Sentenza n. 2731/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 3647/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il titolo riconosceva a una docente il beneficio di € 500 annui per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per complessivi € 1.000, e all’altra il beneficio per l’anno scolastico 2020/21, pari a € 500, disponendo il pagamento delle somme. Dedotte la persistente mancata esecuzione del titolo e la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, le ricorrenti hanno chiesto anche gli interessi maturati.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione, ordinando al Ministero di pagare integralmente le somme riconosciute dal giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza delle interessate, interverrà come commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, entro altri sessanta giorni e senza compenso. La domanda di pagamento degli interessi è stata respinta perché gli interessi non erano contemplati nel titolo azionato in ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 552,00, oltre accessori, IVA e CPA, da corrispondere ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono nei termini che seguono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;
L’ottemperanza è ammissibile, nel caso deciso, in presenza del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla sua notificazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono nei termini che seguono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;
Per procedere all’ottemperanza di una condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione, deve essere decorso inutilmente il termine previsto dalla disposizione, computato dalla notificazione del titolo.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”
La disposizione, pur prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con riguardo alla nomina del commissario ad acta senza compenso.
art. 26 c.p.a.
Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate considerando, per analogia, i minimi tariffari indicati per le procedure esecutive mobiliari, in relazione al valore e alla complessità della controversia.
art. 91 c.p.c.
Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate
La parte soccombente è condannata a rifondere le spese, liquidate secondo i criteri indicati dal giudice.
Massime di principio
- L’ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione presuppone il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per la sua esecuzione, decorrente dalla notificazione del titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza deve attenersi al contenuto del titolo esecutivo: non può riconoscere in tale sede interessi non contemplati nel decisum azionato.
- La previsione relativa alla nomina senza compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
- Il commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione soccombente può essere incaricato di provvedere, anche tramite delega a un dirigente o funzionario competente, in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato.
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