Ordinanza n. 193/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a - del provvedimento prot. n.-OMISSIS- con il quale il Prefetto di Napoli ha assunto una informativa interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. n. 159/2011; b - del verbale del GIA n. -OMISSIS-25.11.2025; c - di tutti gli atti istruttori delle Autorità di PS, richiamati a fondamento del provvedimento sub a), non conosciuti ed in particolare: c1 - della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli prot. n. -OMISSIS-del 26.06.2025; c2 - della nota del Comando Carabinieri Gruppo di Torre Annunziata prot. n. -OMISSIS-/2025 del 29.04.2025; c3 - della nota del Nucleo PEF della Guardia di Finanza prot. n. -OMISSIS-del 21.11.2025; d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli, unitamente al verbale del GIA e agli atti istruttori presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato l'informativa interdittiva antimafia adottata ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, nonché il verbale del Gruppo interforze antimafia e gli atti istruttori delle forze di polizia posti a fondamento della misura. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, contestando la sussistenza dell'urgenza qualificata necessaria per omettere la fase interlocutoria. Ha inoltre prospettato circostanze, ricavabili anche dalle pronunce del giudice penale, potenzialmente idonee a escludere la rilevanza dei fatti valorizzati dalla Prefettura.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'informativa interdittiva antimafia. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, ravvisandolo nel danno irreparabile derivante dalla cessazione dell'attività d'impresa. Quanto al fumus boni iuris, ha considerato prima facie fondata la censura relativa alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, in ragione della contestazione dell'urgenza qualificata che avrebbe consentito di omettere la fase interlocutoria. Ha altresì rilevato la possibile rilevanza delle circostanze dedotte alla luce delle pronunce del giudice penale. La sospensione opera con gli effetti conseguenti sulla successiva attività dell'Amministrazione. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato quale fondamento normativo dell'informativa interdittiva antimafia.
art. 91 d.lgs. n. 159/2011
Richiamato quale fondamento normativo dell'informativa interdittiva antimafia.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
Il contraddittorio procedimentale può essere omesso soltanto in presenza dell'urgenza qualificata richiesta dalla disposizione; la contestazione della sua effettiva ricorrenza integra, in sede cautelare, un profilo di fumus.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la valutazione dei presupposti della tutela cautelare.
Massime di principio
- Nell'adozione di un'informativa interdittiva antimafia, la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 richiede la sussistenza di un'urgenza qualificata; la contestazione specifica di tale urgenza può fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare.
- La cessazione dell'attività d'impresa conseguente a un'informativa interdittiva antimafia può integrare un danno irreparabile rilevante ai fini del periculum in mora.
- In sede cautelare, la possibile incidenza di circostanze risultanti da pronunce del giudice penale sulla rilevanza dei fatti posti a fondamento dell'interdittiva può concorrere alla valutazione positiva del fumus boni iuris.
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