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Sentenza

Sentenza n. 513/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento -della determinazione n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 19.10.2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguenziale, antecedente e successivo; -del rigetto della istanza avanzata in sede di memoria difensiva, rimessa al Superiore Comando, in conseguenza della comunicazione di avvio del procedimento per l’esame della posizione di impiego, con la quale il ricorrente chiedeva, su espressa sollecitazione della P.A., il trasferimento a domanda presso le seguenti sedi di servizio: Stazione CC di -OMISSIS-; Stazione CC di -OMISSIS-; Stazione CC di -OMISSIS-; Stazione -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202402291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale presso altra stazione dei Carabinieri e rigetto delle sedi indicate dal militare per un eventuale trasferimento a domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il trasferimento disposto a seguito dell'iscrizione in procedimenti penali e dell'esecuzione di una perquisizione presso la stazione in cui prestava servizio. Ha dedotto violazione dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa; difetto dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti; illogicità e contraddittorietà della motivazione, in particolare quanto alla sede di destinazione; violazione della proporzionalità, dell'art. 55 del d.P.R. n. 335/1982, degli artt. 386 e 395 del R.G.A. e carenza di motivazione; violazione degli artt. 3, 4, 30, 31, 32, 51 e 97 Cost., dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, dell'art. 1493 del d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990. In concreto ha sostenuto che non vi sarebbe stata alcuna turbativa dell'ambiente lavorativo o risonanza esterna della vicenda, che il tempo trascorso dai fatti fosse incompatibile con l'urgenza del trasferimento, che fosse illogico il rigetto delle sedi da lui indicate e che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato le sue esigenze personali e familiari, comprese l'assistenza alla madre convivente con disabilità grave, la genitorialità e le condizioni economiche e di salute.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha qualificato il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale come ordine militare, non avente natura sanzionatoria, rispetto al quale l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede ha normalmente rilievo di mero fatto. Ai sensi dell'art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della l. n. 241/1990; pertanto non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata, ferma la necessità che sussistano in concreto la situazione di incompatibilità e la proporzionalità del rimedio. Nel caso concreto, i procedimenti penali e la perquisizione presso la stazione di servizio costituivano elementi oggettivi e concreti idonei a incidere sulla serenità del reparto e sul rapporto fiduciario con i superiori. È sufficiente che il prestigio e il corretto funzionamento dell'ufficio siano messi in pericolo, senza necessità di un danno già verificatosi, di specifiche segnalazioni dei superiori o della puntuale descrizione di singoli episodi. Il decorso del tempo non ha fatto venir meno l'esigenza di rimuovere l'incompatibilità, poiché nel frattempo l'Amministrazione aveva svolto l'attività istruttoria necessaria. La scelta della sede di destinazione è stata ritenuta non arbitraria: il rigetto delle sedi indicate dal militare era fondato sul parere del Comando Provinciale, che aveva richiamato precedenti trasferimenti per incompatibilità ambientale e il rischio di ulteriori criticità nei rapporti con l'autorità giudiziaria. La sede assegnata, distante circa 86 km dalla residenza, rispetto ai 71 km della sede di provenienza, con tempi di percorrenza quasi identici, è stata giudicata congrua e proporzionata. Le esigenze personali e familiari, pur meritevoli di considerazione, sono recessive rispetto all'interesse pubblico alla funzionalità e al prestigio dell'Amministrazione e, nel caso concreto, non risultavano comunque significativamente aggravate dalla nuova sede. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010

    agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241

    Il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, quale ordine militare, è sottratto all'applicazione delle disposizioni generali sul procedimento amministrativo richiamate dalla norma e non richiede una motivazione particolarmente dettagliata.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il giudice ha ritenuto prevalente la disciplina speciale degli ordini militari.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura relativa alla motivazione è stata respinta alla luce della qualificazione del trasferimento come ordine militare e della sufficienza degli elementi posti a fondamento della situazione di incompatibilità.

  • art. 55 d.P.R. 335/1982

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il ricorso è stato respinto; il testo non esplicita una distinta interpretazione della norma.

  • artt. 386 e 395 R.G.A.

    Le disposizioni sono state invocate in relazione alla proporzionalità e alla motivazione del trasferimento, senza che il testo espliciti una distinta interpretazione.

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione è stata invocata in relazione alle esigenze familiari, ritenute recessive rispetto all'interesse pubblico sotteso al trasferimento per incompatibilità ambientale.

  • art. 1493 d.lgs. 66/2010

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il testo non esplicita una distinta interpretazione.

  • artt. 3, 4, 30, 31, 32, 51 e 97 Cost.

    Le disposizioni costituzionali sono state invocate in relazione alla tutela del lavoro, della famiglia, della salute, dell'accesso agli uffici pubblici e del buon andamento, ma il giudice ha ritenuto recessive le esigenze personali e familiari rispetto all'interesse pubblico al corretto funzionamento dell'amministrazione militare.

Massime di principio

  • Il trasferimento d'autorità del personale militare per incompatibilità ambientale costituisce un ordine militare e non una sanzione disciplinare; l'interesse del militare a rimanere o prestare servizio in una determinata sede ha, di regola, natura di mero fatto.
  • Il trasferimento per incompatibilità ambientale è legittimo quando l'Amministrazione accerti una situazione oggettiva idonea a compromettere o anche soltanto a mettere in pericolo il prestigio, la serenità e il corretto funzionamento dell'ufficio, senza che sia necessario dimostrare un danno già verificatosi, una colpa del militare o specifici episodi analiticamente descritti.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle scelte organizzative dell'Amministrazione militare resta circoscritto alla verifica dell'effettiva sussistenza dell'incompatibilità e all'esclusione di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, incompletezza istruttoria o sproporzione del rimedio.
  • La scelta della sede di destinazione rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione militare; le sedi indicate dal dipendente non vincolano l'Amministrazione, che può escluderle sulla base di elementi istruttori concreti relativi al rischio di reiterazione delle criticità organizzative.
  • Nel trasferimento per incompatibilità ambientale le esigenze personali e familiari del militare, pur rilevanti sul piano umano, sono recessive rispetto all'interesse pubblico alla funzionalità e al prestigio dell'amministrazione, salvo il controllo giudiziale sulla manifesta sproporzione o sull'intento vessatorio della misura.
  • La qualificazione del trasferimento come ordine militare, ai sensi dell'art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, esclude l'applicazione dei capi I, III e IV della l. n. 241/1990 e attenua gli obblighi generali di motivazione, senza dispensare l'Amministrazione dal fornire elementi sufficienti a rendere verificabili l'incompatibilità e la congruità della sede assegnata.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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