Cassazione Penale, Sentenza n. 21120/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza, nell'atto di impugnazione, della dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nonché dedotta l'esistenza di una precedente elezione/dichiarazione di domicilio e/o dello stato di detenzione per altra causa dell'imputato, che avrebbe reso superfluo l'adempimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) l'art. 581, comma 1-ter, impone l'allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di appello quando il grado precedente si è svolto in presenza; (ii) l'eccezione (non obbligo) opera solo se l'appellante risulta detenuto e tale stato deve emergere dagli atti o essere noto al giudice al momento della proposizione dell'impugnazione; (iii) una precedente elezione/dichiarazione di domicilio, se pur esistente negli atti, deve comunque essere allegata o espressamente richiamata nell'atto d'impugnazione. Nel caso concreto né la dichiarazione/elezione era allegata né risultava agli atti lo stato di detenzione al momento del deposito dell'appello: conseguentemente l'appello era inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio unitamente all'atto di appello quando il grado precedente si è svolto in presenza; non si applica se l'appellante è detenuto, ma in tal caso lo stato di detenzione deve risultare dagli atti o essere noto al giudice al momento dell'impugnazione. Anche se esistesse una precedente elezione/dichiarazione, questa va allegata o espressamente richiamata nell'atto di appello.
art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022
Stabilisce la temporalità di applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150/2022: la nuova disposizione si applica alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore del decreto (quindi, nel caso, alle impugnazioni presentate dopo il 30/12/2022).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33, comma 1, lett. d)
Ha introdotto la modifica normativa (tra cui l'art. 581, comma 1-ter) rilevante per l'obbligo di allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio nelle impugnazioni presentate dopo l'entrata in vigore.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione delle cause dell'inammissibilità, all'ammenda a favore della cassa delle ammende; nel caso è stata comminata una somma di euro 3.000.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma invocata nel ricorso (in tema di impugnazioni e termini), ma nella motivazione della sentenza non emergono interpretazioni specifiche diverse da quelle richiamate con riferimento all'art. 581; le censure relative sono state ritenute manifestamente infondate.
art. 156 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme oggetto di violazione denunciata dal ricorrente; la Corte non ricava da esso un diverso risultato rispetto all'obbligo di allegazione di cui all'art. 581 e ha ritenuto la doglianza infondata.
Massime di principio
- Quando il giudizio di primo grado si è svolto in presenza, l'atto d'appello deve allegare la dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter; la mancata allegazione espone all'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'eccezione all'obbligo di allegazione opera se l'appellante è detenuto: in tal caso non è necessario l'allegato, ma lo stato di detenzione deve risultare dagli atti o essere noto al giudice al momento della proposizione dell'appello.
- Una elezione/dichiarazione di domicilio effettuata in precedenti fasi del procedimento non è sufficiente se non è allegata o richiamata espressamente nell'atto d'impugnazione; pertanto, in dubbio, allegare sempre la documentazione o richiamarla esplicitamente.
- Se lo stato di detenzione sopravviene dopo la presentazione dell'appello o non emerge dagli atti al momento del deposito, esso non può sanare l'irregolarità formale dell'impugnazione: eventuali variazioni di status vanno tempestivamente documentate e, se necessario, proposte con istanze o provvedimenti successivi nei termini previsti.
- Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 si applicano alle impugnazioni proposte dopo la loro entrata in vigore (perciò attenzione alla data di deposito dell'atto), e il rispetto delle nuove formalità è imprescindibile per l'ammissibilità.
- Per evitare inammissibilità e sanzioni (spese e ammende) è buona prassi, in ogni impugnazione: verificare e documentare lo status detentivo dell'imputato, allegare o richiamare espressamente ogni precedente elezione/dichiarazione di domicilio utile, e fornire ogni elemento utile alla corretta notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello.
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