicitazione delle singole voci di spesa

L’articolo 1 stabilisce che gli operatori economici che svolgono operazioni doganali per conto di privati devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile le singole voci di spesa addebitate al destinatario finale. L’obbligo opera nell’ambito delle operazioni per le quali sorge o potrebbe sorgere un’obbligazione doganale e riguarda l’espletamento dei servizi resi dall’intermediario.

Distinzione tra tributi doganali e costi del servizio

L’articolo 2 impone che gli importi, calcolati separatamente, relativi a:

  • dazio;
  • IVA;
  • eventuali altri tributi riscossi dall’autorità doganale;
  • spese per i servizi prestati dagli intermediari,

siano rappresentati con la massima chiarezza e trasparenza, così da evitare confusione nei consumatori circa gli oneri sostenuti al momento dello sdoganamento.

Il medesimo articolo vieta di indicare nei documenti commerciali le spese dei servizi con diciture come "oneri doganali" o "costi di sdoganamento", o con altre espressioni che possano far apparire tali costi come riconducibili alla liquidazione e riscossione degli oneri doganali da parte dell’autorità doganale.

Rilevanza per la compliance AEO

L’articolo 3 attribuisce al comportamento descritto valore di parametro per la valutazione del livello di compliance degli operatori economici ai sensi dell’art. 39 CDU. Ne deriva che la corretta trasparenza nella rappresentazione dei costi può incidere sul rilascio, sul mantenimento e sulla revoca dell’autorizzazione AEO.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con efficacia a norma di legge. Non vengono previste ulteriori disposizioni transitorie o termini specifici di adeguamento nel testo fornito.

Punti principali

Finalità e presupposti normativi

Il provvedimento richiama il TFUE in materia di protezione dei consumatori, il d.lgs. n. 300/1999 sull’organizzazione governativa, il Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU) con particolare riferimento alle definizioni di autorità doganali e obbligazione doganale, nonché all’art. 89 sulla garanzia. Richiama inoltre le linee guida TAXUD sul debito doganale e sulle garanzie, il TULD e l’IVA all’importazione, oltre al Codice del consumo, per evidenziare l’esigenza di informazione chiara e non ingannevole sulle componenti di prezzo.

Obbligo di trasparenza delle voci addebitate

Gli operatori economici che svolgono operazioni doganali per conto di privati devono esplicitare in modo chiaro e inequivocabile le singole voci di spesa addebitate al destinatario finale, con riferimento alle operazioni per le quali sorge o potrebbe sorgere un’obbligazione doganale. La distinzione deve riguardare sia gli importi connessi all’operazione doganale sia le eventuali altre spese per i servizi prestati dagli intermediari.

Indicazione separata di dazio, IVA e altri tributi

Gli importi, singolarmente calcolati, relativi al dazio, all’IVA e ad eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell’autorità doganale devono essere esposti con la massima chiarezza e trasparenza. L’obiettivo è evitare confusione nei consumatori circa gli oneri sostenuti al momento dello sdoganamento, distinguendo con precisione tributi pubblici e costi dei servizi privati.

Divieto di diciture fuorvianti nei documenti commerciali

I documenti commerciali non devono qualificare le spese relative ai servizi degli intermediari con espressioni quali "oneri doganali" o "costi di sdoganamento", né con altre definizioni che richiamino impropriamente l’attività di liquidazione degli oneri connessi all’obbligazione doganale e la successiva riscossione da parte dell’autorità doganale.

Rilievo ai fini AEO

Il comportamento richiesto costituisce parametro di valutazione del livello di compliance degli operatori economici ai sensi dell’art. 39 del CDU. La condotta incide quindi sul rilascio, sul mantenimento e sulla revoca dell’autorizzazione AEO, anche in coerenza con le semplificazioni previste dal Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Come è indicizzato

Materieprocedureprotezione dei consumatoriorganizzazione e competenzeregimi doganali

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