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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17791/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza impugnata e inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte con incidente probatorio (dichiarazioni del coimputato Lotti) per mancata notifica all'imputato contumace; 2) vizi nella valutazione e nella credibilità delle dichiarazioni del coimputato Lotti e utilizzabilità come riscontro delle dichiarazioni del teste Busiello e del curatore; 3) errori nell'identificazione dell'imputato Nacci nel sedicente Flavio Maggio e utilizzazione di intercettazioni non rituali; 4) omesso esame dell'appello in punto di bancarotta documentale; 5) errato diniego di derubricazione da bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione a bancarotta preferenziale; 6) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, nonché omissione di motivazione circa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di ragioniere commercialista.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la maggior parte dei motivi inammissibili o manifestamente infondati: il primo motivo è inammissibile (omessa notifica non causa di nullità quando l'imputato è contumace e rappresentato dal difensore; possibile richiesta dell'incidente probatorio in udienza preliminare); il secondo motivo manifestamente infondato (valutazione della chiamata in correità e delle valutazioni di merito non sindacabili in questa sede; utilizzabilità delle dichiarazioni del Busiello e del curatore ritenuta legittima o comunque non decisiva); il terzo e il quinto motivo sono aspecifici o non consentiti; il quarto è inammissibile per carenza di specificazione delle censure di appello. Il sesto motivo è in parte ammissibile: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla insussistenza della speciale tenuità del danno, ma ha rilevato l'assenza di motivazione specifica sulla misura e sui presupposti dell'interdizione temporanea dalla professione di ragioniere commercialista. Tuttavia ogni ulteriore approfondimento è stato ritenuto superfluo perché, alla data del 26/03/2019 (con le sospensioni computate fino al 26/04/2018), i reati risultavano prescritti/estinti; perciò la declaratoria della causa estintiva rende irrilevanti i vizi di motivazione che sarebbero comunque stati valutati dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 2, legge fallimentare

    Riferita all'aggravante richiamata nella motivazione, la Corte d'appello ha valutato le circostanze attenuanti equivalenti rispetto a tale aggravante nella determinazione della pena.

  • artt. 392, 393, 395, 398 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla presunta nullità per mancata notifica dell'incidente probatorio; la Cassazione ha spiegato che, quando l'incidente probatorio è richiesto in udienza preliminare e l'imputato è contumace, il difensore rappresenta l'imputato e l'omessa notifica non determina nullità.

  • art. 420-quater, comma 2, c.p.p.

    Usato per spiegare che in udienza preliminare l'imputato contumace è rappresentato dal difensore e pertanto l'assenza di notifica dell'avviso di fissazione dell'incidente probatorio non produce nullità.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Riferito al metodo di valutazione della testimonianza e della chiamata in correità: la Corte ha riaffermato che non impone una sequenza tassativa separata tra verifica della credibilità soggettiva e degli elementi di riscontro, potendosi valutare unitariamente.

  • art. 63, comma 2, c.p.p.

    Richiamato in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita come indagato; la Corte ha precisato che le dichiarazioni rese al curatore non sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2.

  • art. 110 c.p. e artt. 216 e 223 L.F.

    Articoli richiamati con riguardo alla responsabilità concorrente e alla disciplina della bancarotta (nella parte sostanziale e nelle attenuanti/altre conseguenze), utilizzati per valutare le qualificazioni giuridiche contestate e le attenuanti.

  • art. 30 e 133 c.p.

    Richiamati in relazione alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione: la Corte ha rilevato l'obbligo di motivazione specifica sulla sussistenza e sulla durata di tale interdizione.

Massime di principio

  • La richiesta di incidente probatorio formulata in udienza preliminare non richiede la notifica dell'avviso all'imputato già dichiarato contumace, poiché è rappresentato dal difensore (art. 420-quater c.p.p.); l'omessa notifica in tali casi non determina automaticamente nullità.
  • Le dichiarazioni di chiamata in correità vanno valutate unitariamente nella loro credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva; il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della coerenza logico-argomentativa del ragionamento del giudice di merito, non alla riconsiderazione puntuale del materiale probatorio.
  • Le dichiarazioni rese a un curatore fallimentare non rientrano di per sé nella disciplina dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, c.p.p.; il giudice di merito può valutare la loro rilevanza in termini sostanziali.
  • In Cassazione i motivi devono essere autosufficienti e specifici: lamentele generiche o prive dell'esposizione integrale delle prove (es. trascrizioni integrali) sono inammissibili o aspecifiche e non saranno esaminate nel merito.
  • La derubricazione di un reato o la riconsiderazione del compendio probatorio è tipicamente questione di merito e, se affidata a censure generiche, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Le pene accessorie, in particolare l'interdizione da professione, richiedono motivazione specifica sui presupposti e sulla dosimetria (art. 30 c.p.); la mancata motivazione su tali aspetti può costituire vizio rilevante e ammissibile in ricorso.
  • Se, nel corso del processo, è intervenuta una causa di estinzione del reato (prescrizione), tale causa rende in gran parte inutile il prosieguo del sindacato di legittimità su vizi motivazionali, poiché il giudice del rinvio avrebbe l'obbligo di pronunciarsi immediatamente sulla causa estintiva.

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