Ordinanza n. 91/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione n. 97 del 24.02.2026, con cui l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavio e Samoggia ha provveduto alla formale aggiudicazione dell'appalto nei confronti dei concorrenti, a seguito della conferma della graduatoria che ha visto la controinteressata MA.CO.SI. S.r.l aggiudicataria dei lotti n. 1 e n. 2; - dell'Avviso di aggiudicazione efficace Prot. GE/2026/0006702 del 24.02.2026; - dell'atto Prot. GE/2026/0006688 del 24.02.2026, contenente la comunicazione dell'aggiudicazione efficace del lotto n. 2; - dell'atto Prot. GE/2026/0006701 del 24.02.2026, contenente la comunicazione dell'aggiudicazione efficace del lotto n. 3; - dell'atto Prot. GE/2026/0006673 del 24.02.2026, contenente la comunicazione dell'aggiudicazione efficace del lotto n. 1; per quanto occorrer possa: - dell'atto Prot. n. 28263 del 05.09.2025, con cui la stazione appaltante ha disposto la riammissione della società MA.CO.SI. S.r.l. alla gara in oggetto relativamente ai lotti n. 1 e n. 2 della procedura telematica aperta per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi del Comune di Casalecchio di Reno, indetta dall'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia in data 10.07.2025; - degli atti prodromici alla emissione del provvedimento di riammissione della controinteressata, tra cui la Nota del Comune di Casalecchio di Reno del 22 agosto 2025 e la Nota del 27 agosto 2025 del Dirigente responsabile dell'Area Innovazione Tecnologica Intercenter non in nostro possesso; - dei verbali delle sedute della Commissione di gara, in particolare quelli relativi alla fase di riammissione della Società MA.CO.SI.; - del disciplinare di gara, in parte qua, nella parte in cui al punto 18.1 rubricato "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" si prevede che il concorrente che non consegua un punteggio dell'offerta tecnica di almeno 40 punti venga automaticamente escluso; - di ogni altro atto connesso, collegato o conseguente anche mai conosciuto dalla ricorrente. E PER LA CONDANNA dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica mediante l'annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore dell'odierna ricorrente. CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato. E CON RISERVA di chiedere, in separato giudizio, il risarcimento dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la rintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della società odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione efficace della concessione decennale per la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché riammissione della concorrente aggiudicataria ai lotti n. 1 e n. 2
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti di aggiudicazione dei lotti della procedura telematica aperta per la concessione, per dieci anni, della gestione degli impianti sportivi del Comune di Casalecchio di Reno, contestando in particolare la riammissione della concorrente controinteressata ai lotti n. 1 e n. 2 dopo il mancato caricamento nel sistema di alcuni allegati dell'offerta tecnica. Ha inoltre censurato, per quanto occorresse, gli atti prodromici e i verbali di gara, nonché la clausola del disciplinare che prevedeva l'esclusione automatica per il mancato conseguimento di almeno 40 punti nell'offerta tecnica. La domanda cautelare era diretta alla sospensione degli atti impugnati, all'annullamento in forma specifica, all'aggiudicazione della commessa alla ricorrente e, ove il contratto fosse stato stipulato, alla declaratoria di inefficacia e al subentro. Il giudice rileva che la ricorrente ha dedotto unicamente la lesione del proprio interesse legittimo finale al conseguimento del contratto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la riammissione della concorrente, disposta prima che la Commissione conoscesse l'offerta economica, apparisse conforme all'esercizio doveroso del potere di autotutela, poiché era stata accertata la non imputabilità alla concorrente del mancato caricamento nel sistema di alcuni allegati dell'offerta tecnica. Non sono quindi emersi sufficienti profili di fondatezza delle censure. Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha escluso considerando la durata dell'affidamento e la ravvicinata fissazione dell'udienza pubblica per il merito, prevista per il 9 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo al periculum in mora e al fumus boni iuris.
Massime di principio
- La riammissione di un concorrente può costituire esercizio doveroso del potere di autotutela quando la stazione appaltante accerti che l'omissione documentale non sia imputabile al concorrente e intervenga prima della conoscenza dell'offerta economica da parte della commissione di gara.
- Ai fini della tutela cautelare nel contenzioso relativo all'aggiudicazione di una concessione di durata pluriennale, il periculum in mora può essere escluso quando la trattazione del merito sia fissata in tempi ravvicinati e non emerga un pregiudizio irreversibile nelle more.
- La sospensione cautelare dell'aggiudicazione richiede la compresenza di un pregiudizio grave e attuale e di sufficienti profili di fondatezza delle censure; l'assenza di uno solo dei presupposti è sufficiente a negare la misura.
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