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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12223/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un pensionato, titolare di trattamento pensionistico complementare erogato da un ente previdenziale pubblico, aveva impugnato il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso delle trattenute Irpef operate sulla pensione complementare dal 1° gennaio 2007, sostenendo che dovesse applicarsi il nuovo regime fiscale più favorevole previsto dal d.lgs. n. 252/2005 e chiedendo anche il rilascio di una certificazione dell’importo imponibile rideterminato. La controversia era stata accolta nei primi due gradi. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 11 e 23 del d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che, trattandosi di montanti maturati prima del 30 settembre 1999 in un fondo soppresso dalla l. n. 144/1999, dovesse applicarsi la disciplina transitoria dell’art. 23 e non il nuovo regime agevolato; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione del termine di quarantotto mesi di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973; 3) violazione dello stesso art. 38 d.P.R. n. 602/1973, in via subordinata; 4) violazione degli artt. 1224 e 1284 c.c. e dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973, in relazione al riconoscimento di interessi e rivalutazione sulle somme da restituire.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri. Ha affermato che, per le prestazioni complementari in esame, trovava applicazione la disciplina transitoria dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005, poiché i montanti erano maturati fino al 30 settembre 1999 in un fondo poi soppresso. Di conseguenza non spettava il regime fiscale invocato dal contribuente dal 1° gennaio 2007. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate integralmente per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6

    La contribuente aveva invocato questa disposizione come base del regime fiscale più favorevole sulle prestazioni complementari maturate dal 1° gennaio 2007; la Corte ne ha escluso l’applicazione alla fattispecie concreta.

  • d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, commi 5, 6 e 7

    Norma transitoria applicabile alle prestazioni complementari in relazione ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006; per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 iscritti a forme pensionistiche complementari, per i montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 resta fermo il regime tributario vigente alla predetta data.

  • l. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64

    La soppressione del fondo integrativo ha determinato la maturazione dei montanti previdenziali fino al 30 settembre 1999.

  • art. 38 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602

    La ricorrente aveva dedotto il termine di quarantotto mesi per la ripetizione dei versamenti; tale questione è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l’omessa pronuncia sul termine di decadenza relativo al rimborso.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato per contestare il riconoscimento di interessi sulle somme rimborsate.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato per contestare il riconoscimento di interessi e il relativo regime.

  • art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato in relazione alla disciplina delle obbligazioni tributarie e agli accessori del credito restitutorio.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17

    Richiamati nel precedente orientamento delle Sezioni Unite per distinguere il trattamento fiscale tra sorte capitale e rendimento nelle prestazioni complementari.

  • l. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Richiamata nel precedente orientamento delle Sezioni Unite per l’applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari occorre distinguere il regime applicabile in base al momento di maturazione dei montanti e alla disciplina transitoria vigente, non potendosi applicare automaticamente il regime più favorevole introdotto successivamente.
  • Se il fondo pensione è stato soppresso e i montanti sono maturati fino alla data di cessazione del fondo, il trattamento fiscale va individuato secondo la normativa transitoria che conserva il regime precedente per le prestazioni riferite a quei montanti.
  • Quando il giudice di legittimità accoglie un motivo di ricorso che assorbe le censure subordinate, può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Nel regime delle prestazioni complementari erogate in capitale, la qualificazione delle somme tra sorte capitale e rendimento assume rilievo decisivo ai fini del trattamento tributario, secondo i criteri già tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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