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CCNL

CCNL Presidenza Consiglio Ministri (dal 01.01.02)

CCNLS000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2019 al 31 dic 2021

Parti stipulanti

SindacatiSNAPRECOM/CISALUSB PICISL FPFLP/CSESIPRE/USAE
Datori di lavoroARAN

Sfera di applicazione

Personale, esclusi i dirigenti, dipendente del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Inquadramento generale

Il contratto riguarda il personale non dirigente del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  • Validità contrattuale: dal 01/01/2019 al 31/12/2021
  • Data di sottoscrizione: 28/10/2025
  • Decorrenza degli effetti: dal giorno successivo alla stipulazione, salvo diversa previsione contrattuale
  • Mensilità: 13
  • Divisore orario: 164,67
  • Divisore giornaliero: 30

Il CCNL riordina e aggiorna il trattamento economico, recependo anche gli sviluppi intervenuti con il CCNL del 07/10/2022 e con i conglobamenti richiamati dall'art. 69, comma 3, di tale contratto.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • ARAN

Organizzazioni sindacali

  • SNAPRECOM/CISAL
  • USB PI
  • CISL FP
  • FLP/CSE
  • SIPRE/USAE

Trattamento economico

Retribuzione nazionale conglobata mensile

Gli importi sotto riportati sono mensili e comprendono indennità integrativa speciale ed EDR confederale. I valori sono quelli esposti nella sintesi redazionale, ricavati dagli importi annui divisi per 12 mensilità.

Categoria A

Parametro01/01/201901/01/202001/01/202101/01/202201/11/202201/01/2025
F12-----4.273,89
F11-----4.129,36
F103.989,723.989,723.989,723.989,72--
F93.177,663.219,763.278,963.278,963.799,753.799,75
F83.039,813.080,413.137,313.137,313.657,133.657,13
F72.898,032.937,032.991,632.991,633.510,453.510,45
F62.731,422.768,522.820,422.820,423.338,063.338,06
F52.559,262.594,362.643,462.643,463.159,893.159,89
F42.403,622.436,822.483,522.483,522.998,852.998,85
F32.189,032.219,732.263,032.263,032.776,852.776,85
F22.072,782.102,282.143,582.143,582.656,592.656,59
F12.001,482.030,182.070,382.070,382.582,882.582,88

Categoria B

Parametro01/01/201901/01/202001/01/202101/01/202201/11/202201/01/2025
F11-----2.867,40
F102.770,432.770,432.770,432.770,43--
F92.142,142.171,442.217,342.217,342.638,542.638,54
F82.071,282.099,582.144,282.144,282.564,972.564,97
F72.006,852.034,552.077,952.077,952.498,202.498,20
F61.942,101.969,102.011,402.011,402.431,192.431,19
F51.832,451.858,151.898,451.898,452.317,462.317,46
F41.723,041.747,441.785,841.785,842.204,082.204,08
F31.665,401.689,201.726,501.726,502.144,342.144,34
F21.607,621.630,721.667,021.667,022.084,442.084,44
F11.552,281.574,681.609,981.609,982.027,012.027,01

Note sui parametri retributivi

  • Dal 01/01/2025 sono previsti:
    • due nuovi parametri F11 e F12 nella categoria A;
    • un nuovo parametro F11 nella categoria B.
  • Per i parametri F10 di categoria A e B, i valori indicati nella colonna riferita agli assetti successivi decorrono dal 01/01/2022, data di decorrenza di tali parametri.
  • La colonna 01/11/2022 espone i nuovi stipendi tabellari rivalutati con gli incrementi stabiliti dal contratto, partendo dagli stipendi della tabella D del CCNL 07/10/2022, come rideterminati per effetto dei conglobamenti richiamati dal contratto stesso.

Indennità di Presidenza

Importi mensili per 12 mensilità, esposti a decorrere dal 01/01/2021.

Categoria A

ParametroIndennità di Presidenza mensile dal 01/01/2021
F10706,10
F9706,10
F8706,10
F7706,10
F6706,10
F5706,10
F4706,10
F3663,28
F2656,97
F1656,97

Categoria B

ParametroIndennità di Presidenza mensile dal 01/01/2021
F10574,47
F9574,47
F8574,47
F7574,47
F6574,47
F5574,47
F4574,07
F3573,57
F2559,02
F1536,63

Gli importi sono indicati come valori redazionali ottenuti sommando gli aumenti previsti dal CCNL del 28/10/2025 ai valori dell'indennità di Presidenza del CCNL 07/10/2022.

Reperibilità

Per il turno di 12 ore è corrisposta un'indennità non inferiore a 17,35 euro.

Per turni di durata inferiore:

  • l'indennità è corrisposta in proporzione alla durata;
  • il valore proporzionale è maggiorato del 10%.

In caso di chiamata in servizio, l'attività resa è:

  • retribuita come lavoro straordinario, oppure
  • compensata, a richiesta, con recupero orario.

Trasferta

Al personale in missione spettano, oltre alla normale retribuzione:

  1. Rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi e trasporto urbano;
  2. Compenso per lavoro straordinario, se l'attività nella sede di trasferta supera l'orario ordinario giornaliero, considerando solo il tempo effettivamente lavorato;
  3. Indennità di trasferta pari a:
    • 20,65 euro per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
    • importo proporzionale per trasferte inferiori a 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore.

Rimborsi pasti e pernottamento

  • Trasferte oltre 12 ore:
    • rimborso pernottamento in albergo fino a 4 stelle;
    • rimborso spese pasti fino a 44,26 euro complessivi per i due pasti giornalieri.
  • Trasferte da 8 a 12 ore:
    • rimborso di un pasto fino a 22,26 euro.
  • Trasferte inferiori a 8 ore:
    • buono pasto.

Se il dipendente usufruisce dei rimborsi per pasti e/o pernottamento, l'indennità di trasferta è ridotta del 70% e spetta solo nei casi previsti. Non è ammessa l'opzione per l'indennità in misura intera.

Orario di lavoro e articolazione della prestazione

Orario ordinario

  • 38 ore settimanali

Flessibilità e orario plurisettimanale

Per l'adozione dell'orario plurisettimanale:

  • il limite massimo dell'orario ordinario settimanale è 48 ore;
  • per garantire la media di 38 ore settimanali, i periodi di maggiore e minore concentrazione non possono superare 13 settimane;
  • tale limite può essere elevato dalla contrattazione integrativa.

Banca ore

Le ore di straordinario possono essere accantonate nella banca ore. Il recupero deve avvenire entro l'anno successivo a quello di maturazione.

Lavoro a turni

Fino alla definizione in sede di contrattazione integrativa, continuano ad applicarsi le discipline in atto. Sono indicati i seguenti importi:

  • 12,91 euro lordi per ciascun turno festivo;
  • 12,91 euro lordi per ciascun turno notturno;
  • 25,82 euro lordi per ciascun turno notturno-festivo.

Lavoro festivo e notturno

TipologiaFino al 28/10/2025Dal 29/10/2025
Lavoro ordinario festivo-diurno20%50%
Lavoro ordinario festivo-notturno30%60%
Lavoro ordinario notturno-feriale20%50%
Lavoro ordinario notturno-festivo30%60%

Lavoro nel giorno di riposo

Al dipendente non in turno che non usufruisca del giorno di riposo settimanale spettano:

  • riposo compensativo;
  • un compenso pari al:
PeriodoMaggiorazione
Fino al 28/10/202550%
Dal 29/10/202590%

La percentuale si applica alla retribuzione oraria per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

Lavoro nel sesto giorno

Se l'orario è articolato su cinque giorni, il dipendente non in turno che presti servizio nel giorno feriale non lavorativo ha diritto alternativamente a:

  • riposo compensativo, oppure
  • corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

Lavoro straordinario

Maggiorazioni previste:

Tipologia straordinarioMaggiorazione
Diurno feriale15%
Diurno festivo30%
Notturno feriale30%
Notturno festivo50%

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono festivi:

  • i giorni riconosciuti tali dalla legge;
  • il Santo Patrono.

Ferie

Personale con orario su 6 giorni settimanali

Anzianità di servizioFerie annue
Fino a 3 anni30 giorni lavorativi
Oltre 3 anni32 giorni lavorativi

Personale con orario su 5 giorni settimanali

Anzianità di servizioFerie annue
Fino a 3 anni26 giorni lavorativi
Oltre 3 anni28 giorni lavorativi

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 4 giorni annui

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi

Permessi per lutto

  • 3 giorni per evento in caso di lutto per:
    • coniuge,
    • parenti entro il secondo grado,
    • affini entro il primo grado,
    • convivente.

Assenze e tutele

Malattia

Periodo di comporto

  • 18 mesi in un triennio

Trattamento economico

PeriodoTrattamento
Primi 9 mesi100% della retribuzione, con esclusione degli elementi accessori
Successivi 3 mesi90% della retribuzione
Ulteriori 6 mesi50% della retribuzione

Dal 29/10/2025, nell'ambito del periodo di comporto:

  • dall'11° giorno di assenza, nelle malattie superiori a 10 giorni;
  • oppure in caso di ricovero ospedaliero e successiva convalescenza post ricovero,

spetta per intero l'indennità di Presidenza.

In tale periodo:

  • si computano anche il sabato, pure in caso di settimana lavorativa su 5 giorni;
  • si computano i giorni festivi ricadenti all'interno del periodo.

Nei primi 10 giorni di assenza per malattia, l'indennità di Presidenza è decurtata proporzionalmente ai giorni di assenza, dividendo l'importo per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni indicati nel certificato medico.

Infortunio

Periodo di comporto

  • fino alla guarigione clinica e comunque non oltre 36 mesi

Trattamento economico

  • 100% della retribuzione fissa mensile, comprese:
    • le indennità pensionabili,
    • il trattamento accessorio.

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria è prevista l'integrazione al 100% della retribuzione fissa mensile, nonché:

  • dell'indennità di amministrazione;
  • dell'indennità di posizione organizzativa, ove spettante;
  • delle quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.

Inoltre, i primi 30 giorni di astensione facoltativa:

  • sono considerati permessi retribuiti con intera retribuzione fissa;
  • non riducono le ferie;
  • sono utili ai fini dell'anzianità di servizio.

Gestione del rapporto di lavoro

Periodo di prova

InquadramentoDurata
Area B - FI e Area B FII2 mesi
Restanti categorie4 mesi

Lavoro a tempo determinato

Durata

  • durata massima ordinaria: 36 mesi
  • possibile un ulteriore contratto successivo tra gli stessi soggetti, una sola volta, per massimo 12 mesi, esclusivamente nei casi di:
    • attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
    • introduzione di nuove tecnologie con effetti organizzativi o sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
    • prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
    • rinnovo o proroga di un contributo finanziario.

Intervalli tra contratti

Durata del contratto cessatoIntervallo minimo
Fino a 6 mesi10 giorni
Oltre 6 mesi20 giorni

Affiancamento in caso di sostituzione

La durata del contratto può comprendere anche i periodi di affiancamento necessari al passaggio di consegne.

Limite numerico

  • massimo 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
  • in caso di avvio attività in corso d'anno, il limite si calcola sul personale a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione;
  • arrotondamento all'unità superiore se il decimale è uguale o superiore a 0,5.

Esclusioni dai limiti quantitativi

Sono esclusi dai limiti, oltre ai casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2015, quelli relativi a:

  • attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
  • introduzione di nuove tecnologie con effetti organizzativi o sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.

Trattamento economico e normativo del tempo determinato

  • Periodo di prova:
    • massimo 2 settimane per rapporti fino a 6 mesi;
    • massimo 4 settimane per rapporti di durata superiore.
  • Malattia:
    • i periodi di trattamento intero e ridotto sono riproporzionati alla durata del contratto;
    • se l'assenza è inferiore a 2 mesi, il trattamento economico è comunque corrisposto in misura intera;
    • il trattamento economico non può comunque proseguire oltre la cessazione del rapporto;
    • il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può superare il limite massimo previsto dal CCNL.
  • Preavviso:
    • 1 giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito;
    • massimo 30 giorni per contratti superiori all'anno;
    • in caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti della metà.
  • Ferie:
    • maturano in proporzione al servizio prestato;
    • entro il limite annuale previsto per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione;
    • se, considerando anche precedenti contratti con altre amministrazioni, il lavoratore ha prestato servizio per oltre 3 anni, le ferie maturano proporzionalmente entro il limite di 28 o 32 giorni a seconda dell'articolazione oraria.

Somministrazione

  • Limiti numerici: valgono quelli previsti per il lavoro a tempo determinato.

Part-time

Limite numerico

  • massimo 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno;
  • elevabile fino a un ulteriore 10% in presenza di gravi e documentate situazioni familiari.

Lavoro supplementare

TipologiaMaggiorazione
Ore supplementari entro i limiti ordinari15%
Ore supplementari eccedenti il 25% dell'orario concordato, ma entro l'orario ordinario25%

La base di calcolo è la retribuzione oraria globale di fatto.

Risoluzione del rapporto

Preavviso

Anzianità di servizioPreavviso
Fino a 5 anni2 mesi
Fino a 10 anni3 mesi
Oltre 10 anni4 mesi

In caso di dimissioni, i termini sono ridotti alla metà.

La decorrenza del preavviso è fissata al:

  • primo giorno del mese, oppure
  • sedicesimo giorno del mese.

TFR

Il trattamento di fine rapporto è calcolato secondo i criteri dell'art. 2120 c.c..

La retribuzione annua utile comprende:

  • trattamento economico tabellare di assunzione o di fascia retributiva acquisita;
  • retribuzione individuale di anzianità, compresa la maggiorazione per esperienza professionale ex DPR n. 44/1990 e DPR n. 266/1987;
  • indennità integrativa speciale fino al suo conglobamento;
  • indennità di Presidenza;
  • indennità di posizione;
  • tredicesima mensilità;
  • assegni ad personam, sia riassorbibili sia non riassorbibili, limitatamente alla quota ancora in godimento alla cessazione del servizio.

Sintesi operativa dei principali valori economici

VoceValore
Orario settimanale38 ore
Divisore orario164,67
Mensilità13
Reperibilità per turno di 12 ore17,35 euro
Trasferta per 24 ore20,65 euro
Rimborso un pasto (trasferta 8-12 ore)22,26 euro
Rimborso due pasti giornalieri (trasferta oltre 12 ore)44,26 euro
Turno festivo12,91 euro
Turno notturno12,91 euro
Turno notturno-festivo25,82 euro
Straordinario diurno feriale15%
Straordinario diurno festivo30%
Straordinario notturno feriale30%
Straordinario notturno festivo50%
Festività soppresse4 giorni annui
Congedo matrimoniale15 giorni consecutivi
Comporto malattia18 mesi in un triennio
Comporto infortuniofino a guarigione clinica e max 36 mesi
Limite tempo determinato20%
Limite part-time25% + ulteriore 10% nei casi previsti

Accordi e rinnovi

CCNL del 28/10/2025CCNL del 07/10/2022Contratto integrativo della Presidenza del 10/11/2009

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