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Sentenza

Sentenza del 28/03/2019 n. 1888 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - IMU - ICI - Area edificabile - Nozione - Vincoli di destinazione - Conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La qualificazione urbanistica dell'area come edificabile deve essere mantenuta ai fini dell'imposta. Le limitazioni all'edificabilità incidono esclusivamente sulla stima del valore venale del terreno e sulla conseguente base imponibile, non sulla sua natura di area edificabile. Il testo non indica l'esito processuale concreto, né specifica se il ricorso sia stato accolto o rigettato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione di un'area ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI, con principio applicabile anche all'IMU). Il punto controverso è se vincoli di destinazione o altre limitazioni urbanistiche, che incidono concretamente sull'edificabilità del terreno, possano escludere la natura edificabile dell'area. La sentenza afferma che è sufficiente la classificazione dell'area come edificabile nello strumento urbanistico generale. I vincoli e le destinazioni che limitano l'effettiva utilizzabilità edilizia non eliminano tale qualificazione, ma rilevano nella determinazione del valore venale e, quindi, della base imponibile.

Norme richiamate

  • Art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992

    Ai fini dell'ICI, un'area è edificabile quando è qualificata come tale dallo strumento urbanistico. I vincoli o le limitazioni urbanistiche non fanno venir meno automaticamente tale qualificazione, ma possono ridurre il valore venale rilevante per il calcolo dell'imposta.

  • Cassazione n. 3114/2019

    La classificazione urbanistica come area edificabile è sufficiente per la qualificazione fiscale; le concrete difficoltà o limitazioni edificatorie incidono soltanto sulla quantificazione del valore imponibile.

Massime di principio

  • Per la qualificazione fiscale di un terreno conta principalmente la classificazione risultante dallo strumento urbanistico, non la possibilità immediata o integrale di edificare.
  • Vincoli di destinazione, ambientali, paesaggistici, espropriativi o altre limitazioni non escludono necessariamente l'edificabilità ai fini dell'imposta.
  • Le limitazioni concrete devono essere considerate nella stima del valore venale dell'area e possono giustificare una base imponibile inferiore.
  • In una controversia analoga è opportuno distinguere tra contestazione della natura edificabile, normalmente collegata alla classificazione urbanistica, e contestazione del valore attribuito all'area, che può tener conto dei vincoli e delle effettive possibilità edificatorie.
  • La sola presenza di vincoli non comporta automaticamente l'azzeramento dell'imposta: occorre dimostrare come tali vincoli incidano concretamente sul valore commerciale del terreno.

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