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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16539/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso il 18/02/2021: a Cellino veniva contestata, unitamente ad altri, la commissione di reati (artt. 110 e 353-bis c.p.) connessi a presunte condotte volte a posticipare l'approvazione di una variante al P.G.T. per favorire l'acquisto di un'area comunale da parte di società riconducibili a lui (aggiudicazione e successiva cessione a prezzo ritenuto sottostimato). Il PM richiese l'estrazione di copie forensi di telefoni e computer degli indagati per acquisire comunicazioni rilevanti. Il ricorso per Cassazione denunciava: 1) violazione di legge per non aver tenuto conto della sentenza del TAR che, secondo la difesa, escluderebbe il fumus del reato (artt. 125, comma 3; 253; 324 c.p.p.); 2) illegittima natura meramente esplorativa e sproporzionata del sequestro probatorio e dell'acquisizione integrale dei dispositivi informatici (artt. 247 comma 1-bis; 253; 354 comma 2 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso per cassazione contro ordinanze ex art. 324 c.p.p. è ammissibile solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.): le censure della difesa si limitavano a contestare la motivazione del Tribunale e l'applicabilità della sentenza amministrativa, senza individuare una violazione di legge idonea a rendere ammissibile il ricorso. Sul merito, la Corte ha ritenuto che il decreto di sequestro conteneva una descrizione sufficiente della condotta ipotizzata, del nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato e delle finalità probatorie, sicché non risultava il vizio genetico di nullità per carenza motivazionale. Quanto alla doglianza di sproporzione/esploratività, la Corte ha richiamato il principio di adeguatezza e proporzionalità applicabile anche alle cautele reali e ha ritenuto che, alla luce della fattispecie e delle esigenze di prova indicate, il sequestro apparisse giustificato; eventuali eccedenze nell'esecuzione (quantitative o modalità) devono essere contestate mediante istanza di restituzione o opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e pagamento di una somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo richiamato come parte della contestazione di concorso di persone nel reato; indicazione della partecipazione alle condotte contestate.

  • art. 353-bis cod. pen.

    Norma delittuosa relativa alla turbativa di procedimento amministrativo; ricostruita come fattispecie contestata per il presunto posticipo della variante al PGT e l'alterazione del bando di vendita.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiesto dalla difesa per contestare la motivazione del provvedimento; la Corte ricorda che la mancanza o apparente motivazione rientrano nel concetto di violazione di legge solo se connessi a precisi obblighi normativi.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'ordinanza del giudice del riesame e il relativo mezzo impugnatorio; il ricorso in Cassazione contro ordinanze ex art.324 è ammesso solo per violazione di legge.

  • art. 247, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in ordine ai limiti delle attività investigative e delle acquisizioni informatiche; la Corte valuta la congruità e proporzionalità dell'intervento in rapporto alle esigenze probatorie.

  • art. 354, comma 2 cod. proc. pen.

    Citato nella censura sulla natura del provvedimento e sulle cautele relative all'acquisizione di documenti/dati; la Corte sottolinea i criteri di adeguatezza e proporzionalità.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso in Cassazione avverso ordinanze ex art.324 può essere proposto soltanto per violazione di legge; principio nodale per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente: distingue la manifesta illogicità della motivazione (che è motivo di annullamento ai sensi dell'art.606) dal vizio di violazione di legge rilevabile in sede di ricorso ex art.325.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità che, benché dettati per misure personali, devono guidare anche l'adozione di misure reali e il relativo sindacato di legittimità.

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Indica che il riesame riguarda il decreto del PM che dispone il sequestro; quindi il gravame verte sul provvedimento motivazionale del PM più che sull'esecuzione praticata dalla polizia giudiziaria.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Strumento processuale indicato per impugnare eventuali eccessi nell'esecuzione del sequestro (restituzione di cose in eccesso); rimedio opposto all'azione di riesame sul decreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e all'ammenda a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile o infondato.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato per sostenere l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria nell'accertamento del fumus del reato e per evitare che pronunce amministrative precludano definitivamente le indagini penali.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame ex art. 324 c.p.p. è ammissibile soltanto per violazione di legge (art.325 c.p.p.); censure meramente critiche della motivazione non sono sufficienti.
  • La pronuncia del giudice amministrativo che dichiara la legittimità formale di atti amministrativi non esclude automaticamente il fumus del reato: la valutazione del fumus rimane di competenza dell'autorità giudiziaria penale.
  • Il decreto di sequestro probatorio deve contenere, anche se in modo conciso, la descrizione della condotta ipotizzata, la finalità probatoria perseguita e il nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato; l'assenza di tali elementi può determinare nullità genetica.
  • Le misure reali (sequestri) devono rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità; il giudice valuta la correttezza dell'adozione alla luce di tali principi, ma il sindacato in Cassazione è limitato ai profili di diritto.
  • Se nell'esecuzione del sequestro la polizia giudiziaria procede oltre quanto previsto dal decreto (quantitativamente o modalità), il rimedio non è il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di riesame, ma l'istanza di restituzione o l'opposizione ex art. 263 c.p.p.
  • Contestare la sproporzione di una misura richiede argomentazioni chiare sul rapporto tra interesse probatorio e compressione dei diritti; affermazioni generiche di 'natura esplorativa' sono insufficienti.
  • Ricorsi infondati o manifestamente inammissibili possono comportare condanne per spese e sanzioni (es. ammenda alla Cassa delle ammende).

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