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Sentenza

Sentenza n. 76/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. 1304/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 755/2024, pubblicata in data 08/10/2024 e notificata il 22/12/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1304/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento di 2.000 euro sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. affinché il Ministero desse esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1304/2024. La pronuncia aveva dichiarato prescritto il diritto relativo all’anno scolastico 2018/2019 e aveva condannato il Ministero a riconoscere alla ricorrente la somma complessiva di 2.000 euro, riferita agli anni scolastici non prescritti dal 2020/2021 al 2023/2024, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 dicembre 2024 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. Secondo la ricorrente, nonostante la notifica, l’Amministrazione non aveva eseguito il giudicato, salvo il pagamento delle spese liquidate in favore del difensore nel giudizio lavoristico. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché dagli atti non risultava l’avvenuta esecuzione, il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il TAR ha nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli il termine previsto dal dispositivo per provvedere a semplice richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in complessivi 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell’importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso e dalla trattazione contestuale di numerose cause analoghe.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione del TAR sull’azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando una pronuncia esecutiva, passata in giudicato e notificata all’amministrazione, non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione soccombente di adottare tutti gli atti necessari alla piena e completa esecuzione del comando giudiziale, anche quando l’obbligo consista nell’attribuzione di un beneficio amministrativo anziché nel mero pagamento diretto di una somma.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin dalla sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata alla persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato; il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e può essere autorizzato a utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente all’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
  • Nella liquidazione delle spese di un contenzioso seriale, caratterizzato da attività difensiva altamente ripetitiva e standardizzata, il giudice può ridurre equitativamente i compensi, purché restino dovuti gli accessori di legge e, ove versato, il rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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