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Determinazione

Determinazione ADM 136360/2021

Proroga al 30 giugno 2021 delle disposizioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) n.521 della Commissione del 24 marzo 2021

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli136360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La determinazione dà attuazione al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/734, confermando fino al 30 giugno 2021 l’applicazione delle misure già disciplinate dalla Determinazione direttoriale n. 109510/RU del 14 aprile 2021. Estende inoltre le esclusioni dall’obbligo di presentare l’autorizzazione all’esportazione ai Paesi EFTA-SEE, cioè Islanda, Liechtenstein e Norvegia, nell’ambito delle ipotesi previste dall’art. 7 della precedente determinazione. Il provvedimento è pubblicato sul sito dell’Agenzia ed entra nel circuito applicativo delle misure di controllo sull’export dei vaccini e delle sostanze attive connesse ai vaccini anti SARS-CoV-2.

Proroga dell’applicazione delle misure di autorizzazione preventiva all’esportazione dei vaccini Covid-19 e ampliamento delle esclusioni per i Paesi EFTA-SEE.

Proroga delle misure di autorizzazione all’esportazione dei vaccini anti SARS-CoV-2

La determinazione direttoriale dell’ADM del 6 maggio 2021 è adottata in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/734 della Commissione. Essa interviene sul sistema di autorizzazione preventiva all’esportazione dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS e delle relative sostanze attive, già disciplinato dai regolamenti UE richiamati in premessa e dalle precedenti determinazioni direttoriali dell’Agenzia.

Quadro normativo e premesse

Nel preambolo sono richiamati:

  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/111 della Commissione, che aveva istituito il meccanismo preventivo di autorizzazione all’esportazione dei vaccini e delle sostanze attive oggetto di Advanced Purchase Agreements (APA) con l’Unione;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, che aveva sostituito il regolamento n. 2021/111, estendendo il sistema fino al 30 giugno 2021 e individuando le sostanze attive tramite i codici TARIC NC 2933 99 80, 2934 99 90, 3002 90 90 e 3504 00 90;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/521, che aveva sospeso temporaneamente l’applicazione dell’art. 1, paragrafo 9, lettera a), del regolamento n. 2021/442, con alcune esclusioni;
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/734, che ha prorogato l’efficacia del regolamento n. 2021/521 e ha introdotto l’esenzione anche per i Paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in quanto destinatari di dosi acquistate direttamente dall’Unione e non destinate alla rivendita a Paesi terzi;
  • le Determinazioni direttoriali prot. n. 34603/RU del 1 febbraio 2021 e n. 109510/RU del 14 aprile 2021, che avevano dettato le regole applicative dei regolamenti UE previgenti.

Proroga dell’applicazione del regime

L’articolo 1 stabilisce che le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 521/2021 continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2021, secondo le disposizioni già contenute nella Determinazione direttoriale prot. n. 109510/RU del 14/04/2021.

In termini operativi, il provvedimento non introduce un nuovo regime autonomo, ma conferma la continuità delle misure di controllo già in essere, mantenendo fermo il quadro applicativo definito dall’ADM.

Estensione delle esclusioni dall’autorizzazione all’esportazione

L’articolo 2 amplia i casi di esclusione dalla presentazione dell’autorizzazione all’esportazione già elencati all’art. 7 della Determinazione direttoriale n. 109510/RU.

L’estensione riguarda, nell’ambito del punto 1 di tale articolo, anche i seguenti Paesi EFTA-SEE:

  • Islanda;
  • Liechtenstein;
  • Norvegia.

La scelta si colloca nel solco del regolamento UE n. 2021/734, che aveva già previsto l’esenzione per tali Paesi sulla base della specifica disciplina degli approvvigionamenti.

Effetti e pubblicazione

Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito dell’Agenzia, con efficacia a norma e ad ogni effetto di legge. Per gli operatori economici, la determinazione rileva quindi come atto applicativo che conferma il perimetro temporale delle misure e amplia le esclusioni soggettive e territoriali già previste dalla disciplina precedente.

Punti principali

Proroga dell’applicazione delle misure di autorizzazione preventiva

Le disposizioni introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 521/2021 continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2021, secondo quanto già previsto dalla Determinazione direttoriale prot. n. 109510/RU del 14/04/2021. La determinazione conferma quindi la prosecuzione del meccanismo di autorizzazione preventiva all’esportazione per i prodotti interessati.

Estensione delle esclusioni ai Paesi EFTA-SEE

I casi di esclusione dall’obbligo di presentare l’autorizzazione all’esportazione, individuati dall’art. 7 della Determinazione direttoriale prot. n. 109510/RU del 14/04/2021, sono estesi, nell’ambito del punto 1, anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia, qualificati come Paesi EFTA-SEE.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/111, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/521 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/734, oltre alle Determinazioni direttoriali prot. n. 34603/RU del 01/02/2021 e n. 109510/RU del 14/04/2021.

Pubblicazione ed efficacia

È disposto che il provvedimento sia pubblicato sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge, con conseguente rilevanza operativa per gli operatori interessati alle esportazioni disciplinate dalle misure UE.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliprocedurecontrolli all'esportazionesanità e farmaciorganizzazione e competenze

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