Sentenza n. 360/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, pubblicata il 4 aprile 2024, notificata il 17 maggio 2024 e divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre interessi. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, nonostante fosse decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle amministrazioni statali. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento e, il 14 gennaio 2026, ha depositato documentazione relativa all'ordine di pagamento delle spese di lite, senza dimostrare l'integrale esecuzione dell'obbligo concernente la Carta docente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, per la parte relativa alla Carta docente, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato indicato in motivazione, o un suo delegato, stabilendo che il commissario dovrà intervenire entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, in considerazione dell'esiguità dell'importo, con riserva di eventuale successiva adozione su istanza della ricorrente in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Con lo stesso ricorso è chiesta, altresì, la fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art.114, comma 2, lett. e, del D. Lgs. n.104/2010.
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e, su richiesta, di fissare una penalità di mora per successive violazioni o ritardi; nel caso concreto la penalità non è stata applicata immediatamente, ma è stata riservata a un'eventuale successiva istanza in caso di persistente inottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'adempimento delle amministrazioni statali consente di proporre l'azione di ottemperanza al giudicato.
art. 93 c.p.c.
con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.
articoli 26 e 39 c.p.a.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza
Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e l'inadempimento è documentato e non contestato, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, entro un termine prestabilito, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può negarla allo stato, valutando anche l'entità dell'obbligazione, e riservarsi di disporla su successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza.
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