Cassazione Penale, Sentenza n. 3638/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere e l'imputazione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva: 1) nullita per presunta incompatibilita della composizione del collegio (violazione art. 34 cod. proc. pen. e art. 178 c.p.p.), 2) illegittimità costituzionale di art. 34 c.p.p. e/o art. 623 c.p.p. per non prevedere diversa composizione in sede di rinvio, 3) richiesta di rimessione alle Sezioni Unite su tale questione, 4) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla configurazione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 sostenendo che gli elementi probatori dimostravano al più spaccio e detenzione e non una struttura associativa organizzata, stabile e con ripartizione di ruoli.
La decisione
I primi tre motivi relativi alla composizione del collegio e incompatibilità sono stati rigettati: la Corte ha ricordato che l'incompatibilità è rimedio di ricusazione e, se non esercitata nei termini, non determina la nullità degli atti; inoltre l'art. 623 c.p.p. non impone la diversa composizione del collegio in sede di rinvio. Il quarto motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame, nonostante il tentativo di integrare e riportare passaggi dell'ordinanza genetica, non abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare l'elemento organizzativo tipico dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (mancanza di struttura organizzata, cassa comune, chiara ripartizione stabile dei ruoli, collegamenti diretti con i vertici). Sono stati richiamati episodi che, se analizzati, contraddicono il ruolo di "custode" attribuito a Bonifacio (cessioni a presunti associati, acquisti e vendite con autonomia di singoli), e la motivazione è risultata contraddittoria e insufficiente. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP dell'11/01/2021 limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 contestato al capo 22, disponendo la liberazione formale di Bonifacio Ciro per quel solo reato, salvo che permangano altre cause di detenzione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte richiede per la sua sussistenza elementi oltre la semplice collaborazione: struttura organizzata stabile, ripartizione di ruoli, cassa comune e permanenza dell'organizzazione.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Riguarda i delitti di traffico di stupefacenti considerati reati fine posti in essere dai singoli partecipanti; la Corte ha esaminato tali episodi per valutare la sussistenza dell'associazione.
codice di procedura penale, art. 34
Disciplina l'incompatibilità e la ricusazione dei giudici. La Corte afferma che l'incompatibilità deve essere fatta valere mediante ricusazione e non determina automaticamente la nullità degli atti se non tempestivamente esercitata.
codice di procedura penale, art. 623
Norma che disciplina il procedimento di riesame in materia di misure cautelari; la Corte rileva che la lettera a) non impone che i componenti del collegio in sede di rinvio siano diversi da quelli che hanno deciso precedentemente.
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. a)
Riferimento normativo alla nullità degli atti giudiziari; la Corte però ricorda che l'incompatibilità non produce automaticamente nullità se non esercitata la ricusazione.
codice di procedura penale, art. 618
Previsione sulla rimessione alle Sezioni Unite; citata nella richiesta del ricorrente ma non accolta poiché le questioni sulla composizione sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- La censura di incompatibilità del giudice va esercitata tramite ricusazione nei termini di legge; se non proposta, l'eventuale causa di incompatibilità non determina automaticamente la nullità degli atti.
- In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, non sussiste obbligo automatico di rinnovare la composizione del collegio del tribunale del riesame; l'art. 623 c.p.p. non impone componenti diversi in sede di rinvio.
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 è necessario dimostrare qualcosa in piu rispetto a sporadiche collaborazioni: va provata una struttura organizzata e stabile, la ripartizione dei compiti, rapporti con i vertici, eventuale cassa comune e permanenza dell'organizzazione.
- La mera compresenza di episodi di acquisto e cessione tra soggetti non è sufficiente a caratterizzare l'associazione; cessioni autonome tra presunti associati e mancanza di contatti con i vertici possono smentire il ruolo di custode o l'esistenza di un'organizzazione.
- Se le carenze motivazionali in ordine all'elemento organizzativo sono tali da non poter essere sanate con un nuovo giudizio, la Corte può annullare senza rinvio le decisioni impugnate relativamente al reato associativo.
- Nel valutare misure cautelari per reati associativi, il giudice deve esporre con chiarezza gli elementi indiziari che comprovano l'elemento organizzativo e la stabilità della struttura criminale; affermazioni apodittiche sono insufficienti.
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