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Ordinanza

Ordinanza n. 4366/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, comunicato all’odierno deducente in data 17.6.2026, con cui è stata disposta l’esclusione del medesimo dal percorso universitario e accademico da 60 CFU/CFA, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 59/2017 – Allegato 1 del d.P.C.M. 4.8.2023, di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado – anno accademico 2025/2026, nonché della comunicazione della stessa Università del 3.6.2026, con cui è stata preannunciata la predetta esclusione e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto, compreso il decreto rettorale n. 304 del 5.2.2026, nei limiti di interesse di seguito specificati, oltre che, in chiave del tutto tuzioristica, il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito, n. 259/2017, segnatamente nella nota a) a pag. 75 della Tabella A ad esso allegata.

Giustizia amministrativa202606998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal percorso universitario e accademico da 60 CFU/CFA per la formazione iniziale e l'abilitazione dei docenti, nonché comunicazione di preannuncio dell'esclusione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal percorso di formazione iniziale e abilitazione dei docenti da 60 CFU/CFA, relativo alla classe di concorso A-55, deducendo questioni concernenti l'idoneità del titolo posseduto, consistente in un diploma accademico di II livello nello strumento a fiato prescelto, ai fini dell'accesso alla classe di concorso e, quindi, al percorso abilitante. È stata proposta domanda cautelare, prospettando il rischio che l'esclusione precludesse l'accesso agli incarichi di insegnamento tramite le graduatorie provinciali di interesse.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 3529/2026, sospendendo gli effetti del provvedimento di esclusione impugnato. Il Collegio ha ritenuto necessario riservare alla fase di merito l'approfondimento della questione relativa all'idoneità del diploma accademico di II livello posseduto dal ricorrente ai fini dell'accesso alla classe di concorso A-55. Ha invece ravvisato il periculum in mora, poiché l'esclusione poteva arrecare un pregiudizio effettivo all'accesso del ricorrente agli incarichi di insegnamento tramite le graduatorie provinciali. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 9 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 59/2017

    Individua il percorso di formazione iniziale e abilitazione dei docenti cui si riferisce il provvedimento di esclusione.

  • d.P.C.M. 4 agosto 2023, Allegato 1

    Disciplina, secondo il richiamo contenuto nell'atto impugnato, il percorso universitario e accademico da 60 CFU/CFA per la formazione iniziale e l'abilitazione dei docenti.

  • d.m. n. 259/2017, Tabella A, nota a), pag. 75

    È indicato nell'atto impugnato quale disciplina rilevante, in via tuzioristica, per la questione dell'idoneità del titolo ai fini dell'accesso alla classe di concorso A-55.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la questione relativa all'idoneità del titolo di studio per l'accesso a un percorso abilitante richiede un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito senza anticipare la decisione sulla fondatezza della pretesa.
  • Sussiste il periculum in mora quando l'esclusione da un percorso abilitante può compromettere, nelle more del giudizio, l'effettivo accesso del candidato a incarichi di insegnamento mediante le graduatorie provinciali.
  • La sospensione cautelare degli effetti di un provvedimento di esclusione è giustificata, in presenza di un pregiudizio attuale e potenzialmente irreversibile sulle opportunità di accesso all'insegnamento, anche quando il fumus richieda un esame più approfondito nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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