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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21120/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza, nell'atto di impugnazione, della dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nonché dedotta l'esistenza di una precedente elezione/dichiarazione di domicilio e/o dello stato di detenzione per altra causa dell'imputato, che avrebbe reso superfluo l'adempimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) l'art. 581, comma 1-ter, impone l'allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di appello quando il grado precedente si è svolto in presenza; (ii) l'eccezione (non obbligo) opera solo se l'appellante risulta detenuto e tale stato deve emergere dagli atti o essere noto al giudice al momento della proposizione dell'impugnazione; (iii) una precedente elezione/dichiarazione di domicilio, se pur esistente negli atti, deve comunque essere allegata o espressamente richiamata nell'atto d'impugnazione. Nel caso concreto né la dichiarazione/elezione era allegata né risultava agli atti lo stato di detenzione al momento del deposito dell'appello: conseguentemente l'appello era inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio unitamente all'atto di appello quando il grado precedente si è svolto in presenza; non si applica se l'appellante è detenuto, ma in tal caso lo stato di detenzione deve risultare dagli atti o essere noto al giudice al momento dell'impugnazione. Anche se esistesse una precedente elezione/dichiarazione, questa va allegata o espressamente richiamata nell'atto di appello.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022

    Stabilisce la temporalità di applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022: la nuova disposizione si applica alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore del decreto (quindi, nel caso, alle impugnazioni presentate dopo il 30/12/2022).

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d)

    Ha introdotto la modifica normativa (tra cui l'art. 581, comma 1-ter) rilevante per l'obbligo di allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio nelle impugnazioni presentate dopo l'entrata in vigore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione delle cause dell'inammissibilità, all'ammenda a favore della cassa delle ammende; nel caso è stata comminata una somma di euro 3.000.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma invocata nel ricorso (in tema di impugnazioni e termini), ma nella motivazione della sentenza non emergono interpretazioni specifiche diverse da quelle richiamate con riferimento all'art. 581; le censure relative sono state ritenute manifestamente infondate.

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme oggetto di violazione denunciata dal ricorrente; la Corte non ricava da esso un diverso risultato rispetto all'obbligo di allegazione di cui all'art. 581 e ha ritenuto la doglianza infondata.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di primo grado si è svolto in presenza, l'atto d'appello deve allegare la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter; la mancata allegazione espone all'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'eccezione all'obbligo di allegazione opera se l'appellante è detenuto: in tal caso non è necessario l'allegato, ma lo stato di detenzione deve risultare dagli atti o essere noto al giudice al momento della proposizione dell'appello.
  • Una elezione/dichiarazione di domicilio effettuata in precedenti fasi del procedimento non è sufficiente se non è allegata o richiamata espressamente nell'atto d'impugnazione; pertanto, in dubbio, allegare sempre la documentazione o richiamarla esplicitamente.
  • Se lo stato di detenzione sopravviene dopo la presentazione dell'appello o non emerge dagli atti al momento del deposito, esso non può sanare l'irregolarità formale dell'impugnazione: eventuali variazioni di status vanno tempestivamente documentate e, se necessario, proposte con istanze o provvedimenti successivi nei termini previsti.
  • Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 si applicano alle impugnazioni proposte dopo la loro entrata in vigore (perciò attenzione alla data di deposito dell'atto), e il rispetto delle nuove formalità è imprescindibile per l'ammissibilità.
  • Per evitare inammissibilità e sanzioni (spese e ammende) è buona prassi, in ogni impugnazione: verificare e documentare lo status detentivo dell'imputato, allegare o richiamare espressamente ogni precedente elezione/dichiarazione di domicilio utile, e fornire ogni elemento utile alla corretta notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello.

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