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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25772/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di classamento. Le spese di lite sono state compensate per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento di un immobile della fondazione, destinato a "residenza e ricovero per anziani", spostandolo dalla categoria B/1 (strutture collettive senza specifico fine di lucro, secondo la prospettazione difensiva della contribuente) alla categoria D/4 (case di cura e ospedali con fine di lucro). La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'avviso ritenendo decisiva la natura ONLUS della proprietaria, e quindi l'assenza di fine di lucro. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava la violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, del D.P.R. n. 1142 del 1949 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che ai fini della rendita e del classamento contano solo le caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare, la sua destinazione funzionale e le potenzialità di utilizzo, mentre è irrilevante la natura soggettiva del proprietario, anche se ente non lucrativo. La contribuente resistiva con controricorso e memoria.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia catastale e di riparto dell'onere probatorio.

  • R.D.L. n. 652 del 1939

    costituisce la base normativa del nuovo catasto edilizio urbano e del criterio di classamento fondato sulle caratteristiche oggettive e sulla capacità reddituale dell'immobile.

  • L. n. 1249 del 1939

    convertisce il R.D.L. n. 652 del 1939 e ne conferma l'impianto normativo.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949

    disciplina la formazione del nuovo catasto edilizio urbano e distingue zone censuarie, categorie e classi sulla base di caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili.

  • art. 8 del R.D.L. n. 652 del 1939

    "per la determinazione della rendita, le unità immobiliari ... sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi"

    richiama il criterio oggettivo di classificazione catastale fondato sulle condizioni intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare.

  • art. 5 del D.P.R. n. 1142 del 1949

    definisce le zone censuarie come aree omogenee sotto il profilo socio-economico.

  • art. 6 del D.P.R. n. 1142 del 1949

    individua le categorie delle diverse destinazioni ordinarie in ciascuna zona censuaria.

  • art. 7 del D.P.R. n. 1142 del 1949

    stabilisce le classi in relazione alle diverse capacità reddituali delle unità immobiliari urbane.

  • art. 8 del D.P.R. n. 1142 del 1949

    colloca tra le unità immobiliari a destinazione speciale i fabbricati costruiti per speciali esigenze di attività industriale o commerciale e non suscettibili di destinazione estranea senza radicali trasformazioni.

  • art. 2697 c.c.

    viene richiamato dalla ricorrente, ma la decisione ruota principalmente sulla qualificazione oggettiva dell'immobile e non sul soggetto proprietario.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale l'elemento decisivo è la natura oggettiva dell'immobile, cioè la sua destinazione funzionale e produttiva accertata in base alle caratteristiche strutturali e alle potenzialità di utilizzo, non il concreto uso momentaneo né la qualifica soggettiva del proprietario.
  • La natura pubblica o privata del titolare, così come l'eventuale funzione sociale svolta dall'ente proprietario, non incidono di per sé sulla categoria catastale, salvo che siano espressamente rilevanti in base ai criteri normativi di classificazione.
  • Quando la categoria catastale richiede il requisito del fine di lucro, tale requisito va valutato in termini oggettivi, desumendolo dalle caratteristiche del bene e non dalla sola natura non lucrativa del soggetto che lo possiede o lo gestisce.
  • Il giudice di merito che fondi il classamento catastale sulla mera natura ONLUS del proprietario, senza verificare la destinazione oggettiva dell'immobile, incorre in violazione dei criteri legali di classificazione.

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