Cassazione Penale, Sentenza n. 16539/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso il 18/02/2021: a Cellino veniva contestata, unitamente ad altri, la commissione di reati (artt. 110 e 353-bis c.p.) connessi a presunte condotte volte a posticipare l'approvazione di una variante al P.G.T. per favorire l'acquisto di un'area comunale da parte di società riconducibili a lui (aggiudicazione e successiva cessione a prezzo ritenuto sottostimato). Il PM richiese l'estrazione di copie forensi di telefoni e computer degli indagati per acquisire comunicazioni rilevanti. Il ricorso per Cassazione denunciava: 1) violazione di legge per non aver tenuto conto della sentenza del TAR che, secondo la difesa, escluderebbe il fumus del reato (artt. 125, comma 3; 253; 324 c.p.p.); 2) illegittima natura meramente esplorativa e sproporzionata del sequestro probatorio e dell'acquisizione integrale dei dispositivi informatici (artt. 247 comma 1-bis; 253; 354 comma 2 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso per cassazione contro ordinanze ex art. 324 c.p.p. è ammissibile solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.): le censure della difesa si limitavano a contestare la motivazione del Tribunale e l'applicabilità della sentenza amministrativa, senza individuare una violazione di legge idonea a rendere ammissibile il ricorso. Sul merito, la Corte ha ritenuto che il decreto di sequestro conteneva una descrizione sufficiente della condotta ipotizzata, del nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato e delle finalità probatorie, sicché non risultava il vizio genetico di nullità per carenza motivazionale. Quanto alla doglianza di sproporzione/esploratività, la Corte ha richiamato il principio di adeguatezza e proporzionalità applicabile anche alle cautele reali e ha ritenuto che, alla luce della fattispecie e delle esigenze di prova indicate, il sequestro apparisse giustificato; eventuali eccedenze nell'esecuzione (quantitative o modalità) devono essere contestate mediante istanza di restituzione o opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e pagamento di una somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Articolo richiamato come parte della contestazione di concorso di persone nel reato; indicazione della partecipazione alle condotte contestate.
art. 353-bis cod. pen.
Norma delittuosa relativa alla turbativa di procedimento amministrativo; ricostruita come fattispecie contestata per il presunto posticipo della variante al PGT e l'alterazione del bando di vendita.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Richiesto dalla difesa per contestare la motivazione del provvedimento; la Corte ricorda che la mancanza o apparente motivazione rientrano nel concetto di violazione di legge solo se connessi a precisi obblighi normativi.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'ordinanza del giudice del riesame e il relativo mezzo impugnatorio; il ricorso in Cassazione contro ordinanze ex art.324 è ammesso solo per violazione di legge.
art. 247, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in ordine ai limiti delle attività investigative e delle acquisizioni informatiche; la Corte valuta la congruità e proporzionalità dell'intervento in rapporto alle esigenze probatorie.
art. 354, comma 2 cod. proc. pen.
Citato nella censura sulla natura del provvedimento e sulle cautele relative all'acquisizione di documenti/dati; la Corte sottolinea i criteri di adeguatezza e proporzionalità.
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso in Cassazione avverso ordinanze ex art.324 può essere proposto soltanto per violazione di legge; principio nodale per la declaratoria di inammissibilità.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente: distingue la manifesta illogicità della motivazione (che è motivo di annullamento ai sensi dell'art.606) dal vizio di violazione di legge rilevabile in sede di ricorso ex art.325.
art. 275 cod. proc. pen.
Principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità che, benché dettati per misure personali, devono guidare anche l'adozione di misure reali e il relativo sindacato di legittimità.
art. 257 cod. proc. pen.
Indica che il riesame riguarda il decreto del PM che dispone il sequestro; quindi il gravame verte sul provvedimento motivazionale del PM più che sull'esecuzione praticata dalla polizia giudiziaria.
art. 263 cod. proc. pen.
Strumento processuale indicato per impugnare eventuali eccessi nell'esecuzione del sequestro (restituzione di cose in eccesso); rimedio opposto all'azione di riesame sul decreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e all'ammenda a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile o infondato.
art. 112 Cost.
Richiamato per sostenere l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria nell'accertamento del fumus del reato e per evitare che pronunce amministrative precludano definitivamente le indagini penali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame ex art. 324 c.p.p. è ammissibile soltanto per violazione di legge (art.325 c.p.p.); censure meramente critiche della motivazione non sono sufficienti.
- La pronuncia del giudice amministrativo che dichiara la legittimità formale di atti amministrativi non esclude automaticamente il fumus del reato: la valutazione del fumus rimane di competenza dell'autorità giudiziaria penale.
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere, anche se in modo conciso, la descrizione della condotta ipotizzata, la finalità probatoria perseguita e il nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato; l'assenza di tali elementi può determinare nullità genetica.
- Le misure reali (sequestri) devono rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità; il giudice valuta la correttezza dell'adozione alla luce di tali principi, ma il sindacato in Cassazione è limitato ai profili di diritto.
- Se nell'esecuzione del sequestro la polizia giudiziaria procede oltre quanto previsto dal decreto (quantitativamente o modalità), il rimedio non è il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di riesame, ma l'istanza di restituzione o l'opposizione ex art. 263 c.p.p.
- Contestare la sproporzione di una misura richiede argomentazioni chiare sul rapporto tra interesse probatorio e compressione dei diritti; affermazioni generiche di 'natura esplorativa' sono insufficienti.
- Ricorsi infondati o manifestamente inammissibili possono comportare condanne per spese e sanzioni (es. ammenda alla Cassa delle ammende).
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