Sentenza del 06/05/2015 n. 9069 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva annullato, per l'anno 1999, l'accertamento ICI relativo ai fabbricati e alle costruzioni realizzati dalla società concessionaria su area demaniale destinata a stabilimento balneare. Il Comune sosteneva che la concessionaria fosse soggetto passivo ICI già dal 1998, in quanto titolare di un diritto reale di superficie sui manufatti, e contestava inoltre l'esclusione dall'imposta derivante dall'accatastamento in categoria E/9 e l'utilizzo della categoria D/8 attribuita nel 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. I motivi erano formulati in modo generico e non autosufficiente, mancavano i necessari quesiti di diritto e, per le censure motivazionali, il momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Inoltre, il Comune non aveva adeguatamente indicato gli elementi dell'avviso di accertamento e della variazione catastale necessari per consentire il controllo della decisione. La Corte ha anche rilevato che le rendite catastali sono efficaci, in linea generale, dalla notificazione al contribuente e che il ricorso era comunque manifestamente infondato sotto ulteriori profili. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3
Nel caso di proprietà superficiaria, l'assoggettamento all'ICI deriva già dal testo originario della norma; la successiva modifica del 1997, che menziona espressamente il titolare del diritto di superficie, è stata qualificata come interpretativa.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58
Ha espressamente incluso il titolare del diritto di superficie tra i soggetti passivi ICI, senza costituire, secondo la giurisprudenza richiamata, una disciplina innovativa rispetto alla precedente normativa.
L. n. 388 del 2000, art. 18
La disposizione riguarda la soggettività passiva ICI dei concessionari di aree demaniali a partire dal 2001. La sentenza di merito aveva ritenuto necessario, per i periodi anteriori, esaminare concretamente il contenuto dell'atto di concessione.
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 43, convertito in L. n. 286 del 2006
Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dall'1 gennaio 2007.
La disposizione limita l'efficacia fiscale delle rendite catastali formate secondo la procedura speciale richiamata, impedendone l'utilizzo retroattivo oltre i limiti previsti.
L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
Gli atti di attribuzione o modifica della rendita catastale producono effetti nei confronti del contribuente dalla notificazione, non dalla sola formazione o messa in atti della rendita.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, imponeva quesiti di diritto specifici e, in caso di vizio motivazionale, un distinto momento di sintesi. Quesiti generici, astratti o privi di collegamento con il caso concreto determinano l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nei contenziosi tributari relativi a immobili realizzati su area demaniale, la soggettività passiva dipende dalla concreta natura del rapporto concessorio: occorre verificare se il concessionario disponga di un diritto reale, come la proprietà superficiaria, oppure di una posizione meramente obbligatoria o personale.
- Per periodi anteriori a una modifica legislativa, non è sufficiente richiamare genericamente la norma successiva: bisogna individuare la disciplina vigente nell'anno d'imposta e dimostrare il presupposto impositivo sulla base del titolo giuridico effettivamente esistente.
- L'attribuzione o la modifica della rendita catastale non può essere utilizzata automaticamente per periodi precedenti: occorre verificare la normativa applicabile, la data di attribuzione e soprattutto la data e le modalità di notificazione al contribuente.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e strettamente collegate ai fatti della controversia. La mancata trascrizione o indicazione degli elementi essenziali dell'avviso di accertamento, del titolo concessorio o della variazione catastale può comportare l'inammissibilità.
- Non è sufficiente sostenere che una categoria catastale sia erronea: l'Amministrazione deve dimostrare il corretto classamento, la sua efficacia temporale e la sua regolare comunicazione al contribuente.
- Quando sono denunciati contemporaneamente violazione di legge e vizio di motivazione, ciascun motivo deve rispettare i requisiti formali propri della specifica censura; la loro esposizione cumulativa senza adeguata distinzione può rendere il ricorso inammissibile.
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