Cassazione Penale, Sentenza n. 08328/2026 del 03/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente, tramite difesa (avv. Claudio Fusco), deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.: la decisione sarebbe manifestamente illogica, apparente e contraddittoria perché si sarebbe basata in sostanza sulle dichiarazioni del collaboratore/autore di chiamata di reità Nicola Fallarino, ritenute in parte inattendibili dal Tribunale stesso; la difesa lamenta l'assenza di riscontri estrinseci individualizzanti (assenza di contatti telefonici diretti, presunte incongruenze cronologiche e di localizzazione) e contesta la scelta del Tribunale di ritenere credibile solo alcune parti del racconto di Fallarino senza adeguata spiegazione delle ragioni della valutazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non sussistente un vizio di motivazione manifesto: il giudizio di merito (Tribunale del riesame) ha adottato una valutazione frazionata delle dichiarazioni di Fallarino ampiamente motivata, ritenendo inattendibile soltanto la parte relativa alla causale attenuata dell'azione ma confermandone l'attendibilità quanto alla genesi, dinamica e riferibilità soggettiva. I riscontri ritenuti idonei dal Tribunale (tabulati telefonici, dati GPS, immagini di videosorveglianza, ritrovamento dell'arma compatibile con il bossolo esploso e del motociclo, elementi di conversazione captata) sono stati considerati coerenti e adeguati a sorreggere la chiamata di reità e la ricostruzione indiziaria. La Corte ha inoltre escluso che contestazioni su minime discrepanze fisiche (altezza) o l'assenza di contatti telefonici diretti fossero decisive. Conseguentemente è stato confermato il mantenimento della custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.
Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione relativo a vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistesse alcuna manifesta illogicità o contraddizione tale da giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato
art. 309 c.p.p.
Disciplina del riesame: il giudizio di riesame è un mezzo atipico che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario; la Corte ha richiamato questo parametro per valutare la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame
art. 292 c.p.p.
Parametro sulla motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità degli indizi in conformità ai criteri dell'art. 292
art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
Norme relative alla chiamata di reità e alla valutazione delle dichiarazioni rese da imputati/coindagati; la Corte ha confermato la possibilità di una valutazione frazionata della credibilità quando le parti del racconto siano fra loro non logicamente o fattualmente interferenti e siano adeguatamente riscontrate
art. 546 c.p.p.
Richiamato come modello di motivazione cui i provvedimenti cautelari devono ispirarsi; la Corte ha osservato che la motivazione del Tribunale del riesame rispetta i parametri richiesti dal modello processuale
Giurisprudenza: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino) e altri precedenti
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000; Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013
Principi consolidati secondo cui la Corte di legittimità, nel sindacare i provvedimenti cautelari, verifica che il giudice del riesame abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che sostengono la gravità indiziaria e che la motivazione sia coerente rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto; tali criteri sono stati applicati confermando la decisione di merito
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni è limitato: non si rimettono nel merito le valutazioni dei fatti salvo manifeste contraddizioni; dunque le censure sulla credibilità devono evidenziare un chiaro vizio logico o intrafattuale
- La valutazione 'frazionata' delle dichiarazioni di un coindagato è ammissibile: si può ritenere inattendibile una parte del racconto e credibile un'altra, purché non vi sia interferenza fattuale/causale necessaria tra le parti e le porzioni ritenute attendibili siano adeguatamente riscontrate da elementi esterni
- Assenza di contatti telefonici diretti tra accusatore e accusato non è di per sé decisiva se esistono altri riscontri (gps, tabulati, videoriprese, ritrovamento di arma e mezzo) che, presi nel loro insieme, offrono una convergenza indiziaria valida
- Difformità minime e percepibili (altezza, descrizione corporea) sono spesso di scarsa valenza probatoria e non compromettono la ricostruzione quando gli altri riscontri risultano concordanti
- In casi di misure cautelari fondate su indizi, la motivazione del giudice deve esplicitare il collegamento logico tra elementi indiziari e conclusioni prognostiche; la mancata esplicitazione o la contraddittorietà manifesta sarebbe motivo di annullamento, mentre spiegazioni logiche e riscontri multipli giustificano il mantenimento della misura
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