Cassazione Civile, Ordinanza n. 24392/2026 del 02/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una struttura sanitaria privata e una medico chirurgo specialista in chirurgia plastica, che aveva chiesto in giudizio, in via principale, l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 1.3.2017 con mansioni di medico assistente, la declaratoria di illegittimità della sospensione dal servizio disposta dall'8.4.2017 e la riammissione in servizio con pagamento delle retribuzioni maturate; in subordine, la declaratoria di inefficacia/nullità del dedotto licenziamento con reintegrazione e risarcimento; in via gradata, il compenso professionale. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la subordinazione e alcune differenze retributive, ma aveva ritenuto che un messaggio del 7.4.2017 integrasse un licenziamento, poi ratificato dalla società, escludendo però la rituale impugnazione della lavoratrice. La Corte d'appello ha invece letto unitariamente il messaggio del 7.4.2017 e il successivo comportamento aziendale dell'8.4.2017 (avvio di procedimento disciplinare e sospensione), escludendo che vi fosse stato un recesso: secondo il giudice di merito, la sospensione sine die e il procedimento disciplinare manifestavano la permanenza del rapporto e rendevano incompatibile la tesi della cessazione già intervenuta; ha quindi disposto la riammissione in servizio e il pagamento delle retribuzioni dalla sospensione fino all'effettiva reintegra. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2119 c.c. e 3 d.lgs. n. 23/2015, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell'escludere la legittimità del recesso datoriale, che sarebbe stato ratificato con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio; 2) violazione dell'art. 6, comma 2, L. n. 604/1966, come modificato, per omessa rilevazione della tardività e inefficacia del ricorso introduttivo; 3) violazione delle norme sul limite risarcitorio/conseguenze economiche del recesso, per non aver contenuto la condanna entro il tetto di 6 o comunque 36 mensilità. La Cassazione ha però rilevato che tutti i motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza d'appello: la Corte territoriale non aveva fondato la decisione su una pretesa validità o invalidità di un licenziamento ratificato, ma aveva risolto la causa sul piano interpretativo, escludendo che gli atti e i messaggi intercorsi configurassero un recesso datoriale; pertanto, per contestare utilmente la decisione, la ricorrente avrebbe dovuto censurare l'interpretazione degli atti unilaterali anche alla luce degli artt. 1324 e 1362 ss. c.c., cosa che non ha fatto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva deciso su un piano interpretativo, escludendo che dalla sequenza di comunicazioni tra le parti risultasse un atto di recesso; la ricorrente, invece, aveva impostato i motivi come se il giudice di merito avesse negato la validità di un licenziamento già esistente o ratificato. Conseguentemente, la lavoratrice resta vittoriosa nel giudizio di legittimità e la società è condannata al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del recesso; la Corte osserva che la censura non investe la reale ratio della decisione, centrata sull'assenza stessa di un recesso interpretativamente ricostruibile
art. 3 d.lgs. n. 23/2015
invocato dalla ricorrente in tema di conseguenze del licenziamento; ritenuto non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza d'appello
art. 6, comma 2, L. n. 604/1966
richiamato per sostenere la tardività/inefficacia dell'impugnazione; la Corte non esamina nel merito il motivo perché non colpisce la ratio decidendi
art. 32, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183
norma di modifica dell'art. 6 L. n. 604/1966 evocata dalla ricorrente
art. 1, comma 38, L. 28 giugno 2012, n. 92
norma di ulteriore modifica dell'art. 6 L. n. 604/1966 evocata dalla ricorrente
art. 4 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo, ma senza incidere sulla ratio della decisione
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015
richiamato nel terzo motivo quale parametro delle conseguenze economiche del recesso
art. 1399 c.c.
richiamato dalla Corte d'appello e dalla ricorrente in relazione alla ratifica del preteso atto del direttore sanitario; la Cassazione rileva che la questione è stata comunque elusa dalla diversa ratio interpretativa della sentenza di merito
art. 1324 c.c.
indicato dalla Corte di cassazione come norma da evocare per censurare l'interpretazione degli atti unilaterali negoziali, in connessione con i canoni ermeneutici
artt. 1362 e ss. c.c.
indicati come canoni ermeneutici che avrebbero dovuto essere specificamente dedotti per contestare l'interpretazione della sequenza di comunicazioni
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione, ma ritenuto inidoneo a veicolare censure che non aggrediscano la ratio decidendi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
CCNL AIOP del 19.1.2005
utilizzato in merito all'inquadramento e alla quantificazione retributiva, rimasti coperti da giudicato interno
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: non basta contestare una ricostruzione alternativa dei fatti o della disciplina, occorre aggredire il preciso percorso argomentativo posto a fondamento della decisione.
- Quando la controversia riguarda una sequenza di atti unilaterali e comunicazioni tra le parti, la corretta qualificazione giuridica dipende anzitutto dalla loro interpretazione complessiva; per contestarla in cassazione è necessario dedurre specificamente la violazione delle regole ermeneutiche e, se pertinente, dell'art. 1324 c.c.
- Se il giudice di merito esclude che vi sia stato un recesso datoriale perché la sequenza degli atti dimostra la permanenza del rapporto, non è utile impostare il ricorso come se la decisione avesse dichiarato inefficace un licenziamento già esistente o ratificato.
- La mera invocazione di norme sulle conseguenze del licenziamento o sui termini di impugnazione è insufficiente se la decisione di merito si fonda, prima ancora, sulla negazione dell'esistenza stessa dell'atto di recesso.
- Il giudicato interno copre le statuizioni non impugnate, come nel caso dell'accertamento del rapporto subordinato e del parametro retributivo mensile, che non possono essere più rimesse in discussione in cassazione.
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