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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11144/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carlino era stato condannato per il reato di peculato (art. 314 c.p.) per essersi appropriato di due monili rinvenuti in un'abitazione durante una perquisizione. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione sulla sua responsabilità e sulla circostanza che sarebbe sopravvenuto tre ore dopo l'inizio della perquisizione e non sarebbe stato notato mentre si impossessava dei gioielli; 2) vizio di motivazione relativo all'uso della sua auto personale il giorno successivo per recarsi dal compra-oro, contraddetto dal registro-presenze che attestava l'uso dell'auto di servizio e dalla presunta inutilizzabilità dell'auto personale; 3) vizio di motivazione per la mancata corrispondenza puntuale tra la descrizione dei gioielli fornita dalla persona offesa e quella nel registro del compra-oro; 4) vizio di motivazione riguardo alla valutazione degli indizi ai sensi dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che le discrepanze e i profili temporali scagionerebbero dalle dichiarazioni decisive della teste Natasha Bizaj.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso mirasse a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e a riesaminare la valutazione probatoria compiuta nei due gradi di merito, attività non consentita al giudice di legittimità. I giudici hanno ritenuto che la sentenza d'appello avesse adeguatamente motivato la presenza dell'imputato durante la perquisizione e avesse correttamente valorizzato le dichiarazioni di testimoni (in particolare del maresciallo Libretti, del maresciallo Lucato e della teste Natasha Bizaj), nonché i riscontri oggettivi (registro del compra-oro, dati di presenza al lavoro). Non è stata ravvisata violazione dei criteri di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e delle somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Norma sostanziale che incrimina l'appropriazione indebita di cose appartenenti allo Stato o ad altri soggetti pubblici; è la fattispecie contestata al ricorrente.

  • art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)

    Principio che regola la libera valutazione della prova da parte del giudice; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano applicato correttamente tale criterio e che le discrepanze evidenziate non intacchino la valutazione complessiva degli elementi probatori.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176 (trattazione cartolare)

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. L. 18/12/2020, n.176

    Norma procedurale che consente la trattazione in forma cartolare del procedimento; il giudizio in Cassazione è stato trattato in forma cartolare ai sensi di questa disposizione.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15 (trattazione cartolare)

    art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n.228, conv. L. 25/02/2022, n.15

    Ulteriore riferimento normativo che disciplina la trattazione in forma cartolare dei procedimenti; richiamata per legittimare la modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen. (cassa delle ammende)

    Norma che disciplina l'obbligo di versamento di somme in favore della Cassa delle ammende a carico del condannato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per la statuizione sulle somme da versare.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riforma della decisione semplicemente proponendo una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle prove: il ricorso di legittimità deve mirare a questioni di diritto o a vizi nella motivazione sottratti alla mera rivalutazione probatoria.
  • Le discrepanze formali tra descrizioni della refurtiva e registri di compravendita non necessariamente invalideranno una condanna se esiste un quadro probatorio complessivamente coerente e riscontri diretti (dichiarazioni di testimoni, riscontri documentali e presenze lavorative compatibili).
  • La testimonianza ritenuta credibile dai giudici può essere determinante se supportata da riscontri oggettivi: la concordanza di più deposizioni e la presenza di riscontri documentali (es. registro del compra-oro, dati di presenza) rafforzano la prova anche in presenza di piccole incongruenze.
  • Contestazioni basate su ipotesi di impossibilità logistica o temporale (ad es. che l'imputato non poteva essere presente o non poteva usare un veicolo specifico) devono essere provate con elementi concreti e documentali; affermazioni non dimostrate difficilmente scalfiscono una ricostruzione giudiziale adeguatamente motivata.
  • Quando si impugna una sentenza per vizio di motivazione, è necessario dimostrare che la motivazione è illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente sotto il profilo giuridico, non limitarsi a proporre una versione alternativa dei fatti.
  • L'art. 192 c.p.p. impone al giudice la valutazione complessiva della prova: per sfidarla con successo occorre mostrare che la valutazione compiuta è arbitraria o che determinanti elementi probatori sono stati ignorati o travisati.

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