Sentenza n. 213/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, della deliberazione G.M. del Comune di Martano n. 25 del 18.2.2021, avente ad oggetto “la stima del valore venale delle aree fabbricabili con decorrenza 1.1.2021”, nonché di ogni ulteriore atto connesso e/o consequenziale e, ove occorra, in particolare e sempre nei limiti dell’interesse dei ricorrenti: della deliberazione GM n. 55 del 29.4.2015 nella parte in cui si è approvata la “relazione di stima particolareggiata delle aree edificabili dei comparti di espansione nel zone omogenee C1 del Piano Regolatore Generale dell’Agenzia delle Entrate di Lecce pervenuta al Protocollo generale del Comune in data 20.4.2015 col n. 4773...”, nonché “la perizia di stima per la rideterminazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili per gli anni dal 2009 al 2014 predi- sposto dal Responsabile del Settore 3°...”, nella parte in cui determina il valore dei fondi ricadenti in aree D1 e C1 in € 40,00 per mq.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta municipale n. 25 del 18 febbraio 2021, recante la stima del valore venale delle aree fabbricabili con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonché la precedente deliberazione n. 55 del 29 aprile 2015 nella parte relativa alla stima dei terreni C1 e D1
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, comproprietari di terreni tipizzati come zone C1 e D1, hanno sostenuto che le aree non fossero concretamente sfruttabili a fini edificatori, poiché le modifiche alle previsioni del PRG avevano comportato lo spostamento di strade e variazioni delle superfici utilizzabili, senza l’adozione delle necessarie prescrizioni attuative. Hanno impugnato la deliberazione del 2021, deducendo, con il primo motivo, la nullità per violazione ed elusione del giudicato e la violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990: secondo i ricorrenti, le sentenze della giustizia tributaria, pronunciate in controversie relative agli avvisi IMU/ICI, avrebbero accertato la congruità del valore di 20,75 euro/mq e avrebbero quindi vincolato il Comune nella successiva determinazione generale del valore venale. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, carenza istruttoria e motivazionale, contraddittorietà manifesta, eccesso di potere e sviamento, contestando la scelta comunale di applicare una riduzione del 35% al valore storico di 40 euro/mq, così determinando un valore di 26 euro/mq. A loro avviso, il Comune avrebbe dichiarato di adeguarsi alle pronunce tributarie, ma avrebbe poi utilizzato un criterio di calcolo non coerente con il valore di 20,75 euro/mq individuato nei giudizi riguardanti i loro terreni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione o l’elusione del giudicato, rilevando che le sentenze tributarie invocate avevano oggetto e limiti soggettivi e oggettivi circoscritti alla determinazione delle imposte dovute per singoli anni d’imposta, tra il 2011 e il 2017, e non imponevano uno specifico valore vincolante per la rideterminazione generale e pro futuro del valore venale degli immobili con decorrenza dal 2021. I valori risultanti dalle pronunce tributarie costituivano, invece, elementi istruttori che l’amministrazione poteva considerare insieme alle altre sentenze relative alle aree C1 e D1. Il Collegio ha ritenuto non illogica né irragionevole la scelta di applicare una riduzione del 35%, collocata all’interno della forbice tra il 32,5% e il 47,90% degli abbattimenti riconosciuti nei diversi contenziosi tributari, anche in considerazione della situazione del mercato immobiliare. La differenza rispetto al valore di 20,75 euro/mq non è stata ritenuta decisiva, poiché quest’ultimo valore derivava da una CTU riferita all’anno 2011 e, per il maggio 2018, il valore effettivo individuato dal consulente era di 22,39 euro/mq. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui un atto generale di determinazione dei criteri o dei valori immobiliari non può considerare tutte le peculiarità dei singoli immobili; gli elementi concreti estranei alla disciplina generale devono essere valutati in sede di determinazione del singolo tributo, eventualmente contestando l’avviso davanti al giudice tributario. La deliberazione generale, per la sua natura, non richiede una motivazione analitica riferita a ciascun immobile. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato non è configurabile quando l’atto successivo ha oggetto, periodo temporale e ambito soggettivo diversi rispetto alle precedenti pronunce, le quali non contengono un vincolo conformativo generale sul futuro esercizio del potere amministrativo.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione non impone a un atto generale di determinazione dei valori immobiliari una motivazione analitica riferita a ciascun immobile; le peculiarità del singolo bene possono essere valutate in sede di applicazione concreta dell’atto generale.
art. 13 l. 241/1990
Gli atti generali, privi di una valenza immediatamente e autonomamente imperativa nei confronti di singoli destinatari, sono sottratti al generale obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi.
Massime di principio
- Le sentenze tributarie che determinano l’imposta dovuta per specifici anni e per specifici contribuenti non producono, di regola, un vincolo conformativo generale sul procedimento amministrativo successivo diretto a determinare, per una pluralità indistinta di immobili e per periodi futuri, i valori venali di riferimento.
- La qualificazione edificatoria di un’area e il relativo valore economico possono essere valutati diversamente nei distinti procedimenti tributari e amministrativi, purché l’amministrazione consideri le pronunce tributarie come elementi istruttori e motivi in modo non illogico la scelta del criterio applicato.
- Un atto generale che stabilisce valori o criteri di stima immobiliare non deve necessariamente prendere in considerazione ogni peculiarità dei singoli terreni; gli elementi concreti incidenti sul valore del singolo immobile devono essere valutati nella fase applicativa, con possibilità di contestare l’eventuale errata concretizzazione dell’imposta davanti al giudice tributario.
- La scelta di una percentuale di abbattimento del valore venale è legittima quando deriva da un’istruttoria aggregata e ponderata, fondata sui dati emergenti da una pluralità di pronunce e collocata all’interno di un intervallo ragionevole, senza che l’amministrazione sia obbligata ad adottare il valore riconosciuto in una singola controversia tributaria.
- Non sussiste elusione del giudicato quando l’amministrazione adotta un atto generale e pro futuro, riferito a un diverso periodo temporale e a una pluralità di immobili, anche se tiene conto di precedenti sentenze tributarie aventi oggetto più circoscritto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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