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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32564/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva presentato ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli e rideterminato la pena. La sentenza di primo grado aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati di associazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto un difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte ha rilevato che l'accordo ex art. 599-bis c.p.p. era stato raggiunto previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello; pertanto, il motivo concernente la responsabilità riguardava una questione già oggetto di rinuncia e non poteva essere validamente riproposto in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha trattato il ricorso nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e lo ha dichiarato inammissibile, poiché la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in conformità a un accordo tra le parti, con rinuncia agli ulteriori motivi di appello. La rinuncia ha precluso la deduzione in cassazione di vizi motivazionali relativi all'affermazione di responsabilità, che costituiva oggetto dei motivi rinunciati. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    accordo intercorso tra le parti e rinuncia a tutti gli altri motivi di appello

    La sentenza pronunciata in conformità all'accordo tra le parti, formatosi previa rinuncia agli ulteriori motivi di appello, non consente di riproporre in cassazione censure relative alle questioni oggetto di rinuncia.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    trattamento nelle forme de plano

    Il ricorso manifestamente destinato a essere dichiarato inammissibile può essere trattato nelle forme de plano nei casi previsti dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia ai motivi di appello, effettuata nell'ambito dell'accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., preclude la deduzione in cassazione di vizi di motivazione relativi alle questioni oggetto dei motivi rinunciati.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri l'affermazione di responsabilità quando la sentenza d'appello sia stata pronunciata in conformità a un accordo ex art. 599-bis c.p.p. e tale questione sia stata abbandonata mediante rinuncia ai motivi di appello.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico

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