Cassazione Penale, Sentenza n. 1801/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi miravano a censurare, per Riccardi, la motivazione e la valutazione della prova in relazione alla sua presunta partecipazione all'omicidio di Francesco Tessitore: in particolare contrasto e incongruenze nelle dichiarazioni dei collaboratori Di Grazia (posizione e frantumazione del finestrino), mancato rinvenimento di bossoli calibro 38 o proiettili corrispondenti, incongruenze balistiche e contraddizioni con altre dichiarazioni testimoniali e perizie; si contestava altresì la valutazione della prova generica e la valutazione della attendibilità dei collaboratori e di altri testi (Pagano, Frascogna, Messina, Di Luise, Falcone, ecc.). Per Compagnone si denunciava errata applicazione e vizi di motivazione relativamente all'applicazione dell'aggravante della premeditazione / del trattamento sanzionatorio e della comparazione delle circostanze attenuanti/agggravanti (richiesta di revisione del trattamento sanzionatorio e rilevanza della funzione rieducativa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Antonio Riccardi e dichiarato inammissibile il ricorso di Angelo Compagnone. In motivazione la Corte ha ritenuto che la Corte d'assise d'appello, nel giudizio di rinvio, abbia adeguatamente affrontato e valutato le criticità sollevate dalla sentenza di annullamento (frammenti di vetro, posizione delle vetture e del cadavere, documentazione fotografica, perizia balistica del dott. Baiano), e abbia fornito una motivazione non viziata da errori logici: il mancato rinvenimento di bossoli calibro 38 è spiegabile con l'uso di un revolver (che trattiene i bossoli nel tamburo), le risultanze balistiche e medico-legali peritali (anche se contrastate dalle consulenze difensive) sono state correttamente valutate secondo i criteri di affidabilità scientifica e del contraddittorio; le discrepanze tra dichiarazioni non tali da inficiare nel complesso l'attendibilità dei collaboratori poiché corroborate da altri elementi di prova generica; la Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze relative alla dinamica, alle traiettorie e all'eventuale uso di fucile, sulla base della perizia di rinvio e delle spiegazioni fornite. Quanto a Compagnone, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile e ha richiamato il principio secondo il quale la comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se non per vizio logico o arbitrario, che nel caso non è stato dimostrato.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
richiesta e concessione della discussione orale ai sensi della normativa emergenziale processuale
disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limiti di devoluzione in Cassazione delle questioni dedotte nel gravame (riconoscimento della tassatività dei motivi ammessi)
codice di procedura penale
criteri di valutazione della prova testimoniale e delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte valuta la coerenza, i riscontri e la consistenza delle dichiarazioni nel loro complesso
codice di procedura penale
richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle prove (richiesta di rispetto delle regole probatorie nella valutazione dell'attendibilità)
codice penale
art. 577 (circostanza aggravante della premeditazione)
l'aggravante della premeditazione richiede motivazione puntuale: per il concorrente va dimostrato che abbia acquisito la conoscenza della premeditazione altrui e ne abbia fatto propria la particolare intensità del dolo
codice penale
riconoscimento del concorso di persone nel reato come base per l'imputazione per i fatti collegati (conferma che contributo agevolativo può integrare concorso punibile)
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203
art. 7 (ora richiamato come parametro per l'art. 416-bis.1 cod. pen.)
richiamato in relazione alla qualificazione e alla valutazione delle aggravanti di tipo mafioso/agevolazione
codice penale
norma richiamata dal ricorrente Compagnone (contestata applicazione estensiva); la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla valutazione discrezionale delle circostanze
Massime di principio
- La Corte di legittimità conferma che le discrepanze formali o dettagliate fra dichiarazioni di collaboratori e altri elementi probatori non valgono automaticamente a dichiarare l'inattendibilità se esistono riscontri di prova generica e una valutazione complessiva coerente.
- Il mancato rinvenimento di bossoli non è necessariamente decisivo quando l'arma in causa è un revolver (i bossoli possono rimanere nel tamburo) o quando la dinamica indica una possibile caduta dei reperti all'interno dell'abitacolo: va valutata tecnicamente la natura dell'arma e le risultanze del sopralluogo.
- La presenza di perizie contrapposte obbliga il giudice a valutare l'affidabilità soggettiva e metodologica dei periti (criteri analoghi ai "canoni" Daubert): esperienza del perito, metodo, contraddittorio, verifica dei dati e coerenza con altri elementi processuali.
- L'annullamento per carenza di motivazione impone al giudice di rinvio un esame puntuale e comparato dei punti critici indicati; tuttavia il giudice di rinvio può confermare la condanna se fornisce una motivazione circostanziata e logica che confronti tutte le obiezioni difensive.
- Quanto all'aggravante della premeditazione, non è sufficiente la partecipazione occasionale o un ruolo agevolativo; per estendere l'aggravante al concorrente occorre prova che abbia prima acquisito conoscenza della premeditazione altrui e abbia fatto propria la determinazione.
- Le decisioni di merito sulla comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti sono valutazioni discrezionali: la Cassazione interviene solo se emerge un vizio di motivazione, un arbitrio o illogicità manifesta.
- In processi con collaboratori di giustizia è essenziale che il giudice motivi specificamente la valutazione dell'attendibilità, indicando riscontri esterni e motivando rispetto alle divergenze, evitando valutazioni meramente assertive.
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