Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20627/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia riguardava una concessionaria di beni del demanio marittimo, titolare di una concessione insistente su un fabbricato qualificato come pertinenza del demanio marittimo, nei confronti della quale il Comune aveva rideterminato in aumento i canoni concessori per varie annualità. La società aveva impugnato gli atti di richiesta dei canoni e, nelle more, aveva aderito prima alla procedura di definizione agevolata prevista dalla legge di stabilità 2014 e poi, in appello, a una nuova definizione agevolata introdotta dall'art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020. La Corte d'appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere ritenendo provata la positiva conclusione della definizione, sulla base della nota comunale di accoglimento e del pagamento effettuato. L'Agenzia del demanio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse dichiarato cessata la materia del contendere senza una reale adesione processuale dell'Agenzia e del Comune alla definizione agevolata e senza considerare che due soggetti del rapporto avevano insistito per il rigetto; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 100 del d.l. n. 104 del 2020, assumendo che mancassero i presupposti e che si trattasse di un inammissibile 'condono sul condono'.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione di merito dei documenti e dei fatti processuali già esaminati dalla Corte territoriale, la quale aveva accertato, con apprezzamento di merito, che la definizione agevolata si era conclusa positivamente sulla base della nota comunale di accoglimento e del pagamento tempestivo. Ha inoltre osservato che, trattandosi di fatto processuale, gli atti erano scrutinabili in sede di legittimità e confermavano il rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla norma. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che non vi era impedimento per la società a utilizzare la nuova definizione agevolata, poiché le somme relative alla precedente procedura del 2013 risultavano integralmente versate; la fattispecie non integrava un 'condono su condono', vietato solo quando il nuovo condono viene applicato a rate insolute di un precedente condono. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di cessazione della materia del contendere e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura ex art. 115 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa valutazione del materiale probatorio e documentale già apprezzato dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le doglianze sono state ricondotte formalmente ai vizi di violazione di legge e nullità, ma in concreto miravano a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 100, comma 7, d.l. n. 104 del 2020, conv. in L. n. 126 del 2020

    La definizione agevolata dei procedimenti pendenti è applicabile se la domanda è presentata nei termini e l'importo dovuto è versato nei termini; il perfezionamento della fattispecie spetta al giudice di merito verificare.

  • art. 100, comma 8, d.l. n. 104 del 2020, conv. in L. n. 126 del 2020

    "la domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato"

    Il termine per la domanda e quello per il pagamento sono stati considerati rispettati dalla società, con domanda del 3/12/2020 e pagamento integrale del 27/9/2021.

  • art. 1, comma 732, L. n. 147 del 2013

    La precedente definizione agevolata relativa ai canoni demaniali risultava già integralmente adempiuta, con versamento autonomo da parte della società per non decadere dal beneficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel contesto della natura di stretta interpretazione delle norme sul condono, per salvaguardare uguaglianza, ragionevolezza e certezza del diritto.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato come parametro che impone la contribuzione alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, non compatibile con una duplicazione irragionevole del beneficio condonistico.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere conseguente a una definizione agevolata può essere dichiarata quando dagli atti emerga il perfezionamento della procedura mediante domanda tempestiva e pagamento tempestivo dell'importo dovuto; la relativa verifica è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da un accertamento documentale, non è sindacabile in cassazione come mera questione di fatto.
  • La mancata adesione espressa di tutte le parti pubbliche coinvolte non impedisce, di per sé, la declaratoria di cessazione della materia del contendere se la fattispecie legale di definizione agevolata risulta perfezionata secondo i suoi presupposti normativi e processuali.
  • Le norme sul condono sono di stretta interpretazione: non è consentita un'applicazione analogica che estenda il beneficio a ipotesi non previste, ma è ammesso un nuovo condono quando esso riguardi debiti diversi e il precedente condono sia stato integralmente pagato.
  • Integra un inammissibile 'condono sul condono' soltanto l'utilizzo di una procedura agevolata per definire rate o somme rimaste insolute di un precedente condono; se il precedente beneficio è stato completamente adempiuto, non sussiste preclusione al nuovo strumento agevolativo.
  • In sede di legittimità, la parte che censura la decisione per errata applicazione di una definizione agevolata deve indicare compiutamente i fatti processuali e sostanziali rilevanti; una critica che solleciti una diversa valutazione dei documenti già esaminati è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.