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Sentenza

Sentenza del 10/01/2019 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Cartelle di pagamento - Concessionario Servizio Riscossione -obbligo di deposito degli atti in originale - non sussiste - copia dei medesimi - sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contestazione riguardava l'asserito obbligo del Concessionario di depositare in giudizio gli originali degli atti relativi alle cartelle di pagamento. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la produzione di semplici copie non fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza e il contenuto degli atti.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. Il Concessionario non è obbligato a depositare gli originali degli atti, essendo sufficiente la produzione di copie conformi. L'autenticazione può essere effettuata anche dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 15/1968. Le copie così prodotte hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, in base al combinato disposto degli artt. 2714, 2715 e 2719 del codice civile.

Norme richiamate

  • Art. 14 della legge n. 15/1968

    L'autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta anche dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale.

    La norma consente di provare il contenuto degli atti mediante copie conformi autenticate dal pubblico ufficiale depositario dell'originale, senza necessità di produrre materialmente l'originale in giudizio.

  • Art. 2714 del codice civile

    Le copie degli atti pubblici possono avere la stessa efficacia probatoria dell'originale quando siano rilasciate nelle forme previste dalla legge.

  • Art. 2715 del codice civile

    La disciplina probatoria delle copie si applica, nei limiti previsti, anche agli atti e documenti formati da soggetti esercenti una pubblica funzione.

  • Art. 2719 del codice civile

    Le copie fotografiche o riproduzioni di documenti hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la loro conformità non è contestata o se viene attestata nelle forme di legge.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a cartelle di pagamento, la produzione dell'originale non è necessariamente indispensabile: una copia conforme può essere sufficiente a dimostrare l'atto.
  • Il concessionario della riscossione, in quanto esercente privato di pubblica funzione, può autenticare o far autenticare le copie degli atti secondo le modalità previste dalla legge.
  • La contestazione della copia deve essere specifica e concreta; una contestazione generica dell'assenza dell'originale può non bastare a privare il documento della sua efficacia probatoria.
  • Per valutare la validità della documentazione occorre verificare sia la conformità della copia all'originale sia la regolarità dell'autenticazione o della certificazione prodotta.
  • La sufficienza della copia non esclude che il contribuente possa contestare specificamente l'autenticità, la conformità, la completezza o il contenuto dell'atto.

Testo integrale

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