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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32550/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva agito per ottenere il pagamento di asserite competenze professionali maturate per avere collaborato con un collega in numerosi giudizi dinanzi a giudici di pace e in alcuni appelli, deducendo un accordo in forza del quale l'attività svolta gli sarebbe stata remunerata con la metà dei compensi corrisposti dai domiciliatari. Il convenuto aveva eccepito la prescrizione del credito, contestato l'esistenza dell'accordo sulla ripartizione del compenso e sostenuto che l'attività svolta fosse limitata a sostituzioni in udienza già remunerate. Il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza su alcuni capi, poi aveva accolto l'eccezione di prescrizione per una parte delle prestazioni, aveva ritenuto provata solo la partecipazione ad alcune udienze e aveva comunque rigettato la domanda ritenendo i pagamenti già effettuati satisfattivi. Pur in presenza del rigetto integrale della pretesa, il tribunale aveva liquidato le spese di lite applicando il valore della causa in base alla somma accertata in motivazione come spettante ma poi ritenuta già pagata, e non alla somma originariamente domandata. Il ricorrente ha censurato tale criterio di liquidazione delle spese, denunciando la violazione dell'art. 5, comma 1, d.m. 55/2014, sostenendo che, a fronte del rigetto della domanda, il valore della controversia dovesse essere determinato sul disputatum, cioè sulla somma richiesta e non su quella eventualmente riconosciuta in motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha affermato che, nei giudizi di condanna al pagamento di somme, quando la domanda è rigettata, il valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari va determinato sulla somma domandata dall'attore, secondo il criterio del disputatum, senza applicare il criterio del decisum. Ha inoltre rilevato che il precedente provvedimento del tribunale, con cui era stata dichiarata l'incompetenza su alcuni capi, non conteneva la statuizione sulle spese e non poteva quindi ritenersi provvedimento definitivo sotto tale profilo; di conseguenza, il giudice della decisione finale avrebbe dovuto liquidare le spese dell'intera procedura, anche per i capi sui quali aveva declinato la competenza. L'ordinanza impugnata è stata cassata nei limiti della statuizione sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Nocera Inferiore, che dovrà rideterminare le spese del giudizio di merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2957, comma 2, c.c.

    richiamato quale eccezione di prescrizione del credito professionale

  • art. 5, comma 1, d.m. 55/2014

    nei giudizi di pagamento di somme, il valore della causa si determina, in caso di accoglimento, sulla somma attribuita; in caso di rigetto, va fatto riferimento alla somma domandata, applicando il criterio del disputatum

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per censurare la violazione di legge relativa alla liquidazione delle spese

  • art. 91 c.p.c.

    il riferimento alla sentenza va inteso in senso ampio come comprensivo di ogni provvedimento che definisca il processo davanti al giudice che lo pronuncia

  • art. 279, comma 1, c.p.c.

    la decisione che declina la competenza su alcuni capi chiude il processo davanti a quel giudice per quei capi

  • art. 6 d.m. 127/2004

    richiamato in giurisprudenza come norma di contenuto identico al criterio oggi previsto dall'art. 5 d.m. 55/2014

Massime di principio

  • Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro o il risarcimento del danno, se la domanda è rigettata, la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente deve avvenire con riferimento all'importo originariamente domandato, e non a quello eventualmente accertato in motivazione come dovuto ma poi escluso per altre ragioni.
  • Il criterio del decisum opera quando la domanda venga accolta, anche solo in parte, mentre in caso di rigetto resta decisivo il criterio del disputatum, perché il giudice non ha individuato una diversa dimensione reale della lite.
  • Quando un primo provvedimento declina la competenza su taluni capi di domanda ma non statuisce sulle spese, esso non assume carattere definitivo ai fini della regolazione delle spese; la liquidazione complessiva va quindi effettuata nel provvedimento che definisce definitivamente il giudizio davanti a quel giudice.
  • In caso di rigetto integrale della domanda, il giudice non può parametrizzare il compenso professionale della parte vittoriosa sulla base della somma eventualmente riconosciuta in motivazione e poi reputata già corrisposta, perché ciò equivarrebbe ad applicare impropriamente il criterio del decisum.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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