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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34797/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione del decreto di confisca emesso il 19/06/1996 nei confronti del loro padre Rainero TOMBA ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011. Hanno contestato: (1) carenza/insufficienza della motivazione della Corte territoriale, che avrebbe valutato solo i provvedimenti di sequestro del 29/12/1995 e 18/01/1996 e non il decreto di confisca del 19/06/1996; (2) errato inquadramento dei presupposti applicativi della confisca, rappresentando che la Corte avrebbe ritenuto preponderante la lettera b) dell'art. 1, lett. 13) d.lgs. 159/2011 sulla base di beni intestati alla moglie del TOMBA, senza adeguata valutazione della pericolosità sociale del TOMBA né della prova che il medesimo vivesse abitualmente di proventi delittuosi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le doglianze sollevate non rientrano nelle ipotesi di revocazione previste dall'art. 28 d.lgs. 159/2011 (sono necessari novum probatori decisivi, sentenze penali definitive che accertino l'inesistenza dei presupposti della confisca, atti riconosciuti falsi, ecc.). La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che limita l'ambito della revocazione a difetti originari dei presupposti della confisca ed esclude l'uso della revocazione per patologie dell'iter procedimentale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (codice antimafia)

    L'art. 28 disciplina la revocazione della confisca come rimedio straordinario riservato a casi di novum probatorio decisivo, sentenze penali definitive che attestino l'inesistenza dei presupposti, o atti falsi; non è strumento per riesaminare questioni di motivazione o valutazioni procedurali ordinarie.

  • d.lgs. 159/2011 (codice antimafia)

    La norma definisce i presupposti per l'adozione delle misure patrimoniali (lett. A e B). La Corte ha ritenuto che contestazioni sul corretto inquadramento tra le lettere non sono di per sé materia di revocazione, salvo il verificarsi di uno dei casi tassativi dell'art. 28.

  • codice di procedura penale

    Consente la condanna alle spese del procedimento e prevede l'eventualità di ammende; applicato per condannare i ricorrenti al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite

    Sez. U, n. 43668/2022 (Lo Duca); Sez. U, n. 3513/2021 (Fiorentino)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la revocazione riguarda difetti originari dei presupposti della confisca e richiede novità probatorie decisiva; sono escluse dall'ambito della revocazione le patologie attinenti all'iter procedimentale che ha portato alla confisca.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 è uno strumento straordinario: funziona solo se si producono fatti o prove nuovi e decisivi, sentenze penali definitive che escludono i presupposti della confisca, o si dimostra la falsità degli atti su cui si è basata la confisca.
  • Non può essere usata per contestare vizi di motivazione o valutazioni di merito già conosciute al tempo del provvedimento: tali censure devono essere sollevate con i rimedi ordinari nei termini previsti.
  • Se si intende impugnare una confisca in casi simili, è necessario documentare concretamente il "novum" (e spiegare perché avrebbe modificato l'esito) o procurarsi una sentenza penale definitiva che rimuova i presupposti della misura; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie.
  • Quando la confisca riguarda beni intestati a terzi (es. coniuge), la difesa dovrà provare l'autonomia patrimoniale e l'assenza di collegamento con attività delittuose o dimostrare la falsità degli atti che hanno fondato la decisione, preferibilmente con elementi nuovi rispetto al procedimento originario.
  • Valutare sempre i rischi economici di un ricorso manifestamente infondato (condanna alle spese e possibili ammende): evitare ricorsi di merito in sede di revocazione se non sussistono i casi tassativi previsti dalla norma.

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