Sentenza n. 8407/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del provvedimento di aggiudicazione datato 28 novembre 2025, con cui RFI S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione del Lotto n. 1 della procedura di affidamento n. DAC.0022.2025 avente ad oggetto la fornitura di “QUADRI DI TRATTA, QUADRI PIAZZALE E DI FRONT – END” in favore di LEF S.r.l., classificando al secondo posto Sysco S.p.A.; - della Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, co. 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 trasmessa ai concorrenti il 28 novembre 2025; - di ogni altro atto preordinato, presupposto e/o comunque connesso, ivi incluso ogni provvedimento adottato da RFI che abbia condotto alla dichiarazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria e della seconda classificata Sysco S.p.A.; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato da B&C Project S.r.l. in data 23 gennaio 2026, per l’annullamento, in aggiunta ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, - della “Relazione di accompagnamento alla verifica di congruità DAC.0022.2025 Lotti 1, 2 e 3”, datata 18 novembre 2025, non comunicata e depositata in giudizio da RFI in data 10 gennaio 2026; - del provvedimento con cui RFI ha accertato che l’offerta di LEF S.r.l. «è nel suo complesso sostenibile», datato 18 novembre 2025, non comunicato e depositato in giudizio da RFI in data 10 gennaio 2026; - di ogni altro atto preordinato, presupposto e/o comunque connesso; C) quanto al ricorso incidentale depositato da LEF S.r.l. in data 28 gennaio 2026 per l’annullamento, nei limiti di quanto dedotto in narrativa e di seguito, - dei verbali di gara tra cui quelli del 24/06/2025, del 25/06/2025, del 01/07/2025, del 10/07/2025, nella sola parte in cui hanno ammesso, piuttosto che escludere, l’offerta di B&C Project S.r.l. e MESAR S.r.l. e della graduatoria finale nella parte in cui tali imprese sono inserite piuttosto che essere escluse; - ove occorre possa, del provvedimento di aggiudicazione datato 28/11/2025, con cui RFI S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione del Lotto n. 1 della procedura di affidamento n. DAC.0022.2025 avente ad oggetto la fornitura di “QUADRI DI TRATTA, QUADRI PIAZZALE E DI FRONT – END” in favore di LEF S.r.l., da intendersi quale atto finale della procedura, nella sola parte e solo laddove abbia richiamato i verbali di gara e la graduatoria di gara, approvandoli, e considerando ammesse, valutate e posizionate in graduatoria le offerte di B&C Project S.r.l. e MESAR S.r.l., piuttosto che essere escluse; - di ogni altro atto, verbale, documento o provvedimento preordinato, presupposto e/o comunque connesso, ivi incluso ogni provvedimento adottato da RFI S.p.A. nella sola parte in cui abbia condotto o confermi l’ammissione e la collocazione in graduatoria di B&C Project S.r.l. e MESAR S.r.l. piuttosto che disporne l’esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 della procedura aperta per la fornitura di quadri di tratta, quadri piazzale e di front-end, nonché gli atti di verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria; in motivi aggiunti, la relazione e il giudizio di sostenibilità dell’offerta di LEF S.r.l.
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, terza classificata nel lotto 1, ha impugnato l’aggiudicazione a LEF S.r.l., deducendo: difetto assoluto di motivazione e violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023 per l’asserita inadeguata verifica dell’offerta di LEF, caratterizzata da un ribasso del 65,90%; mancata esclusione dell’aggiudicataria per sottostima dei costi della manodopera e violazione del CCNL applicabile; modifica dell’offerta in sede di verifica di anomalia e omessa considerazione di costi relativi a collaudo, messa in servizio, trasporti e sicurezza; carenza di istruttoria e motivazione. La ricorrente ha inoltre esteso le censure a Sysco S.p.A., seconda classificata, sostenendo che la sua offerta fosse anomala e presentasse analoghe carenze. Con motivi aggiunti ha dedotto anche l’esistenza di un unico centro decisionale tra LEF e Sysco, la violazione del vincolo di aggiudicazione, dei principi di segretezza e autonomia delle offerte e della par condicio, valorizzando un rapporto di subfornitura tra le società e la vicinanza dei ribassi. LEF ha proposto ricorso incidentale contro l’ammissione di B&C Project e di altra concorrente, sostenendo che le relative offerte fossero imputabili a un unico centro decisionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse. Essendo la ricorrente terza classificata, avrebbe dovuto contestare in modo specifico e ammissibile la posizione sia dell’aggiudicataria sia della seconda classificata Sysco, oppure dedurre vizi idonei a travolgere l’intera procedura. Le censure contro Sysco sono state ritenute inammissibili perché l’offerta per il lotto 1 non era stata sottoposta a verifica di anomalia: il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di un potere non ancora esercitato, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Inoltre, la ricorrente ha formulato contestazioni generiche, prive di elementi specifici e di supporto probatorio; il solo elevato ribasso non dimostra l’anomalia dell’offerta e, nel caso concreto, i ribassi mediamente elevati erano riconducibili alla sovrastima dei costi dei materiali nella base d’asta. È stato dichiarato inammissibile anche il secondo motivo aggiunto, basato sulle vicende della verifica di anomalia dell’offerta di Sysco per il diverso lotto 2: ciascun lotto costituisce una gara autonoma e l’eventuale anomalia di un’offerta in un lotto non si trasferisce automaticamente all’offerta della stessa impresa in altro lotto. Il terzo motivo aggiunto è stato respinto nella parte relativa all’asserito unico centro decisionale tra LEF e Sysco. Il rapporto di subfornitura, incidente su poco più del 10% dell’importo offerto per il lotto 2, e la vicinanza dei ribassi non costituiscono, in assenza di collegamenti societari o personali e di elementi concreti di un accordo collusivo, indizi rilevanti dell’imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale. Il differenziale di prezzo tra le offerte nel lotto 1, pari a euro 1.228.697,75, escludeva inoltre che i ribassi fossero sufficientemente ravvicinati da evidenziare una concreta alterazione della concorrenza. Le ulteriori censure contro LEF sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse. Il ricorso incidentale di LEF è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della sua funzione paralizzante. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna delle tre parti resistenti e controinteressate.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina la verifica di anomalia e la valutazione della sostenibilità dell’offerta; il giudice ha escluso che il solo ribasso elevato dimostri l’anomalia e ha richiesto censure specifiche e supportate da elementi concreti.
art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
Prevede l’esclusione non automatica quando rilevanti indizi facciano ritenere che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale per effetto di accordi tra operatori partecipanti alla stessa gara. La disposizione richiede una verifica concreta dell’influenza sul contenuto delle offerte e della lesione della concorrenza.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; pertanto non è possibile sindacare l’anomalia di un’offerta non ancora sottoposta alla relativa verifica.
art. 39 c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 100 c.p.c. quale fondamento dell’interesse a ricorrere e della necessità che l’impugnazione dell’aggiudicazione sia idonea a procurare un’utilità concreta.
art. 100 c.p.c.
Esprime la necessità dell’interesse ad agire; per la terza classificata, l’interesse all’annullamento dell’aggiudicazione presuppone la contestazione ammissibile delle posizioni poziore, salvo censure demolitorie dell’intera procedura.
Massime di principio
- L’operatore economico terzo classificato che impugna l’aggiudicazione deve contestare in modo specifico e ammissibile la posizione sia dell’aggiudicatario sia del concorrente secondo classificato, salvo che deduca vizi idonei a travolgere l’intera procedura; in mancanza, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può sindacare l’anomalia di un’offerta quando la stazione appaltante non abbia ancora esercitato il relativo potere, poiché non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di una funzione non ancora svolta.
- La mera entità elevata del ribasso non dimostra di per sé l’anomalia dell’offerta. Il concorrente che contesta l’offerta di un altro operatore deve indicare elementi specifici e concreti di non congruità, non potendo fondare la censura su illazioni o sul semplice parallelismo con l’offerta dell’aggiudicatario.
- In una gara suddivisa in lotti, ciascun lotto costituisce una procedura autonoma e indipendente; l’eventuale anomalia di un’offerta presentata da un concorrente in un lotto non si trasferisce automaticamente all’offerta dello stesso concorrente in un diverso lotto, che deve essere contestata secondo gli ordinari principi di allegazione e prova.
- Ai fini dell’esclusione per offerte imputabili a un unico centro decisionale, la mera esistenza di rapporti commerciali o di subfornitura e la vicinanza dei ribassi non sono sufficienti in assenza di elementi concreti relativi a collegamenti societari o personali, accordi collusivi o influenza effettiva sul contenuto delle offerte; la causa di esclusione tutela una concorrenza concretamente compromessa, non un pericolo meramente presunto.
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