Sentenza n. 709/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto del Questore di Cagliari, Cat. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata revocata la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata al Sig. -OMISSIS- per la raccolta delle scommesse nel locale sito in -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, preparatorio o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento del -OMISSIS-, gli atti istruttori richiamati nel provvedimento finale, le note interne, gli accertamenti e i pareri non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Cagliari di revoca della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per la raccolta delle scommesse
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di pubblica sicurezza, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la Questura avesse richiamato acriticamente soltanto gli elementi sfavorevoli di una sentenza penale che aveva dichiarato la prescrizione dei reati contestati, omettendo di considerare la derubricazione delle imputazioni e l'esclusione delle aggravanti relative ai ruoli apicali nell'associazione per delinquere. Ha inoltre lamentato l'omessa concreta valutazione della propria affidabilità, l'illegittimo trasferimento su di lui dell'onere di provare la propria innocenza e la violazione della presunzione di innocenza. Il ricorrente ha dedotto anche l'irrilevanza o la risalenza nel tempo delle condotte, anteriori al rilascio e al rinnovo della licenza, nonché la contraddittorietà della revoca rispetto alla mancata adozione di un analogo provvedimento all'esito di un precedente procedimento del 2021. Infine, ha denunciato la sproporzione della revoca rispetto al tempo trascorso, all'assenza di ulteriori condotte scorrette e alle conseguenze economiche subite.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure. Il giudice ha sottolineato l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'affidabilità dei soggetti che raccolgono scommesse, in ragione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e della necessità di controlli preventivi e successivi improntati al massimo rigore. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica di violazioni puntuali di legge o di vizi istruttori e motivazionali oggettivi ed evidenti. Nel caso concreto, i reati contestati, anche dopo lo stralcio delle aggravanti, sono stati ritenuti gravi e specificamente collegati all'attività di raccolta abusiva delle scommesse, sicché potevano costituire indice di pericolosità sociale specifica. La sentenza penale, pur dichiarando la prescrizione, aveva evidenziato un quadro indiziario gravissimo non conducente all'innocenza degli imputati; tale elemento poteva essere valorizzato dall'autorità amministrativa senza violare la presunzione di innocenza. La risalenza dei fatti non è stata ritenuta decisiva, poiché all'epoca delle precedenti verifiche le indagini non erano note alla Questura o non avevano ancora ricevuto un vaglio giurisdizionale. Non è stata ravvisata contraddizione con il precedente procedimento del 2021, fondato anche su una diversa contestazione relativa ai versamenti contributivi, poi smentita, e accompagnato da una riserva espressa quanto agli allora pendenti procedimenti penali. È stata altresì esclusa una sproporzione manifesta della revoca, fondata su imputazioni gravi e specifiche. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno, liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 88 T.U.L.P.S.
La licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio della raccolta delle scommesse è soggetta ai poteri di controllo e revoca dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale deve valutare con particolare rigore l'affidabilità dell'interessato.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, ritenuti sussistenti dal Collegio per la manifesta infondatezza del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento delle generalità.
art. 416, commi 1 e 2, c.p.
Le imputazioni per associazione per delinquere sono state considerate, anche in assenza di una condanna definitiva per prescrizione, elementi indicativi della specifica pericolosità valutabile nell'ambito amministrativo.
art. 4, commi 1 e 4-bis, l. 401/1989
Le imputazioni relative all'esercizio abusivo della raccolta delle scommesse, direttamente collegate all'attività autorizzata, hanno costituito elemento rilevante per la valutazione dell'affidabilità del titolare della licenza.
Massime di principio
- Nella materia delle licenze di pubblica sicurezza per la raccolta delle scommesse, l'autorità dispone di ampia discrezionalità e deve procedere a una valutazione dell'affidabilità dell'interessato improntata al massimo rigore, in ragione della particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- La prescrizione del reato oggetto di procedimento penale non impedisce all'autorità di pubblica sicurezza di considerare i fatti e il quadro indiziario risultanti dalla sentenza penale ai fini della valutazione amministrativa dell'affidabilità, purché il provvedimento non presenti vizi istruttori o motivazionali oggettivi ed evidenti.
- Imputazioni gravi e specificamente connesse all'attività di raccolta delle scommesse possono costituire indice di pericolosità sociale specifica e giustificare la revoca della licenza di pubblica sicurezza, anche quando il processo penale si sia concluso per prescrizione e non con una pronuncia assolutoria nel merito.
- Il rilascio o il rinnovo anteriore della licenza non preclude una successiva revoca quando, al momento delle precedenti decisioni, le indagini non erano note all'amministrazione o non avevano ancora ricevuto un adeguato vaglio giurisdizionale.
- La mancata revoca disposta all'esito di un precedente procedimento non determina di per sé contraddittorietà con una successiva revoca quando i procedimenti si fondino su presupposti diversi e il precedente atto contenga una riserva espressa in relazione a procedimenti penali ancora pendenti.
- In presenza di imputazioni penali gravi e specifiche, la revoca della licenza non è sproporzionata in senso manifesto per il solo decorso del tempo, per l'assenza di ulteriori condotte contestate o per le conseguenze economiche arrecate al titolare.
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