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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18791/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna (2 mesi e 20 giorni di arresto) per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6/9/2011, n.159, per non aver depositato la cauzione di €5.000,00 entro il termine stabilito. Il ricorrente ha dedotto: (i) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 43 c.p. e art. 76, co.4 d.lgs. 159/2011) sostenendo che sussisteva l'impossibilità economica ad adempiere e quindi l'assenza dell'elemento soggettivo; (ii) vizio di motivazione e contraddittorietà rispetto all'assoluzione del coimputato (il figlio Giovanni Tulli), nonché omissione nell'indicare le prove concrete su cui la Corte territoriale si era basata.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto infondati i rilievi sul merito (la Corte d'appello aveva motivato che il ricorrente non aveva fornito giustificazioni per il mancato versamento e l'assoluzione del figlio non era trasferibile alla posizione del padre). Tuttavia ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo quinquennale per la contravvenzione), con incidenza limitata della sospensione per Covid-19 (64 giorni) e impossibilità di contestare la recidiva per la contravvenzione. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; non è stata pronunciata sentenza assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché dagli atti non risultava in modo evidente l'insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159

    Norma che disciplina la contravvenzione contestata (inosservanza dell'ordine di deposito della cauzione). La Corte ha valutato la mancata prestazione prevista e l'assenza di giustificazione da parte del ricorrente.

  • art. 43 cod. pen.

    Riferito dal ricorrente con riguardo alla esclusione della responsabilità in presenza di impossibilità economica: la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita prova della condizione di impossibilità che avrebbe eliminato l'elemento soggettivo del reato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte di legittimità per rilevare d'ufficio cause di non punibilità (estinzione del reato per prescrizione) e per spiegare perché non sia stata emessa sentenza assolutoria di merito ai sensi del comma 2: solo quando dagli atti emerge con evidenza l'insussistenza del fatto è possibile decidere più favorevolmente.

  • termine di prescrizione quinquennale per la contravvenzione

    La Corte ha ritenuto estinto il reato per decorso del termine massimo quinquennale applicabile alla contravvenzione contestata; ha inoltre valutato gli effetti della sospensione per Covid-19 (64 giorni) nel calcolo del termine.

Massime di principio

  • La semplice assoluzione di un coimputato non comporta automaticamente la stessa soluzione processuale per gli altri: le posizioni personali e le dichiarazioni rese sono valutate singolarmente.
  • Se si vuol contestare una condanna per mancato versamento di cauzione, è necessario documentare in modo specifico e circostanziato l'impossibilità economica; allegazioni generiche possono essere ritenute insufficienti.
  • L'intervenuta prescrizione del reato può determinare l'annullamento della sentenza anche se il controllo di legittimità non porta a una valutazione favorevole sul merito; il ricorso all'art.129 c.p.p. comporta la declaratoria di estinzione ma non sempre l'assoluzione di merito.
  • Nei calcoli della prescrizione vanno considerate le sospensioni previste (ad esempio quelle connesse alla pandemia), ma il loro effetto può essere limitato e non necessariamente evita l'estinzione del reato.
  • In situazioni analoghe conviene far emergere e documentare tempestivamente la prova dell'impossibilità oggettiva di adempiere (documenti contabili, dichiarazioni sostitutive, circostanze concrete) e, se pertinente, sollevare tempestivamente la questione della prescrizione.

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