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Sentenza

Sentenza del 26/01/2021 n. 1553 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate confermando l'inammissibilità dell'appello per notifica tardiva/insufficientemente documentata. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in Euro 5.600,00 oltre oneri), con distrazione a favore del procuratore della Cooperativa. Nulla è stato disposto in ordine alle spese relative alla (---) s.p.a., rimasta intimata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La Cooperativa impugnava una cartella esattoriale per omesso versamento di imposte (IRAP, IVA, ritenute, addizionali, recupero credito d'imposta) relativa al 2003; la CTP annullò la cartella. L'Agenzia propose appello, ma la CTR lo dichiarò inammissibile per tardiva/notifica irregolare. In cassazione l'Agenzia contestò la valutazione sulla tempestività della notifica dell'appello, sostenendo di aver notificato entro termine sia alla sede della società sia al domicilio eletto; il cuore della questione è che l'appellante aveva depositato in giudizio solo l'avviso di ricevimento (AR) relativo alla raccomandata inviata al procuratore e non la ricevuta di spedizione: l'AR riportava la data di spedizione manoscritta e il timbro postale risultava illeggibile. La Corte ha ritenuto che, secondo le Sezioni Unite (n. 13452/2017), l'AR è idoneo a sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data è asseverata dall'ufficio postale con timbro meccanografico/datario o se l'agente postale certifica la ricezione entro il termine; poiché qui mancavano tali elementi e la documentazione della Cooperativa indicava una consegna successiva, l'appello è stato dichiarato inammissibile e il ricorso dell'Agenzia respinto.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 36-bis

    Citato dalla parte ricorrente in primo grado quale norma relativa ai termini e modalità di liquidazione/accertamento; contestata la violazione per presunta decadenza delle attività di liquidazione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54-bis

    Richiamato in relazione a presunte violazioni procedurali circa l'avviso bonario e i termini di liquidazione/accertamento IVA.

  • Codice di procedura civile, articolo 327

    Indica il termine 'lungo' per proporre impugnazioni; la determinazione della tempestività della notifica dell'appello si è valutata rispetto al termine di un anno e 46 giorni decorrente dal deposito della sentenza.

  • Codice di procedura civile, articolo 330

    Norma sulla notificazione al difensore e al domicilio eletto; rilevata dalla ricorrente la tempestività della notifica presso il domicilio eletto, ma la Corte ha valutato l'idoneità probatoria degli avvisi prodotti.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 20, comma 2

    Consente la notificazione a mezzo del servizio postale nel processo tributario; l'applicabilità è pacifica ma la validità della notificazione dipende dall'idoneità probatoria della documentazione postale prodotta.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 53, comma 2

    Prevede l'obbligo di deposito di copie degli atti notificati presso la segreteria; la mancata produzione di documentazione idonea è stata contestata dalle parti e valutata nel complesso probatorio.

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 4

    Fondamento del ricorso per cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto) invocato dall'Agenzia; la Corte ha valutato la correttezza dell'intitolazione e l'autosufficienza del motivo.

  • Cass. SS.UU. sent. n. 13452 del 29 maggio 2017

    Principio applicato: l'avviso di ricevimento sostituisce la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione è asseverata dall'ufficio postale con timbro meccanografico/datario o se l'agente postale certifica la ricezione entro il termine; la scritturazione manuale della data è insufficiente e il timbro illeggibile non vale.

Massime di principio

  • In giudizio tributario, la notificazione a mezzo servizio postale richiede prova certa della data di spedizione: la mera produzione dell'avviso di ricevimento è insufficiente se la data è manoscritta e il timbro postale è illeggibile.
  • L'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se reca la stampigliatura/timbro dell'ufficio postale che asseveri la data o se l'agente postale certifica la ricezione entro il termine decadenziale.
  • Se sono effettuate più notifiche (es. alla sede e al domicilio eletto), occorre che almeno una sia provata con documentazione oggettiva e leggibile (postmark o ricevuta di spedizione); la tempestività vale solo se adeguatamente documentata.
  • L'onere probatorio grava sull'ente che notifica (qui l'Amministrazione): l'omessa produzione della ricevuta di spedizione o di certificazione postale può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione anche se la parte si è costituita nel merito.
  • La produzione da parte del destinatario di documentazione attestante una data di consegna successiva può rafforzare la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per tardiva notificazione.

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