Sentenza n. 1100/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento del Dirigente Scolastico del -OMISSIS- con il quale è stato comunicato che il Consiglio della classe -OMISSIS-, della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-, ha deliberato “di NON AMMETTERE alla classe successiva l’alunna -OMISSIS--OMISSIS-”; - del Documento di valutazione dell''alunna, relativamente alle insufficienze riportate; - del Verbale del Collegio dei docenti del -OMISSIS-, con cui sono stati determinati i criteri per l’ammissione alla classe successiva prevedendo un massimo di 3 insufficienze di cui due gravi o un quadro con insufficienze diffuse superiori a tre, nonostante i documentati interventi di recupero; di ogni altro atto ai medesimi presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di non ammissione alla classe successiva, documento di valutazione con insufficienze e criteri collegiali per l'ammissione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la non ammissione della minore alla classe successiva, deliberata al termine dell'anno scolastico dopo l'assegnazione di cinque insufficienze: voto 4 in Storia e voto 5 in Italiano, Inglese, Spagnolo e Arte e Immagine. È stata dedotta, con unica censura, la violazione e erronea applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 62/2017 e della circolare MIUR n. 1865/2017, nonché palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà della motivazione e carenza di istruttoria. Secondo la ricorrente, la motivazione non avrebbe adeguatamente considerato gli interventi di recupero documentati e i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, né avrebbe dimostrato l'impossibilità di recuperare le lacune nell'anno successivo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura. Il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui, nella scuola secondaria di primo grado, la presenza di insufficienze non determina automaticamente la non ammissione: il consiglio di classe deve motivare la decisione e verificare se le carenze possano essere recuperate mediante interventi successivi. Nel caso concreto, tuttavia, la motivazione relativa al mancato raggiungimento degli obiettivi, anche in discipline fondamentali, nonostante gli interventi di recupero attivati dall'Istituto, doveva essere letta insieme al complessivo percorso valutativo e alla gravità e numerosità delle insufficienze. Il quadro di cinque insufficienze, accompagnato da giudizi analitici sulle gravi lacune e dalla frequentazione solo sporadica di alcuni interventi di recupero, rendeva ragionevolmente esclusa la possibilità di recupero e sufficiente anche una motivazione sintetica. Il giudice ha inoltre escluso di poter sostituire la propria valutazione alla sensibilità educativa e didattica propria del consiglio di classe, non ravvisando una manifesta irragionevolezza. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo
La non ammissione non consegue automaticamente alla presenza di insufficienze, ma richiede un'adeguata motivazione e la verifica della concreta possibilità di recupero delle carenze; la motivazione può essere sintetica quando sia valutata alla luce del complessivo percorso scolastico e della gravità e numerosità delle insufficienze.
circolare MIUR 10 ottobre 2017, n. 1865
È stata invocata dalla ricorrente quale parametro della disciplina della valutazione e della non ammissione, ma il ricorso è stato respinto.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Nella scuola secondaria di primo grado, la presenza di insufficienze non comporta automaticamente la non ammissione alla classe successiva: il consiglio di classe deve motivare la decisione e considerare se le carenze possano essere recuperate mediante interventi successivi.
- La motivazione della non ammissione può essere sintetica quando, letta insieme ai voti, ai giudizi analitici sulle lacune e al complessivo percorso valutativo dello studente, renda comprensibili la gravità e l'estensione delle carenze e l'impossibilità o sostanziale inutilità del recupero.
- La valutazione della possibilità di recupero delle carenze scolastiche rientra nella sensibilità educativa e didattica del consiglio di classe; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'organo scolastico, salvo il limite della manifesta irragionevolezza o dell'illogicità.
- La sufficienza della motivazione della non ammissione deve essere verificata in concreto e non in astratto, considerando unitariamente le insufficienze riportate, la loro gravità, le discipline coinvolte e gli interventi di recupero attivati e frequentati.
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