Cassazione Penale, Sentenza n. 29702/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello del 14/07/2023 che dichiarava estinto per prescrizione il reato (riformando la condanna di primo grado) emessa in sede predibattimentale e senza contraddittorio; deduce violazione del giusto processo alla luce della sentenza Corte cost. n.111/2022 e della giurisprudenza CEDU. Denuncia inoltre irregolare notificazione della sentenza all'avvocato indicato come domiciliatario sebbene non fosse stata effettuata elezione di domicilio, chiedendo la rimessione nel termine ex art.175 cod. proc. pen. per proporre tempestivamente il ricorso per cassazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: è stata accolta la rimessione nel termine ex art.175 cod. proc. pen. perché la sentenza di appello non era stata notificata personalmente al ricorrente (notifica effettuata al difensore senza valida elezione di domicilio). Quanto al merito, la Corte ha ritenuto illegittima la pronuncia predibattimentale d'appello senza contraddittorio alla luce delle Sezioni Unite e della sentenza n.111/2022 della Corte costituzionale; ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Perugia per il giudizio.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Consente la rimessione nel termine quando per causa di forza maggiore l'imputato non ha potuto impugnare; applicata perché la notifica all'avvocato non sostituiva quella personale in assenza di effettiva elezione di domicilio
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata nella lettura della Corte costituzionale n.111/2022: l'interpretazione secondo cui sarebbe inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione è incostituzionale; l'imputato ha interesse ad impugnare per far valutare eventuali cause di proscioglimento nel merito
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulla immediata declaratoria delle cause di non punibilità; la sua applicazione non può ledere il diritto al contraddittorio e alla difesa, perciò la pronuncia predibattimentale in appello adottata senza contraddittorio è censurabile
artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.
artt. 598, 599, 601 cod. proc. pen.
Richiamati nell'analisi delle Sezioni Unite: tali norme relative al giudizio d'appello non prevedono rinvio alla disciplina della sentenza predibattimentale e non giustificano la declaratoria de plano senza contraddittorio
art. 217, comma 2 e 223 l. fall.
art. 217, comma 2 e 223 legge fallimentare
Norme sostanziali relative al reato per il quale in primo grado era stata accertata la responsabilità dell'imputato; il processo d'appello si era concluso con declaratoria di estinzione per prescrizione di tali fattispecie
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e del contraddittorio; richiamato dalla Corte costituzionale per affermare che l'esigenza di ragionevole durata non può prevalere sulle garanzie del contraddittorio
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello dichiara de plano la estinzione del reato per prescrizione senza aver svolto il necessario contraddittorio, l'imputato ha interesse legittimo a impugnare: la Cassazione può annullare e disporre nuovo giudizio per garantire la valutazione di eventuali cause di proscioglimento o la rinuncia alla prescrizione.
- La notifica di sentenza all'avvocato non vale come notifica personale all'imputato se non è stata validamente effettuata l'elezione di domicilio; in tal caso è possibile ottenere la rimessione nel termine ex art.175 cod. proc. pen. per proporre impugnazione tempestiva.
- La competenza a decidere sulla restituzione nel termine (o sulla rimessione) appartiene al giudice dell'impugnazione quando la richiesta è volta a consentire la proposizione dell'impugnazione; il giudice dell'esecuzione interviene solo se la restituzione è logicamente collegata alla validità del titolo esecutivo.
- La pronuncia predibattimentale in appello che impedisca il contraddittorio può comprimere diritti di difesa e non può essere giustificata dalla sola esigenza di abbreviare i tempi processuali; dopo la sentenza della Corte costituzionale n.111/2022, l'interesse ad impugnare va riconosciuto e tutelato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29326/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29327/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29328/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29329/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29330/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29331/2024 del 19/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →