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Sentenza

Sentenza n. 11323/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 02.08.2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 21.04.2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202412024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato sui precedenti penali del padre del richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dai plurimi pregiudizi penali a carico del padre, relativi a condotte di detenzione, produzione, traffico e cessione di stupefacenti, comprese una condanna per patteggiamento del 2019 e una condanna della Corte d’appello del 2022. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere e travisamento dei fatti, sostenendo che la cittadinanza non potesse essere negata sulla sola base di una risalente condanna penale riferibile al padre e non a lui personalmente. L’Amministrazione aveva previamente comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990; le osservazioni presentate dall’interessato sono state ritenute non idonee a superare il giudizio negativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio discrezionale e prognostico dell’Amministrazione, fondato sulla condanna del padre per spaccio di stupefacenti, considerata un indice particolarmente significativo di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del nucleo familiare nella comunità nazionale. Il precedente ricadeva nel decennio antecedente la domanda, individuato come periodo di osservazione per la verifica dell’irreprensibilità della condotta. Secondo il giudice, la valutazione dei precedenti dei familiari non comporta un’illegittima estensione della responsabilità penale, poiché il diniego non sanziona il richiedente per il fatto altrui, ma considera le conseguenze dell’acquisto della cittadinanza sul nucleo familiare e l’interesse pubblico alla sicurezza e all’affidabilità della comunità nazionale. Il giudizio amministrativo può inoltre considerare, in chiave preventiva e prognostica, situazioni di astratta pericolosità sociale e la probabilità di futuri pregiudizi per la comunità nazionale. Lo stabile inserimento economico e sociale non è stato ritenuto sufficiente, costituendo un presupposto ordinario o un prerequisito, mentre la naturalizzazione richiede la prevalenza dell’interesse pubblico e l’assenza di dubbi sull’affidabilità e sull’adesione ai valori costituzionali. Il diniego è stato quindi confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente, non riducibile al solo interesse privato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi alla domanda e ha esaminato le osservazioni presentate dal richiedente.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992

    La soglia prevista per i reati ostativi alla cittadinanza per matrimonio è richiamata come indice della particolare gravità delle condotte in materia di stupefacenti, pur trattandosi nel caso deciso di cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Il riconoscimento della cittadinanza a un familiare può produrre effetti indiretti sulla posizione degli altri componenti del nucleo, tra cui la non espellibilità dei parenti entro il secondo grado.

  • art. 19, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998

    La tutela derivante dal radicamento familiare e territoriale degli stranieri può essere già assicurata dal titolo di soggiorno di lungo periodo UE.

  • art. 5 l. 91/1992

    L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge di cittadino italiano produce effetti sul nucleo familiare, sicché l’Amministrazione può considerare le conseguenze dell’estensione dello status.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La sentenza dispone l’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di potere ampiamente discrezionale e presuppone un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, sulla sua integrazione e sulla piena adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, oltre al mero possesso dei requisiti ordinari di soggiorno e inserimento economico.
  • Nel procedimento di naturalizzazione, condotte penalmente rilevanti commesse da un familiare possono essere valutate dall’Amministrazione quali elementi sintomatici della situazione del nucleo familiare e dell’affidabilità complessiva del richiedente, purché il diniego non configuri un’automatica imputazione al richiedente della responsabilità penale altrui.
  • Le condanne e le condotte relative alla detenzione, produzione, traffico o cessione di stupefacenti possono assumere particolare rilevanza prognostica negativa nel procedimento di concessione della cittadinanza, in ragione della gravità del fenomeno e della sua incidenza sulla sicurezza e sui valori della comunità nazionale.
  • Nel giudizio sulla naturalizzazione, il cosiddetto periodo di osservazione comprende il decennio antecedente la domanda; i pregiudizi maturati in tale arco temporale possono essere considerati nella verifica dell’irreprensibilità e dell’affidabilità del richiedente.
  • Il giudizio prognostico sull’affidabilità ai fini della cittadinanza può includere, secondo una logica preventiva, non solo fatti penalmente accertati, ma anche elementi idonei a evidenziare una situazione di astratta pericolosità sociale e la probabilità di futuri pregiudizi per la comunità nazionale.
  • Lo stabile inserimento sociale ed economico dello straniero, in assenza di ulteriori elementi qualificati o di meriti speciali, costituisce una condizione ordinaria o un prerequisito della naturalizzazione e non prevale automaticamente sul giudizio negativo di affidabilità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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