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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18023/2021 del 23/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza n. 230/23/2014 della CTR Toscana; plurimi motivi tra i quali il principale è la nullità della sentenza per omessa comunicazione alle parti della data di trattazione dell'appello (violazione artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e art. 360 c.p.c., n. 4) a causa della mancata prova della consegna della PEC; altri motivi riguardavano l'inammissibilità e genericità dell'appello dell'Amministrazione, la ripartizione dell'onere della prova in tema di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, vizi di motivazione (insufficienza, contraddittorietà, apparente) e omissione di esame di fatti decisivi documentati e non contestati

La decisione

Il ricorso è stato accolto con riguardo al primo motivo: la Corte ha ritenuto non dimostrata la rituale comunicazione della data di udienza (mancano la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna della PEC) e ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Poiché le questioni sottoposte implicano accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione di Livorno, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma primo, nn. 3, 4, 5)

    Fondamento dei motivi di cassazione: n.4 (nullità per violazione delle norme processuali) utilizzato per denunciare l'omessa comunicazione della data di udienza; n.3 e n.5 richiamati rispetto a vizio di motivazione, genericità dei motivi e omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha accolto il motivo basato sul n.4

  • artt. 31 e 61 d.lgs. n. 546/1992

    Determinano l'obbligo di comunicazione della data di udienza (art.31) anche in appello (richiamato dall'art.61); la comunicazione svolge funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; l'omessa comunicazione almeno 30 giorni prima determina la nullità della decisione

  • art. 16, comma "ibis", d.lgs. n. 546/1992

    Norma applicata ratione temporis per la comunicazione via PEC nel processo tributario; la disciplina sulla perfezione della comunicazione via PEC è richiamata per stabilire che la comunicazione si perfeziona con le ricevute tecniche (accettazione e consegna) e che spetta al mittente dimostrarle

  • D.M. 26.4.2012 (Ministero delle Finanze), art. 7

    "la comunicazione per via telematica di cui al presente decreto, si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del C.A.D. 2. La comunicazione di cui 4l comma 1 si considera eseguita per l'ufficio di segreteria delle Commissione tributaria, al momento dell'invio al proprio gestore che risulta attestato dalla relativa ricevuta di accettazione; per il destinatario al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore"

    Stabilisce le regole tecniche per la comunicazione via PEC nel processo tributario: la comunicazione è perfezionata con la ricevuta di accettazione (per l'ufficio mittente) e con la ricevuta di consegna (per il destinatario); tali ricevute costituiscono prova, fino a prova contraria, dell'avvenuta trasmissione/recapito

  • d.P.R. n. 68/2005, art. 6

    Nel sistema generale della PEC il gestore del destinatario fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella casella del destinatario; principio richiamato anche in ambito tributario

  • art. 59 d.lgs. n. 546/1992

    Elenca i casi tassativi di rimessione del processo al primo giudice; la Corte sottolinea che l'omessa comunicazione della data di udienza non è fra i casi tassativi che impongono automaticamente la retrocessione, per cui la nullità può non comportare rimessione se non sono necessari accertamenti di fatto

  • artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600/1973; art. 54 d.P.R. n. 633/1972; artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.

    Riferimenti normativi invocati dalla ricorrente in tema di ripartizione dell'onere della prova e valutazione delle prove: la CTR deve valutare se l'Amministrazione ha assolto l'onere probatorio relativo alla contestazione di operazioni inesistenti; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare l'esistenza delle operazioni; gli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. disciplinano l'onere della prova e i mezzi di prova

  • art. 132 e art. 113 cod. proc. civ.; art. 111 Cost.

    Richiamati con riguardo ai vizi di motivazione della sentenza (insufficienza, apparente, contraddittorietà): il giudice di merito deve esporre in termini comprensibili l'iter logico per pervenire alla decisione; la motivazione deve garantire il diritto di difesa e il giusto processo

Massime di principio

  • La comunicazione della data di udienza via PEC si perfeziona solo con le ricevute tecniche (accettazione da parte del gestore mittente e ricevuta di avvenuta consegna del gestore del destinatario); l'ufficio che effettua la comunicazione deve conservarne la prova
  • In mancata dimostrazione della prova di invio/consegna della PEC, la parte che lamenta l'omessa comunicazione non è onerata di provare la "non ricezione": l'onere probatorio grava su chi ha effettuato la comunicazione
  • L'omessa comunicazione della data di udienza costituisce nullità che attenta al diritto di difesa e al contraddittorio; tuttavia la nullità non comporta automaticamente la retrocessione al primo giudice se la questione è di puro diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto
  • Se la decisione impone accertamenti di fatto (es. valutazione di prove, incidenza di sentenze penali, esame di documenti e circostanze fattuali), la cassazione per nullità comporta di norma il rinvio al giudice di merito per il riesame
  • Nel contenzioso tributario, l'Amministrazione ha l'onere di provare gli elementi a sostegno dell'accertamento (ad es. l'inesistenza di operazioni); una volta assolto tale onere, grava sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità delle detrazioni
  • Le cancellerie e gli uffici devono tenere e produrre le ricevute PEC (accettazione e consegna) e ogni attestazione tecnica valida; l'assenza di tali documenti può determinare l'annullamento dell'atto impugnato
  • In fase di impugnazione è strategico eccepire tempestivamente la mancata comunicazione della data di udienza e indicare le attività processuali pregiudicate da tale omissione (es.: impossibilità di depositare motivazioni sopravvenute)

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