Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31462/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento di una società, il Tribunale adito ha sollevato conflitto di competenza d'ufficio assumendo che il fallimento fosse stato dichiarato da un diverso tribunale territorialmente incompetente. Secondo il Tribunale rimettente, la società aveva solo trasferito temporaneamente la sede in altra città, ma non aveva svolto lì attività significative, avendo invece sempre esercitato l'attività di lavorazione e vendita all'ingrosso di materie plastiche nel circondario del Tribunale che sollevava il conflitto. In cassazione si è posta però una questione preliminare di contraddittorio: la società destinataria dell'istanza di fallimento non risultava aver ricevuto notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare. La Corte ha quindi verificato se la mancata comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto alla parte non costituita rendesse l'istanza inammissibile per difetto di contraddittorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio. Ha ritenuto che, poiché la società interessata non aveva ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio prefallimentare, non fosse stato assicurato il contraddittorio nella fase del conflitto di competenza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando una parte non costituita o contumace non abbia ricevuto la comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto, la validità del regolamento presuppone comunque che tale parte sia stata regolarmente evocata nel giudizio originario; in difetto, l'istanza è inammissibile. Le spese non sono indicate nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    La disciplina del regolamento di competenza d'ufficio va coordinata con le norme generali sul contraddittorio; la comunicazione dell'ordinanza alla parte non costituita non sana la mancanza originaria di regolare evocazione in giudizio.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato come norma generale sulla comunicazione e sulle notificazioni agli avvocati, da coordinare con la disciplina speciale del regolamento di competenza.

  • art. 292 c.p.c.

    Richiamato quale regola generale sulle comunicazioni/notificazioni ai contumaci, rilevante per verificare l'effettivo contraddittorio nel procedimento.

  • L. fall.

    Il testo richiama il ricorso per fallimento e il procedimento prefallimentare, senza ulteriori specificazioni normative sul fallimento.

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza d'ufficio la Corte deve verificare, prima ancora del merito del conflitto, se il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato nel giudizio a quo nei confronti della parte rimasta non costituita o contumace.
  • La mancata notifica dell'atto introduttivo del procedimento alla parte interessata comporta l'inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza, perché la successiva comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto non può supplire alla carenza originaria di contraddittorio.
  • La disciplina speciale del regolamento di competenza deve essere coordinata con le norme generali su comunicazioni e notifiche ai contumaci, ma resta imprescindibile la regolare evocazione della parte nel giudizio presupposto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.