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Sentenza

Sentenza del 10/03/2021 n. 2193 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 22/2021 ACCERTAMENTO - Studi di settore - Presunzioni semplici.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento sintetico per il periodo d'imposta 2013 basato sulla discrepanza tra i ricavi dichiarati (€ 271.733,00) e quelli risultanti dall'applicazione dello studio di settore VM33U (inizialmente € 414.908,00). La società ha contestato l'accertamento sostenendo la marginalità economica dell'attività (crisi del mercato delle pelli, effetti della "mucca pazza", limitata dimensione aziendale, localizzazione territoriale svantaggiata, dotazione di beni strumentali ridotta) e ha difeso la congruità dei costi del personale come strategici per la continuità aziendale. L'Ufficio ha proceduto al contraddittorio ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n.218/97 e, dopo revisione dello studio di settore, ha ridotto il maggiore volume d'affari accertato da € 143.175,00 a € 83.660,00. In giudizio l'Amministrazione ha sostenuto che esistono gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore e che il semplice trend negativo non è sufficiente a superare lo scostamento quando non sia accompagnato da una correlativa riduzione del personale e dei costi connessi; in particolare gli indici non coerenti erano "valore aggiunto per addetto" e "margine per addetto non dipendente".

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello della società, confermando la logica e la motivazione degli accertamenti fondati su studi di settore intesi come presunzioni semplici e ritenendo non sufficiente la prova della marginalità economica senza la correlata riduzione dei costi del personale. La CTR ha quindi mantenuto la rideterminazione del maggior reddito a favore dell'Ufficio pari a € 83.660,00 (già ridotta in primo grado da € 143.175,00) e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di grado di appello quantificate in € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente accertamenti fondati su presunzioni semplici derivanti dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell'attività; gli studi di settore possono essere utilizzati come presunzioni per rilevare gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dalle caratteristiche aziendali.

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 5

    Regola l'invito a comparire e il contraddittorio preventivo: le ragioni del contribuente esposte in sede di contraddittorio sono rilevanti e possono essere valutate dall'Ufficio; la mancata confutazione analitica in atto non invalida l'accertamento se le ragioni sono state discusse nel contraddittorio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1

    Stabilisce i requisiti formali del ricorso/appello: il gravame deve indicare i motivi specifici di impugnazione; un appello meramente ripetitivo delle argomentazioni di primo grado può essere censurato per carenza di specificità.

  • Giurisprudenza: Cass. sent. n. 17229/2006

    Principio secondo cui la mancata indicazione nell'atto impositivo delle ragioni per cui sono stati disattesi i rilievi del contribuente non comporta automaticamente carenza di motivazione se tali ragioni sono state affrontate nel contraddittorio.

Massime di principio

  • Gli studi di settore sono presunzioni semplici: possono giustificare un accertamento sintetico quando sussistono gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche aziendali, purché l'Ufficio abbia svolto il necessario contraddittorio.
  • La prova di un "trend negativo" o di difficoltà di mercato non è sufficiente di per sé a scalfire gli esiti degli studi di settore: il contribuente deve dimostrare la correlativa riduzione dei costi strutturali (in particolare del personale) e fornire elementi concreti che giustifichino lo scostamento.
  • In sede di verifica il contraddittorio (art. 5 D.Lgs. n.218/97) è essenziale: le ragioni addotte dal contribuente devono essere prese in considerazione e, se discusse, possono legittimare l'accertamento anche se non trasfuse in modo analitico nell'atto finale.
  • La revisione dello studio di settore non annulla automaticamente l'accertamento: l'Ufficio può applicare il modello aggiornato all'anno di imposta e mantenere l'accertamento se persiste la non congruità.
  • In sede di impugnazione occorre formulare motivi specifici e distinti per ogni grado di giudizio; la mera reiterazione di quanto già dedotto in primo grado può essere censurata per carenza di specificità.

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