Cassazione Civile, Ordinanza n. 30114/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRES e IVA relativi agli anni d'imposta 2008-2010 nei confronti di una società. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR del Lazio aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che vi fosse stata una mancata instaurazione del contraddittorio nella fase di verifica, non sanata dal successivo intervento del legale rappresentante della società senza rinnovo delle formalità introduttive e senza ratifica degli atti compiuti da soggetto non legittimato. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un solo motivo, la violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 56, comma 5, d.P.R. 633/1972, sostenendo che gli avvisi erano stati notificati al legale rappresentante e che le attività svolte sulla base della segnalazione del dicembre 2014 non avevano rilievo formale o sostanziale ai fini della pretesa, integralmente fondata sul processo verbale del 30.3.2015; aggiungeva che alla verifica del 2015 aveva assistito l'amministratore giudiziario presente alle attività del dicembre 2014, per cui non sarebbe stato violato il contraddittorio e non era necessaria l'allegazione di un atto non presupposto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non coglieva l'unica ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva fondato la decisione su un vizio di motivazione dell'avviso per mancata allegazione di atti presupposti, ma sulla invalidità a monte della formazione del verbale di verifica, ritenuta avvenuta in violazione del contraddittorio perché l'accesso era stato eseguito in assenza del legale rappresentante della società e senza comunicazione delle operazioni di verifica intraprese il 5.12.2014 alla presenza dell'ex custode giudiziario. Poiché il ricorso si limitava a contestare il profilo motivazionale dell'avviso e non aggrediva tale specifica ratio, è stato dichiarato inammissibile. L'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione/trasparenza dell'atto impositivo; la Corte non ne entra nel merito perché il motivo è ritenuto non pertinente alla ratio decidendi
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
richiamato quale parametro della dedotta violazione del requisito motivazionale dell'accertamento; la Corte osserva che la sentenza impugnata non si fondava su questo profilo
art. 56, comma 5, d.P.R. 633/1972
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli avvisi IVA; la Corte ritiene che il motivo non colga la ragione decisoria effettiva
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata dalla ricorrente
art. 7 della legge 212/2000
richiamata nel testo come disposizione dello Statuto del contribuente sulla motivazione degli atti impositivi
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a censurare un diverso profilo non decisivo.
- Se il giudice di merito fonda la decisione sulla nullità o inefficacia dell'atto impositivo per un vizio originario della fase istruttoria o di verifica, la censura deve investire specificamente tale vizio e non soltanto il requisito di motivazione dell'avviso.
- La dedotta correttezza formale della motivazione dell'avviso non vale a superare una decisione che si basi sulla formazione invalida del presupposto verbale o dell'attività di verifica per violazione del contraddittorio.
- Nel giudizio di legittimità è necessario un confronto puntuale con la decisione impugnata: la mancata contestazione della sola ragione posta a fondamento della sentenza comporta l'inammissibilità del ricorso.
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