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Sentenza

Sentenza n. 451/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione: - del PEI consegnato il 21.10.2025 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 22 rispetto alle 40 ore settimanali della classe, in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche; - del verbale del GLO, nella parte in cui lede i diritti dei ricorrenti per le ore di sostegno da assegnare al minore in base alla propria patologia; - nonché di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti, attraverso i quali l'Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposti dall'ufficio scolastico regionale; - nonché degli atti e dei verbali assunti dal Gruppo di Lavoro per l'Handicap ad oggi ignoti che non tiene conto della situazione di handicap grave in cui versa il minore; previa declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l'intero orario di frequenza scolastica in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento; nonché per la declaratoria dell'obbligo in capo alle amministrazioni intimate di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento;

Giustizia amministrativa202506289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI e verbale del GLO relativi all'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno, nonché gli ulteriori atti connessi relativi all'assegnazione dell'insegnante di sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il PEI consegnato il 21 ottobre 2025, nella parte in cui assegnava al minore 22 ore settimanali di sostegno a fronte delle 40 ore di frequenza della classe, nonché il verbale del GLO e gli ulteriori atti, anche non conosciuti, relativi alla gestione e all'autorizzazione delle assegnazioni. Hanno dedotto l'assenza di ragionevole motivazione e la violazione della situazione patologica risultante dalle certificazioni mediche, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto del minore a un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l'intero orario scolastico. Nel corso del giudizio è emerso che il medesimo ricorso, tra le stesse parti e avente identici oggetto, petitum e causa petendi, era già stato proposto e risultava pendente con il numero di ruolo 5972/2025. Il ricorso n. 6289/2025 era stato nuovamente depositato in via prudenziale, dopo che il primo fascicolo non risultava temporaneamente rinvenibile nel portale telematico.

La decisione

Il TAR, dopo aver sollevato d'ufficio dubbi sull'ammissibilità e procedibilità del ricorso e aver assegnato alle parti un termine per memorie, ha accertato, sulla base della stessa ammissione dei ricorrenti, che il giudizio n. 6289/2025 costituiva una duplicazione del precedente giudizio n. 5972/2025. Poiché la tutela giurisdizionale era già assicurata nel primo procedimento, è venuto meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del secondo giudizio. La richiesta di cancellazione della causa dal ruolo è stata interpretata come richiesta sostanzialmente diretta a ottenere una pronuncia definitoria in rito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non si erano costituite in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 73 c.p.a.

    Impone al giudice di avvertire le parti della possibile definizione della controversia sulla base di una questione rilevata d'ufficio, assicurando il contraddittorio.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alle altre disposizioni sulla protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto per la diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale disposizione nazionale di tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando un secondo ricorso riproduce integralmente, tra le medesime parti, un precedente ricorso già ritualmente depositato e pendente, viene meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio duplicato, poiché la tutela giurisdizionale è già assicurata nel primo processo.
  • La richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, se accompagnata da domande sulle spese processuali, può essere interpretata come richiesta di definizione del giudizio mediante una pronuncia in rito, anziché come mera istanza organizzativa di cancellazione.
  • Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse derivante dalla duplicazione del ricorso, il giudice deve porre la relativa questione nel contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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