Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n.-OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS-del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. -OMISSIS- del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; b) della nota prot. A/paesaggistica/-OMISSIS- del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato il provvedimento generale di autotutela per tardività, ma aveva limitato in motivazione la portata degli atti paesaggistici favorevoli del 2020 e 2021 e aveva respinto l'impugnazione del provvedimento di ritiro specifico relativo all'immobile dell'appellante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la riforma parziale. Ha dedotto, con il primo motivo, che il TAR avesse erroneamente e d'ufficio interpretato in senso restrittivo il contenuto della perizia di stima e del parere definitivo favorevoli del 2020 e 2021, affermando che essi riguardassero soltanto opere di completamento e finitura e non l'intero complesso edilizio. Secondo l'appellante, tale precisazione travisava il contenuto degli atti amministrativi ed eccedeva i limiti del thema decidendum, integrando ultrapetizione ed eccesso di pronuncia. Con il secondo motivo ha contestato il mancato annullamento, per illegittimità derivata, del provvedimento di ritiro specifico adottato nei confronti della sua proprietà. La vicenda riguardava un complesso residenziale originariamente edificato sulla base di concessioni edilizie precedute da parere paesaggistico favorevole, cui erano seguite varianti autorizzate senza preventivo nulla osta paesaggistico. Successivamente, le istanze dei condomini avevano ottenuto dalla Soprintendenza atti favorevoli relativi alla regolarizzazione delle varianti e all'accertamento di compatibilità paesaggistica, revocati in autotutela nel 2023 oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies della l. 241/1990.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello. Ha confermato il capo della sentenza di primo grado che aveva annullato il provvedimento generale di autotutela del 14 giugno 2023 per violazione del termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies della l. 241/1990, capo non contestato e ormai fermo. Ha invece riformato la sentenza nella parte in cui il TAR aveva interpretato restrittivamente la portata degli atti favorevoli del 2020 e 2021. In applicazione dell'art. 34, commi 1 e 2, c.p.a., il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e non può sostituirsi all'amministrazione né definire il contenuto di poteri amministrativi non ancora nuovamente esercitati. L'annullamento dell'autotutela ha prodotto la reviviscenza ex tunc degli atti favorevoli, i quali hanno riacquistato la loro originaria efficacia secondo il tenore letterale e dispositivo, senza limitazioni o conformazioni giudiziali. Il Collegio ha quindi espunto dalla sentenza i paragrafi motivazionali con i quali il TAR aveva delimitato la portata degli atti amministrativi. Ha inoltre accolto il secondo motivo, annullando anche il provvedimento di ritiro specifico impugnato sub b), poiché adottato in conseguenza dell'annullamento generale e fondato sulla medesima limitazione degli atti favorevoli. Ripristinata la piena efficacia di questi ultimi, è venuto meno il presupposto logico-giuridico del provvedimento specifico, affetto da illegittimità derivata. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il termine massimo previsto per l'annullamento d'ufficio è stato ritenuto decorso; l'autotutela adottata oltre tale termine è illegittima, senza che nel caso concreto ricorressero presupposti per derogare al termine.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    in caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato

    Il giudice amministrativo deve mantenere la propria pronuncia entro i limiti della domanda e del potere amministrativo concretamente esercitato.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    La disposizione sancisce il divieto di ultrapetizione e tutela la riserva di amministrazione, impedendo al giudice di ridefinire o conformare il contenuto di atti amministrativi la cui efficacia sia stata ripristinata.

  • art. 25, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016

    Richiamato quale base dell'istanza di regolarizzazione delle varianti alle concessioni edilizie originarie.

  • artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamati quali disposizioni poste a fondamento dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori lievi difformità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo annulla un provvedimento di autotutela per tardività o per altra ragione, il sindacato deve arrestarsi alla domanda e all'atto impugnato: il giudice non può ridefinire d'ufficio, in senso ampliativo o restrittivo, il contenuto degli atti amministrativi favorevoli che tornano efficaci.
  • L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo di ritiro determina la reviviscenza ex tunc dell'atto favorevole precedentemente ritirato, il quale riacquista la propria originaria efficacia secondo il tenore letterale e dispositivo, senza conformazioni giudiziali non richieste e non necessarie alla decisione.
  • Il divieto previsto dall'art. 34, comma 2, c.p.a. impedisce al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati e vieta di sostituirsi all'amministrazione nella successiva interpretazione o applicazione degli atti la cui efficacia sia stata ripristinata.
  • L'illegittimità del provvedimento generale di autotutela può comportare l'illegittimità derivata del provvedimento specifico adottato in sua conseguenza quando quest'ultimo si fondi sul medesimo presupposto logico-giuridico venuto meno per effetto dell'annullamento del primo atto.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria paesaggisticaAutotutelaDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.