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Sentenza

Sentenza n. 12234/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno (-OMISSIS-) emanato in data 28 maggio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 12 aprile 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202409623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, adottato in ragione della pendenza di procedimenti penali e di una segnalazione per ulteriori reati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 26 del d.l. n. 76/2020, sostenendo di non aver potuto partecipare adeguatamente al procedimento; violazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto e inadeguatezza dell’istruttoria, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e illogicità, per avere l’Amministrazione fondato il diniego sulla mera pendenza di procedimenti penali senza acquisire ulteriori elementi; violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 24 e 27, comma 2, Cost., dell’art. 6 CEDU, dell’art. 6 della direttiva UE 2016/343, dell’art. 115-bis c.p.p. e degli artt. 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lamentando una motivazione standardizzata e l’assenza di una concreta valutazione individuale. Nel corso del giudizio è stata acquisita una sentenza penale di assoluzione successiva al diniego, impugnata dal pubblico ministero.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico negativo dell’Amministrazione, fondato sulla pluralità e sulla natura degli elementi penali emersi: rinvio a giudizio per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e per sottrazione di persona incapace, nonché segnalazione per maltrattamenti in famiglia e calunnia. Tali elementi, valutati globalmente e con riferimento alla personalità della richiedente, sono stati considerati idonei a evidenziare un allarme sociale e dubbi sulla piena adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, anche in relazione al rispetto della dignità della persona e al contrasto della violenza. Il giudice ha ribadito che la valutazione amministrativa ai fini della naturalizzazione è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale e può fondarsi anche su risultanze penali non sfociate in una condanna, purché utilizzate come elementi sintomatici nell’ambito di una valutazione complessiva e prognostica. L’assoluzione intervenuta dopo l’adozione del diniego non poteva essere considerata dall’Amministrazione al momento della decisione e, comunque, risultava impugnata dal pubblico ministero. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa al preavviso di diniego, poiché la comunicazione era stata inserita nel portale ministeriale e la ricorrente aveva un domicilio digitale; il richiedente è onerato della consultazione del portale e delle comunicazioni inviate alla mail associata, anche perché l’Amministrazione aveva indicato tale modalità nella comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR ha inoltre valorizzato la discrezionalità ministeriale nella concessione della cittadinanza e la possibilità di reiterare l’istanza dopo il mutamento delle condizioni ostative. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La naturalizzazione dello straniero residente legalmente in Italia da almeno dieci anni richiede non solo il requisito quantitativo della durata della residenza, ma anche una valutazione qualitativa del periodo di osservazione, della condotta e dell’integrazione nei valori fondamentali dell’ordinamento.

  • art. 6 l. 91/1992

    Le condotte punite con pena edittale pari o superiore a tre anni sono state richiamate come automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio e, a fortiori, rilevanti nel procedimento discrezionale di naturalizzazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato ritenuto validamente comunicato mediante il portale ministeriale, in presenza di domicilio digitale e di indicazioni fornite all’interessata sulla consultazione del portale.

  • artt. 3-bis e 41 d.lgs. 82/2005

    Le disposizioni sono state richiamate per fondare la validità delle comunicazioni telematiche e l’onere del richiedente di consultare il portale e la casella associata al domicilio digitale.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione risulta soddisfatto quando il diniego esplicita gli elementi penali e le ragioni per cui, valutati complessivamente, essi sostengono il giudizio prognostico di inaffidabilità.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura di omessa partecipazione è stata respinta in ragione della comunicazione del preavviso di diniego attraverso il portale ministeriale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità finalizzata a verificare, oltre alla durata della residenza legale, la qualità della condotta dell’istante, il grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento e la sua affidabilità prognostica rispetto alla futura appartenenza alla comunità politica.
  • Le risultanze di procedimenti penali, anche non definite con condanna, possono essere valutate negativamente ai fini della naturalizzazione, purché non siano considerate atomisticamente ma come elementi sintomatici nell’ambito di un giudizio complessivo sulla personalità, sulla condotta di vita e sull’integrazione dell’interessato.
  • La valutazione amministrativa della condotta ai fini della concessione della cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento penale: il diverso oggetto e il diverso standard probatorio consentono di attribuire rilievo amministrativo a fatti storici o risultanze penali anche indipendentemente dall’esito del processo penale.
  • Ai fini del diniego di cittadinanza, gli elementi sopravvenuti dopo l’adozione del provvedimento, compresa una successiva sentenza di assoluzione, non possono essere imputati all’Amministrazione come fatti che avrebbe dovuto considerare nella decisione originaria.
  • Quando il richiedente dispone di domicilio digitale e l’Amministrazione ha indicato il portale istituzionale quale canale per le informazioni sul procedimento, la comunicazione del preavviso di diniego mediante il portale può ritenersi valida; grava sull’interessato l’onere di consultare il portale e le notifiche inviate alla casella associata.
  • Lo stabile inserimento lavorativo e sociale dello straniero costituisce, nel procedimento di naturalizzazione, una condizione ordinaria o un prerequisito per la presentazione della domanda e non è di per sé sufficiente a superare elementi concreti e plurimi indicativi di inaffidabilità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoAmministrazione digitale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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