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Sentenza

Sentenza n. 9394/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della nuova graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia indetto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 settembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'8 ottobre 2010, ed avviato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2010, approvata con provvedimento direttoriale dell'11 gennaio 2024, prot. 5284/2024, e pubblicata sul sito informatico dell'ente nella sezione “provvedimenti del Direttore dell'Agenzia soggetti a pubblicità legale”, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui – in particolare – le deliberazioni della nuova Commissione giudicatrice con i quali sono stati determinati i criteri di massima per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e degli atti di valutazione dei titoli dei candidati, con i conseguenti effetti sulla attribuzione del punteggio complessivo per la selezione pubblica in esame, sul collocamento nell'ordine di graduatoria e sulla nomina dei vincitori.

Giustizia amministrativa202403142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuova graduatoria finale di merito e nuovo elenco dei vincitori della selezione pubblica per 175 dirigenti di seconda fascia, approvati l'11 gennaio 2024, nonché gli atti della nuova Commissione relativi ai criteri e alla valutazione dei titoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nuova graduatoria e gli atti presupposti deducendo, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.P.R. 487/1994, sostenendo che la nuova Commissione non avrebbe predeterminato correttamente i criteri di valutazione prima delle operazioni concorsuali e avrebbe illegittimamente conservato l'operato della precedente Commissione, limitandosi ad applicare un coefficiente moltiplicatore ai punteggi già attribuiti e ad assegnare pochi punti aggiuntivi ad alcuni candidati. Tale sistema, secondo i ricorrenti, avrebbe predeterminato matematicamente gli esiti della procedura. Con il secondo motivo è stata dedotta l'illegittimità dell'acritico recepimento dell'attività della precedente Commissione, con reiterazione dei vizi già presenti negli atti anteriori. Con il terzo motivo è stata contestata l'interpretazione asseritamente restrittiva del giudicato, ritenendo che l'ottemperanza avrebbe richiesto una nuova e completa valutazione dei titoli, inclusi quelli di servizio, e una diversa ponderazione tra titoli e prova orale. Con il quarto motivo è stata censurata l'arbitrarietà e illogicità del coefficiente moltiplicatore, pari a 8,5, che avrebbe reso casuali gli esiti della selezione. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito anche l'irricevibilità per tardiva impugnazione della graduatoria del 2021 e l'improcedibilità per mancata impugnazione di successive rettifiche, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall'esame delle questioni preliminari per la manifesta infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la riedizione della valutazione dei titoli effettuata dalla nuova Commissione. Il precedente annullamento giurisdizionale aveva censurato i criteri del 2016 perché i punteggi concretamente attribuibili rendevano matematicamente impossibile, anche per candidati con un numero particolarmente elevato di titoli, raggiungere il punteggio massimo di 100, con conseguente sproporzionata incidenza del colloquio. In esecuzione di tale vincolo conformativo, la nuova Commissione ha applicato ai criteri già fissati un coefficiente uniforme di 8,5, individuato assumendo come riferimento il punteggio massimo precedentemente conseguito, pari a 11,60/100, così da rendere teoricamente raggiungibile il punteggio massimo previsto dal bando. Il Collegio ha ritenuto il criterio conforme al giudicato, automatico, non opinabile e rispettoso dei limiti della riedizione parziale della procedura. L'applicazione lineare dello stesso coefficiente a tutte le categorie di titoli ha garantito la parità tra i concorrenti senza alterare i rapporti tra le diverse voci. Il peso della prova orale è rimasto invariato, sicché è stato ristabilito il rapporto tra titoli e colloquio previsto dalla lex specialis. Sono state quindi ritenute infondate le censure relative alla violazione dell'art. 12 d.P.R. 487/1994, al recepimento dell'attività della precedente Commissione, all'interpretazione del giudicato e all'illogicità del coefficiente. La richiesta di integrazione del contraddittorio è stata superata ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a., in ragione della manifesta infondatezza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    La Commissione deve predeterminare i criteri di massima prima dello svolgimento delle operazioni concorsuali, a garanzia dell'imparzialità; nel caso concreto, tuttavia, la censura di violazione è stata ritenuta infondata.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Consente di prescindere dall'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è manifestamente infondato.

  • art. 7 del bando di concorso

    previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice

    Prevedeva la valutazione dei titoli secondo criteri stabiliti dalla Commissione e costituiva parte della lex specialis cui la riedizione della procedura doveva conformarsi.

  • art. 1, comma 1, del bando di concorso

    Prevedeva la riserva di tre posti alla Direzione Provinciale di Bolzano, sicché i vincitori della nuova graduatoria sono stati 172.

Massime di principio

  • Quando una graduatoria concorsuale è annullata limitatamente ai valori numerici attribuiti ai titoli, il giudicato può imporre una riedizione circoscritta della valutazione, senza necessità di rinnovare integralmente tutte le operazioni della procedura, purché siano rispettati i criteri di valutazione non annullati e il vincolo conformativo della sentenza.
  • È legittimo correggere i punteggi dei titoli mediante l'applicazione di un unico coefficiente moltiplicatore a tutte le voci quando tale criterio costituisce attuazione automatica del giudicato, rende teoricamente raggiungibile il punteggio massimo previsto dalla lex specialis e non altera i rapporti tra le categorie di titoli.
  • L'applicazione uniforme e lineare di un coefficiente a tutti i concorrenti può costituire garanzia di parità di trattamento, poiché evita differenziazioni discrezionali e conserva il rapporto relativo tra le diverse categorie di titoli.
  • Nella riedizione parziale di una procedura concorsuale, il vincolo conformativo derivante dall'annullamento giurisdizionale delimita la discrezionalità tecnica della Commissione e legittima l'adozione di soluzioni automatiche quando esse eliminano esattamente il vizio accertato dal giudice.
  • La riedizione della valutazione dei titoli non deve incidere sul peso della prova orale quando il giudicato e la lex specialis impongono di correggere soltanto i valori dei titoli e il criterio adottato consente di ristabilire il rapporto originariamente previsto tra titoli e colloquio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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