Ordinanza n. 212/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione della ditta ricorrente dalla procedura aperta telematica di rilevanza europea, indetta per l’affidamento della fornitura di centrali di monitoraggio da destinarsi all’A.U.O.C. Policlinico di Bari e al P.O. “Giovanni XXIII”, esclusione disposta dalla Commissione Tecnica con decisione del 2 marzo 2026, comunicata alla ricorrente con pec a firma del Dirigente Responsabile U.O.S. “Beni durevoli e Grandi Apparecchiature” in data 19 marzo 2026; degli atti presupposti e connessi, ivi compresi i verbali della Commissione tecnica in parte qua e – ove occorra – il disciplinare di gara limitatamente alle prescrizioni che prevedono quale causa di esclusione la “mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B” (art.16, pagg.24-29-31; art.19, pag.34) se ed in quanto intese in senso assoluto ed indiscriminato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per inserimento del prezzo di un monitor nella documentazione tecnica dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta telematica di rilevanza europea per la fornitura di centrali di monitoraggio destinate a strutture ospedaliere, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'esclusione era stata disposta perché, nella busta contenente la documentazione tecnica, era stata inserita una scheda pubblicitaria descrittiva del monitor offerto recante anche il prezzo praticato al pubblico dal distributore di commercio elettronico. La ricorrente ha dedotto l'innocuità dell'indicazione economica, sostenendo che il prezzo riguardasse un elemento minimale rispetto al più articolato e oneroso sistema di monitoraggio e che fosse assimilabile all'indicazione di prezzi di mercato, estranea alla vera offerta economica. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi e, ove occorrente, le clausole del disciplinare che prevedevano l'esclusione per la mancata separazione dell'offerta economica da quella tecnica, ove interpretate in senso assoluto e indiscriminato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto non convincente la tesi dell'innocuità dell'indicazione del prezzo, poiché il dato economico non si riferiva genericamente a prezzi di mercato o a elementi estranei all'offerta, ma al prezzo di una specifica componente del sistema proposto e costituiva quindi un elemento dell'offerta economica. Il Collegio ha inoltre escluso che fosse dimostrata la marginalità del bene: i monitor erano numerosi e rappresentavano un elemento rilevante e necessario per l'utilizzo del sistema di monitoraggio. Le spese della fase cautelare sono state riservate al merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto l'istanza cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.
art. 16 del disciplinare di gara
mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B
La lex specialis prevedeva tassativamente l'esclusione per la commistione tra offerta tecnica ed economica, inclusa l'indicazione di elementi concernenti il prezzo nella documentazione tecnica.
art. 19 del disciplinare di gara
mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B
La clausola è stata considerata rilevante ai fini della legittimità dell'esclusione per inserimento del prezzo nella busta tecnica.
Massime di principio
- Quando la lex specialis commina l'esclusione per la commistione tra offerta tecnica ed economica, l'indicazione nella documentazione tecnica del prezzo riferibile a una specifica componente del sistema o della prestazione offerta costituisce, anche in sede cautelare, un elemento dell'offerta economica e non un mero prezzo di mercato estraneo alla proposta.
- La marginalità economica della componente il cui prezzo è stato inserito nell'offerta tecnica deve essere dimostrata dal concorrente; non può essere presunta quando tale componente è necessaria per l'utilizzo del sistema offerto e risulta composta da più unità o comunque riveste rilievo funzionale.
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