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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23736/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego tacito opposto dall'Amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso proposta ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, avente ad oggetto la quota del 90% delle imposte IRPEF da lavoro dipendente versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 da un soggetto residente in una provincia siciliana colpita dagli eventi sismici del dicembre 1990. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, riconoscendo il diritto al rimborso in presenza dei presupposti di legge e respingendo l'assunto secondo cui il rimborso sarebbe spettato solo al datore di lavoro. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) la nullità del ricorso introduttivo per violazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'istanza di rimborso non indicasse il quantum richiesto; 2) la violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017, assumendo che la disciplina sopravvenuta, con riduzione del 50% e limite di capienza delle risorse stanziate, dovesse applicarsi anche ai giudizi pendenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché nuovo e comunque non autosufficiente, poiché l'Agenzia non aveva trascritto né allegato l'istanza di rimborso, impedendo il controllo di legittimità. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che la disciplina sopravvenuta che limita quantitativamente i rimborsi non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, ma solo sulla sua fase esecutiva o di ottemperanza; pertanto non opera per negare il diritto nel giudizio di merito già pendente. Il ricorso è stato complessivamente rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente è rimasta intimata e non ha svolto difese; esclusa anche l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del primo motivo di ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.

  • artt. 18, 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992

    Le norme sul contenuto e sulla proposizione del ricorso nel processo tributario sono invocate per sostenere la nullità dell'atto introduttivo per mancata indicazione del quantum; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del secondo motivo, relativo alla denuncia di violazione di legge sulla disciplina del rimborso.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Riconosce il diritto al rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto al 10% del dovuto per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91 conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    "In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"

    La disciplina sopravvenuta limita quantitativamente l'erogazione dei rimborsi, ma non incide sul titolo del diritto; opera nella fase esecutiva o di ottemperanza e non nei giudizi di merito pendenti, in assenza di espressa disposizione transitoria.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la censura in cassazione che presuppone l'esame di un atto processuale deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riportarne il contenuto rilevante e, se necessario, allegarlo o indicarlo specificamente; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca per la prima volta una questione non trattata nei gradi di merito, quando la sua valutazione richieda accertamenti di fatto non compiuti dal giudice precedente.
  • Le sopravvenienze normative che fissano limiti quantitativi o percentuali al pagamento di un diritto già accertato non incidono sul titolo sostanziale del diritto, ma solo sulle modalità e sulla misura concreta dell'erogazione, la cui verifica spetta alla fase esecutiva o di ottemperanza.
  • In mancanza di una disciplina transitoria espressa, una modifica legislativa del procedimento amministrativo di rimborso non si applica per precludere o comprimere il giudizio di merito già pendente sul riconoscimento del diritto.
  • Quando il contribuente dimostri i presupposti sostanziali del rimborso previsti dalla legge speciale, la successiva verifica della capienza delle risorse stanziate riguarda la sola fase satisfattiva e non può essere opposta per negare in radice il diritto azionato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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