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Sentenza

Sentenza n. 1350/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza «della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 212/2024, depositata e resa pubblica il 25.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1357/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 27.03.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 23.07.2025»;

Giustizia amministrativa202502999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l’accredito di euro 2.000,00 sulla carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto all’accredito complessivo di euro 2.000,00 sulla carta del docente. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il TAR ha preliminarmente ritenuto procedibile il ricorso, poiché erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione di una misura coercitiva pecuniaria ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso quanto all’inottemperanza, accertando che il Ministero non aveva eseguito la parte del giudicato relativa all’accredito sulla carta del docente. Ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, prevedendo che questi assuma le funzioni soltanto su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 60 giorni, anche mediante variazioni di bilancio, stipulazione di mutui o prestiti e ogni altro atto necessario, direttamente o tramite funzionario delegato. Ha escluso il compenso del commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua in rapporto alla natura e all’entità del debito, poiché avrebbe determinato una locupletazione eccessiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza, ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la concessione dell’astreinte.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La misura coercitiva pecuniaria può essere esclusa quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico e la natura del debito, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; non può essere utilizzata in modo da determinare una locupletazione eccessiva.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore pubblico e costituisce condizione di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo è l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva è distinta dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della Legge Cartabia, non è più necessaria per procedere all’esecuzione delle sentenze; ai fini dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 rileva la notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Ai fini del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il titolo esecutivo coincide con l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; esso non si identifica con la spedizione in forma esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche dell’art. 475 c.p.c.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità presso la sede dell’amministrazione debitrice; il decorso di tale termine rende procedibile il giudizio di ottemperanza.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale entro un termine determinato e può nominare anticipatamente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, dopo l’inutile scadenza del termine assegnato.
  • L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere disposta quando, in relazione alla natura e all’entità dell’obbligazione pubblica, determini un risultato manifestamente iniquo o una locupletazione eccessiva; la relativa valutazione deve essere concreta e riferita anche alle peculiarità del debitore pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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